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Incentivi 2017: agevolazioni e bonus per gli individui e le famiglie
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
26 gennaio 2017 9:33
 
Ultimo aggiornamento: 24/5/2017

Per il 2017 sono usufruibili quasi tutte le agevolazioni del 2016. Ci sono alcune novità, soprattutto introdotte dalla Legge di Stabilità 2017 (Legge 232/2016) che è intervenuta rifinanziando alcune iniziative e aggiungendo o modificandone altre.

Tra le novità per il 2017 una serie di incentivi pensati per stimolare la natalità.
Prima di tutto il PREMIO NASCITA di 800 euro erogato dall’INPS per i nati o adottati dal 1/1/2017, poi l’istituzione di un nuovo FONDO CREDITO NUOVI NATI che fornisce “garanzie” di Stato per il credito concesso a famiglie con uno o più figli nati a partire dal 1/1/2017, finanziato in modo piuttosto sostanzioso (14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019, 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021). Del tutto nuovo anche il BONUS ASILO di 1000 euro annui erogato dall’INPS, anche questo ben finanziato (144 milioni di euro per il 2017, 250 milioni di euro per il 2018, 300 milioni di euro per il 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020).

Sempre in questo ambito troviamo come per gli anni scorsi il BONUS BEBE’ introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 relativamente a figli nati o adottati nel triennio 2015/2017 e il fondo che finanzia i VOUCHER PER LE MAMME LAVORATRICI, rifinanziato per 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed esteso per ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni suddetti anche alle lavoratrici autonome o imprenditrici.

Rifinanziato il BONUS 18ENNI aperto anche a coloro che diventano maggiorenni nel 2017 e prorogato il termine di presentazione delle domande (per tutti, anche coloro che sono diventati maggiorenni nel 2016) al 30 Giugno 2017.
Prorogato a tutto il 2017 con dotazione di 15 milioni di euro anche il BONUS PER GLI STUDENTI DI MUSICA dedicato all’acquisto di uno strumento musicale, con contributi unitari fino a 2.500 euro.

Riconfermate e rifinanziate anche le CARTE ACQUISTI (ordinaria e sperimentale) affiancate dalla nuova CARTA ACQUISTI SIA destinata ai poveri coinvolti in progetti comunali di inclusione attiva (sociale, scolastica e lavorativa).

Del tutto nuova e in partenza in via sperimentale da Novembre 2017 la LOTTERIA DEL CONSUMATORE, collegata ad acquisti di beni o servizi presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi (in genere grandi magazzini e/o grandi catene commerciali), e che quindi non emettono il classico scontrino fiscale cartaceo. Anche questa disposizione si attuerà con l’emissione di un decreto ministeriale.

Per quanto riguarda le famiglie numerose ci sono note dolenti e non. Non risulta ancora attivata la CARTA FAMIGLIA per acquisti di beni e servizi di famiglie con almeno 3 figli minori, e risulta ancora parzialmente da utilizzare il fondo collegato al BONUS FAMIGLIE NUMEROSE destinato a famiglie a basso reddito con 4 o più figli ed introdotto con la Legge di Stabilità del 2015. Per i lavoratori con famiglia numerosa, invece, previsto per il triennio 2017/2019 un incremento degli ASSEGNI FAMILIARI.

Data attuazione in questo inizio 2017 invece al fondo sperimentale per i CONIUGI IN STATO DI BISOGNO introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 e destinato ai coniugi separati che non ricevono l’assegno di mantenimento per inadempimento dell’ex.

Per quanto riguarda i mutui non risulta rifinanziato il fondo di garanzia “prima casa” mentre continua ad operare il cosiddetto “plafond casa” con agevolazioni decise dalle banche che aderiscono volontariamente. Attiva fino a fine 2017 anche la possibilità di sospendere per 12 mesi rate di finanziamenti e mutui se la banca ha aderito al relativo accordo con l’ABI.

Per i fondi affitti gestiti localmente dai Comuni: rimane quello destinato specificatamente agli inquilini morosi (cosiddetta morosità incolpevole) mentre non viene rifinanziato il “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione” relativo in generale a situazioni di difficoltà degli inquilini.

Rinnovati come sempre anche i bonus sulle bollette di elettricità e del gas per i meno abbienti.

Indice scheda:
- CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) ORDINARIA
- CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) SPERIMENTALE
- CARTA SIA – SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA
- CARTA FAMIGLIA
- BONUS FAMIGLIE NUMEROSE
- ASSEGNI FAMILIARI A LAVORATORI CON FAMIGLIA NUMEROSA
- CARTA “CULTURA” PER MAGGIORENNI (BONUS 18ENNI)
- BONUS BEBE' 2015/2017
- PREMIO NASCITA/ADOZIONE DI MINORE
- BUONI ASILO PER NATI DAL 2016
- BONUS (VOUCHER) MAMME LAVORATRICI PER BABY SITTER O ASILO NIDO
- 80 EURO IN BUSTA PAGA
- FONDO A TUTELA DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO
- CONTRIBUTO PER STUDENTI DI MUSICA
- FINANZIAMENTI: FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA’ (nuovo FONDO CREDITO NUOVI NATI)
- FINANZIAMENTI E MUTUI: SOSPENSIONE RATE PER 12 MESI
- MUTUI: FONDO GARANZIA "PRIMA CASA"
- MUTUI: AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO “PRIMA CASA” E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI RESIDENZIALI (PLAFOND CASA)
- FONDI AFFITTI (inquilini morosi)
- BONUS ELETTRICITA'
- BONUS GAS
- BONUS ACQUA
- LOTTERIA DEL CONSUMATORE
SOSTEGNO AI TERREMOTATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) ORDINARIA
Cos'è
La carta acquisti è una tessera di pagamento -tipo bancomat- che viene "caricata" a spese dello Stato di una somma annuale di 480 euro, accreditati con rate bimestrali di 80 euro. Gli 80 euro di ciascun bimestre possono essere spesi al massimo entro i due bimestri successivi. E' una carta che non ha scadenza -quindi quelle ottenute dal 2009 in poi possono essere utilizzate anche nel 2017- ed è concessa ad anziani o famiglie con bimbi piccoli che rispondono a determinati requisiti (vedi più avanti). Va richiesta presso gli uffici postali compilando un modulo che poi le Poste inoltreranno all'INPS il quale invierà la carta inizialmente priva di fondi. Il modulo si trova anche sui siti di INPS, POSTE ITALIANE, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Prima di accreditare il bonus, l'INPS verificherà la sussistenza dei requisiti e la correttezza della richiesta.
La carta sarà poi caricata all'inizio di ogni bimestre, con inizio il bimestre successivo alla richiesta (per esempio se la richiesta viene fatta a Gennaio o Febbraio il primo accredito sarà fatto nel bimestre Marzo-Aprile). Una volta avvenuto il primo accredito, le Poste inviano a casa dell'interessato il codice PIN necessario all'utilizzo della carta.
L'interlocutore in caso di problemi, dubbi o difficoltà è e resta la Posta, che deve rilasciare, se richiesta, la stampa della posizione individuale del richiedente, contenente il riconoscimento del diritto di fruizione del bonus.
Informazioni sugli accrediti e sul saldo disponibile possono essere ottenute, oltre che presso l'ufficio postale, anche chiamando il numero verde 800-666-888 o presso gli sportelli Postamat.
La carta può essere utilizzata per l'acquisto di alimentari in negozi abilitati (che espongono un logo particolare riferito alla carta), in farmacia, per pagare bollette energetiche e spese sanitarie. In determinati negozi convenzionati è usufruibile anche uno sconto aggiuntivo del 5%. Alcuni enti locali, inoltre, incrementano i benefici della carta aumentando l'accreditamento bimestrale (per esempio la Regione Friuli, il Comune di Alessandria, etc.).

Chi la può ottenere
E' concessa ai cittadini italiani residenti in Italia anziani o genitori di bambini di età non superiore ai tre anni. Dal 1/1/2014 è estesa anche ai cittadini di un paese UE e/o loro familiari non aventi cittadinanza in uno stato membro ma titolari di diritto di soggiorno, nonchè a stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Sono inclusi gli anziani che, contemporaneamente:
- abbiano più di 65 anni e abbiano avuto un imposta Irpef netta pari a zero nell'anno precedente a quello della richiesta oppure nel secondo anno antecedente;
- non godano di trattamenti pensionistici o assistenziali che superino, cumulati a eventuali redditi propri, i 6.788,61€ annui (9.051,48€ se di età pari o superiore a 70 anni) (*);
- abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 6.788,61€ (*);
- non siano intestatari, da soli o col coniuge, di più di un'utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche, di più di un'utenza del gas, di più di un autoveicolo, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000;
- non fruiscano di vitto pagato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura o in istituti di pena.

Note:
- i trattamenti pensionistici da considerare sono quelli in essere nell'anno di presentazione della domanda;
- la quattordicesima e l'importo aggiuntivo non costituiscono reddito ai fini della verifica dei requisiti necessari all'ottenimento della carta;
- (*) valori valevoli per l'anno 2017 adeguati con aggiornamento ISTAT.

Sono inclusi i bambini (e, come fruitori, i genitori, gli affidatari o i tutori) che, contemporaneamente:
- abbiano meno di tre anni;
- abbiano un ISEE inferiore a euro 6.788,61€ (*);
- non siano, insieme a chi ne esercita la potestà, l'affido o la tutela, intestatari di più di un'utenza elettrica domestica, di più di un'utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.

Note:
- il possesso del requisito anagrafico anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l'accredito (esempio: bimbo che compie tre anni il 2/1/09) dà diritto all'accredito per l'intero periodo (nell'esempio: primo bimestre 2009). Stessa cosa per la validità dell l'ISEE;
- in caso di coniugi non legalmente separati il reddito da considerare, al fine di calcolare quello del nucleo familiare, è quello di entrambi e l'ISEE deve considerare anche il coniuge che magari non vive più in casa.
- (*) valori valevoli per l'anno 2017 adeguati con aggiornamento ISTAT.

Nel primo caso la carta viene intestata all'anziano, nel secondo ai genitori (affidatari o tutori). Se questi ultimi hanno potestà su più di un bimbo con i requisiti visti sopra, viene concesso un beneficio multiplo sulla stessa carta (uno per bimbo).

I beneficiari con impedimenti fisici possono chiedere che la carta venga intestata ad una persona di fiducia. Tale persona non può essere indicata da più beneficiari a meno che non siano tutori delegati dall'Autorità giudiziaria, soggetti che usano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza, di comunità religiose etc.

Per approfondimenti clicca qui

Riferimenti normativi:
- Dl 112/08 convertito nella legge 133/08 art. 81 comma 32 e Decreti del Ministero dell'Economia (DM 16/9/08, DM 8/11/08, DM 11/12/08, DM 27/2/09 e DM 30/11/09)
- DM Min.economia e finanze 3/2/2014 (estensione ai cittadini comunitari e stranieri)
- Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) art.1 comma 216 (rifinanziamento 2014 ed estensione)
- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 commi 156/157
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 386/387 (rifinanziamento 2016/2017)
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 commi 238/239 (rifinanziamento 2017 e anni seguenti)
Nota: il comma 15 dell'art.9 del Dl 150/2013 è stato abrogato in sede di conversione nella Legge 15/2014

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) SPERIMENTALE
In 12 comuni italiani (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona) è partita nel 2013 la sperimentazione di una nuova carta acquisti, ampliata ad altri comuni dal 2014 con ulteriori finanziamenti. Rifinanziata negli anni successivi, dal 2016 ne è previsto il consolidamento con priorità di assegnazione a nuclei familiari numerosi e/o con figli disabili e/o con presenza di donne in stato di gravidanza. Ogni progetto valido a livello nazionale deve essere stabilito con decreti ministeriali. L’ultimo e forse più importante è quello che ha istituito la carta SIA a partire dal Settembre 2016.

La carta acquisti sperimentale -molto più "corposa" di quella ordinaria- ha una dotazione mensile variabile a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente (sono escluse le persone a carico ai fini Irpef diverse da coniuge e figli), con accredito bimestrale:
- 231 euro mensili per nuclei familiari con 2 persone;
- 281 euro mensili per nuclei familiari con 3 persone;
- 331 euro mensili per nuclei familiari con 4 persone;
- 404 euro mensili per nuclei familiari con 5 o più persone.

Requisiti per ottenerla
Possono presentare la domanda solo i soggetti in possesso di (numerosi) requisiti previsti dalla legge, ai quali il comune ne può aggiungere altri.
I requisiti di legge per poter chiedere la carta sperimentale sono:
Per il richiedente:
- essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non residente nella CE ma titolare di permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- risiedere in uno dei comuni coinvolti nella sperimentazione da almeno un anno dal momento di presentazione della domanda;
Per il nucleo familiare del richiedente:
- ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro;
- se residente in abitazione di proprietà, un valore ai fini ICI della stessa inferiore a 30.000 euro;
- patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE) inferiore a 8.000 euro;
- valore della situazione patrimoniale (come definito ai fini ISEE) inferiore a 8.000 euro;
- in caso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare di altri trattamenti economici concessi a qualsiasi titolo dallo Stato o da antri enti pubblici, anche esenti, questi devono essere inferiori a 600 euro mensili;
- nessun componente del nucleo familiare deve possedere auto immatricolate nell'anno antecedente la richiesta, nè auto di cilindrata superiore a 1300cc o moto di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la richiesta.
- presenza nel nucleo di almeno una persona di età inferiore ai 18 anni.
Riguardo la situazione lavorativa:
- al momento della richiesta della carta i componenti del nucleo familiare in età attiva devono risultare senza lavoro e per almeno un componente deve esserci stata cessazione del rapporto di lavoro dipendente nei 36 mesi antecedenti la richiesta (oppure cessazione dell'attività nel caso di lavoratore autonomo). In caso di precedenti impieghi con contratti flessibili, deve essere dimostrato che l'occupazione è durata almeno 180 giorni.
oppure, in alternativa
- al momento della richiesta della carta i componenti del nucleo familiare in età attiva devono risultare senza lavoro e almeno un componente in condizioni di lavoratore dipendente o impiegato con tipologie contrattuali flessibili con valore complessivo dei redditi di lavoro percepiti nei sei mesi antecedenti la richiesta, non superiore a 4.000 euro.

Costituiscono elementi di precedenza nell'elaborazione della graduatoria:
- nucleo familiare con disagio abitativo accertato dai competenti servizi del comune oppure
- nucleo familiare mono-genitoriale (un genitore solo con figlio/figli minorenni) oppure
- nucleo familiare con tre o più figli minorenni (o con due figli con attesa del terzo) oppure
- nucleo familiare con uno o più figli minorenni disabili.
Inoltre
- nuclei familiari dove, nell'ordine, sia maggiore il numero dei figli ed inferiore l'età del figlio più piccolo.

Procedura di rilascio
La domanda va presentata al Comune, con modulo predisposto disponibile anche sul sito ufficiale dello stesso.
Inizia una fase di verifica con formazione di una graduatoria, una parte della quale conterrà i nominativi di coloro che possono rientrare nel beneficio. Al termine di questa fase l'INPS invia ai nuclei familiari la carta già caricata dell'importo fruibile relativo al primo bimestre. In caso di mancata accettazione della domanda è il Comune, invece, che avvisa i richiedenti, con lettera contenente le motivazioni del diniego.

La sperimentazione durerà un anno a partire dal primo accredito bimestrale. Attenzione però: se il soggetto che chiede la carta acquisti sperimentale, o uno dei soggetti facenti parte del suo nucleo familiare, possiede già la carta acquisti "ordinaria", dovrà rinunciare a quest'ultima per tutto il periodo della sperimentazione.

Da precisare che accanto a questo nuovo progetto ne parte un'altro, a carico dei Comuni, che coinvolge i titolari della nuova carta o comunque una parte di essi. I comuni devono infatti selezionare i casi più meritevoli di attenzione, prendersene carico e predisporre progetti personalizzati che abbiano lo scopo di far loro superare la condizione di povertà. Durante il periodo di sperimentazione, a tutti i soggetti che fruiscono della nuova carta verranno inviati questionari che dovranno poi essere esaminati dal Ministero del lavoro per verificare se e quanto la diffusione della carta riesca a migliorare la condizione delle famiglie coinvolte.

Per informazioni si veda il sito INPS

Riferimenti normativi:
- Dl 5/2012 "decreto semplificazione", art.60 che sostituisce la precedente normativa al riguardo (Dl 225/2010 art.46 e segg.)
- DM Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10/1/2013 pubblicato sulla GU del 3/5/2013.
- Dl 76/2013 art.3 c.2/5
- Messaggio INPS del 30/7/2013 (n.12249)
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 386/387 (rafforzamento e consolidamento)
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 commi 238/239 (rifinanziamento 2017)

CARTA SIA, PROGETTO SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA
Nell’ambito della carta di acquisti sperimentale è attiva, dal Settembre 2016, una carta che consente di accedere ai fondi del progetto di “sostegno per l’inclusione attiva” destinato alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali sono presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza. Si tratta di un sussidio subordinato all’adesione a progetti personalizzati di attivazione sociale e lavorativa predisposti dai servizi sociali del Comune.

Vi sono particolari requisiti da possedere per poter chiedere la carta:
- essere cittadini italiani o comunitari e risiedere in Italia da almeno due anni;
- avere reddito familiare non superiore a 3.000 euro certificato da ISEE;
- presenza nel nucleo familiare di almeno un componente di minore età o un figlio disabile, ovvero donna in stato di gravidanza accertata;
- godimento di eventuali trattamenti previdenziali, indennitari o assistenziali (statali o di altre pubbliche amministrazioni) per un valore totale (del nucleo familiare) inferiore a 600 euro mensili;
- non fruire o non aver fruito di altri benefici di sostegno al reddito per disoccupati o legati alla carta acquisti sperimentale;
- nessun componente il nucleo familiare deve risultare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonche' motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti;
- valutazione del bisogno da effettuare mediante una scala di valutazione che tiene conto di vari fattori in base alla quale al nucleo familiare dev’essere assegnato un punteggio uguale o superiore a 45 (utilizzando criteri di attribuzione fissati dal Dm 26/5/2016 ed inerenti la composizione del nucleo familare, il reddito, la situazione lavorativa).

Il valore della carta varia a seconda del numero dei membri della famiglia:
- 1 membro euro 80 bimestrali;
- 2 membri euro 160 bimestrali;
- 3 membri euro 240 bimestrali;
- 4 membri euro 320 bimestrali;
- 5 o più membri euro 400 bimestrali. 

La carta è utilizzabile come carta acquisti elettronica utilizzabile per acquistare beni di prima necessità e/o pagare bollette e/o godere di sconti. La richiesta va presentata al proprio Comune di residenza che provvederà ad inoltrarla all’INPS che eroga il beneficio.
Fisicamente la carta viene rilasciata da Poste Italiane direttamente al beneficiario.

Nota: si fa presente che i progetti personalizzati vanno sottoscritti entro 60 giorni dalla comunicazione di accredito del primo bimestre. In sede di prima applicazione tale termine era di 90 giorni, pertanto per chi ha presentato domanda entro il 31/10/2016 e ha ricevuto il primo accredito c'è tempo fino a fine Marzo 2017 per sottoscrivere i progetti di presa in carico. Lo ha comunicato il Ministero del Lavoro con nota 629/2017.

Informazioni e modulistica sul sito INPS

Riferimenti normativi:
- Decreto Min.lavoro e delle politiche sociali del 26/5/2016.

CARTA FAMIGLIA
Doveva arrivare nel corso del 2016 ma il progetto non è invece stato mai attuato.
Una nuova “carta famiglia” destinata a famiglie residenti (italiane o straniere) con almeno tre figli minori a carico, che consenta di fruire sconti sull'acquisto di beni e servizi e riduzioni tariffarie relative a servizi pubblici. I criteri di emissione e i requisiti (anche di reddito, da certificare esibendo l'ISEE) dovevano essere definiti da un decreto ministeriale entro Marzo 2016. Le caratteristiche fissate dalla legge sono: emissione da parte dei Comuni, durata biennale, utilizzo anche per creare gruppi di acquisto nazionali e per fruire di servizi pubblici (trasporti, cultura, sport, turismo, etc.), sconti particolari concessi da soggetti pubblici e/o privati che volontariamente possono partecipare all’iniziativa.

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 comma 391

BONUS FAMIGLIE NUMEROSE
Introdotto per il 2015 dalla Legge di Stabilità di allora, era destinato a famiglie con reddito certificato ISEE non superiore a 8500 euro annui con rilascio da parte dell’INPS di buoni di acquisto per beni e servizi, corrisposti sotto forma di un assegno di 500 euro per nucleo familiare. Finanziato per 45 milioni di euro, risulta ad oggi in parte ancora da utilizzare. Secondo quanto dichiarato dal Ministero in un question time alla Camera nel Settembre 2016, la parte residua sarà redistribuita dall’INPS ai nuclei familiari in possesso dei requisiti.

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 comma 130
- DPCM 24/12/2015 pubblicato sulla GU 12/2/2016

ASSEGNI FAMILIARI A LAVORATORI CON FAMIGLIA NUMEROSA
Per il triennio 2017/2019 è istituito un fondo per l’incremento degli assegni familiari destinati ai nuclei familiari con quattro o più figli, riservato ai cittadini italiani lavoratori nella UE e finanziato con 2 milioni di euro per il 2017 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019). 

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 599

CARTA “CULTURA” PER MAGGIORENNI (BONUS 18ENNI)
Rifinanziato per il 2017 anche il cosiddetto “bonus 18enni” o “bonus cultura”, 500 euro offerti dallo Stato ai ragazzi che hanno compiuto (o compiranno) 18 anni nel 2016 e nel 2017, residenti in Italia, da utilizzare per attività culturali varie, dall’acquisto di libri e/o biglietti per cinema, teatro, concerti, alla visita di mostre, gallerie, parchi naturali, etc.
Per coloro che diventano maggiorenni nel 2017 la carta può essere utilizzata anche per l'acquisto di musica registrata, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

In realtà non si tratta di una vera e propria carta ma di una APP, un borsellino virtuale scaricabile al quale i ragazzi potranno attingere dopo aver preso l’identità digitale (SPID), le credenziali nazionali di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione.
Una volta entrati nella propria area riservata, potranno poi generare buoni spesa elettronici, eventualmente stampabili, associati all’acquisto di beni e servizi nel frattempo resi disponibili dagli esercenti. L’utilizzo del bonus, a scalare, scatta al momento in cui l’esercente accetta il buono spesa. Se un buono viene generato ma non speso il bonus non viene utilizzato.

La registrazione è consentita fino al 30 Giugno 2018 mentre il termine di utilizzo è diversificato a seconda dell’anno in cui si diventa maggiorenni:
- per i maggiorenni del 2016 l’utilizzo scade al 31 Dicembre 2017 mentre
- per i maggiorenni del 2017 l’utilizzo scade al 31 Dicembre 2018.

Il bonus è riservato ai residenti in Italia compresi gli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno. Il tipo di servizi fruibili dipenderà da quali e quanti enti locali ed esercenti -anche privati- aderiranno all’iniziativa, come i Comuni, per esempio, che potranno cogliere l’opportunità e fornire proposte ai giovani per l’utilizzo del bonus. Questi soggetti possono iscriversi all’iniziativa entro Giugno 2017 quindi i servizi fruibili potranno cambiare ed aggiungersi via via.

TUTTO tramite il sito www.18app.italia.it

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 979/980 e Dpcm 15/9/2016 pubblicato sulla Gu del 17/10/2016 in vigore dal 1/11/2016
- Legge di Stabilità 2017 (Legge 232/2016), art.1 comma 626
- Decreto Milleproroghe 2017 (Dl 244/2016) art.11 comma 2
- DPCM 4/8/2017 che ha modificato il DPCM 15/9/2016

BONUS BEBE' 2015/2017
Si tratta di un assegno di 960 euro annui erogato mensilmente (per 80 euro) ai nati o adottati dal 1/1/2015 al 31/12/2017 a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare e viene corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero fino al terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. L'importo suddetto riguarda nuclei familiari con reddito/ISEE fino a 25.000 euro e sale a 1.920 euro annui (160 euro al mese) nel caso di reddito/ISEE non superiore a 7.000 euro.

Chi può chiederlo
E' corrisposto a figli di cittadini italiani, di uno stato UE o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia, nati o adottati negli anni 2015, 2016 e 2017.
l'Inps, con una circolare del 6/12/2016 (n.214) ha esteso il beneficio anche ai cittadini stranieri possessori di carta di soggiorno per familiare o di carta di soggiorno permanente per familiare (ex artt.10/17 D.lgs.20/2007).

Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve essere in condizioni economiche corrispondente ad un ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Se l'ISEE non supera 7.000 euro annui l'importo dell'assegno annuale è raddoppiato. L'ISEE da produrre è quello nuovo (rilasciato secondo le regole dettate dal Dpcm 159/2013) e al momento della presentazione della domanda non deve essere scaduto.

Come si chiede
L'assegno è corrisposto dall'INPS dietro domanda da presentarsi da parte di uno dei genitori conviventi col figlio esclusivamente con modalità telematica, utilizzando un modulo telematico predisposto dall l'INPS .
Se si procede entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso dell'adottato in famiglia l'erogazione parte dal giorno della nascita o adozione. Se invece si procede successivamente l'erogazione parte dal mese di presentazione della domanda.
Va presentata una domanda una sola volta per ciascun figlio, auto-certificando il possesso dei requisiti e allegando l'ISEE.
La domanda può essere ripresentata dall'altro genitore o da un terzo solo in alcuni casi di decadenza (vedi più avanti).
Se il genitore convivente è stato dichiarato incapace di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal suo legale rappresentante. In alternativa al diretto accesso al sito la domanda può essere presentata rivolgendosi alle sedi INPS territoriali per fruire di procedure telematiche assistite.
E' disponibile anche un call center INPS al numero 803.164.

QUI sito INPS con informazioni

Decadenza del beneficio
Il nucleo familiare decade dal beneficio nel caso di:
- perdita del requisito legato al reddito;
- decesso del figlio o revoca dell'adozione;
- affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda. In tal caso l'assegno può essere erogato al genitore affidatario solo se questi è in possesso dei requisiti per accedervi e presenta la domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento da parte del giudice. Se la domanda viene presentata successivamente l'assegno viene erogato a decorrere dal mese di presentazione.
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha presentato la domanda. In questo caso l'assegno può essere chiesto dall'altro genitore nelle modalità viste alla voce precedente.
- affidamento del figlio a terzi. In questo caso l'assegno può essere richiesto dall'affidatario nelle modalità previste alle voci precedenti. Il requisito ISEE è verificato in tal caso in riferimento al minore affidato, anche se questi fosse considerato nucleo a sé stante.

Il genitore richiedente deve comunicare tempestivamente all'INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza; in caso contrario L'INPS, oltre ad interrompere l'erogazione, può recuperare le somme erogate indebitamente. L'erogazione viene interrotta dal mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza.

Riferimenti normativi
- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 commi 125/126/127
- DPCM 27/2/2015 pubblicato sulla GU del 10/4/2015
- Circolare INPS dell'8/5/2015 con predisposizione invio modulo telematico
- Circolare INPS del 6/12/2016 (n.214)

PREMIO NASCITA/ADOZIONE DI MINORE
Dal 4/5/2017 è fruibile il nuovo bonus nascita di 800 euro per il quale l’INPS ha predisposto una modalità di richiesta telematica, corrisposto in un’unica soluzione in relazione a nuove nascite od adozioni che si verificano nel 2017. La futura madre può presentare domanda dopo il compimento del settimo mese di gravidanza (dall’ottavo mese) oppure alla nascita o adozione o affido, e comunque improrogabilmente entro un anno dall’evento.
Per nascite/adozioni verificatesi dal 1 Gennaio al 4 Maggio 2017 il termine di un anno decorre dal 4 Maggio.
Occorre che la richiedente sia cittadina italiana o comunitaria oppure extracomunitaria in possesso di permesso di soggiorno UE di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE.

Queste le modalità di accesso telematiche:
- via WEB, utilizzando i servizi telematici del portale www.inps.it, accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN
- chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utente;
- tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per la certificazione dello stato di gravidanza nella domanda si può indicare una delle seguenti opzioni:
- presentazione allo sportello del certificato originale o di copia autentica, oppure spedizione dello stesso a mezzo raccomandata;
- indicazione del numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o convenzionato ASL;
- indicazione di avvenuta trasmissione del certificato all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
- per le sole madri non lavoratrici, indicazione del numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.

Se la domanda è presentata a parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il codice fiscale del bambino.
Le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno valido ai fini dell’assegno di natalità devono certificare il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica.

QUI sito INPS con informazioni

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 353
- Circolare INPS n.78 del 28/4/2017

BUONI ASILO PER NATI DAL 2016
Il 23/5/2017 l’INPS ha dato il via al cosiddetto “bonus asilo”, una delle agevolazioni previste dall’ultima Legge di Stabilità attuata da un decreto e destinata ai genitori di bambini sotto i 3 anni affetti da gravi patologie croniche per pagare l’asilo nido o forme di supporto alternative.
Il bonus vale 1.000 euro annui, parametrati a 11 mensilità e viene erogato dall’INPS, a partire dall'anno 2017, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Per il 2017 le domande si potranno presentare a partire dal 17 Luglio fino al 31 Dicembre, attraverso una di queste modalità:
- telematicamente dal sito INPS 
- tramite contact center Integrato, numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- tramite gli enti di Patronato, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Il bonus può riguardare:
- il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati; il pagamento in questo caso è mensile a fronte della presentazione da parte del genitore della documentazione di pagamento della retta;
- l’erogazione di contributi per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto di tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche. Anche in questo caso l’erogazione avviene direttamente al genitore dietro presentazione di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilita' del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Lo possono richiedere genitori residenti in Italia e conviventi col figlio, che nel contempo sostengono la retta dell’asilo nido. L’erogazione avviene nei limiti delle disponibilità sancite dalla Legge (144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020).
Il bonus non è cumulabile con le detrazioni di imposta delle rete degli asili nido (dalle dichiarazioni dei redditi) ma può invece essere fruito insieme ai voucher per le mamme lavoratrici. Se si tratta di quello che integra i pagamenti agli asili la sua fruizione non può avvenire però in mensilità coincidenti con quelle dei voucher. Nel caso la condizione deve essere certificata al momento della presentazione della domanda telematica.

QUI sito INPS con informazioni

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 355, Dpcm 17/2/2017 e comunicato INPS del 23/5/2017

BONUS (VOUCHER) MAMME LAVORATRICI PER BABY SITTER O ASILO NIDO
Rifinanziato per il biennio 2017/2018 anche il cosiddetto “voucher” baby sitting per le mamme lavoratrici (dipendenti pubbliche o private o autonome iscritte alla gestione separata INPS), esteso anche alle mamme imprenditrici o lavoratrici autonome.

Il bonus vale 600 euro mensili per massimo sei mesi e può essere utilizzato, alternativamente:
- per acquistare servizi di baby sitting attraverso dei buoni lavoro (voucher);
- per pagare l'asilo nido (pubblico o privato accreditato).

Il bonus è fruibile al termine del periodo di congedo di maternita' per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, ma anche da chi ne abbia fruito in parte. La domanda deve essere presentata telematicamente all'INPS o rivolgendosi ad un patronato. Se si sceglie la seconda soluzione (pagamento asilo nido) va scelto uno degli asili nido aderenti all'iniziativa. L'esito della domanda viene comunicato per e-mail, dopodichè l'interessata deve ritirare i voucher entro 120 giorni presso l'INPS (pena la rinuncia al beneficio). Le domande vengono valutate in base all'ISEE (il nuovo Isee minorenni) da presentare obbligatoriamente.

QUI sito INPS con informazioni

Riferimenti normativi:
- Legge 92/2012 art.4 comma 24 lettera b)
- Decreto Min.lavoro del 28/10/2014 Gu 287/2014
- Messaggio INPS 28/2015
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 282/283
- Legge di Stabilità 2017 (Legge 232/2016) art.1 commi 356/357 (rifinanziamento 2017/2018)
Nota: l'Inps, in un comunicato stampa del 30/3/2017, ha precisato che l'abolizione dei buoni lavoro (voucher) sancita dal Dl 25/2017, NON riguarda i voucher erogati per le mamme lavoratrici, che rimangono fruibili alle stesse modalità.

80 EURO IN BUSTA PAGA
Reso definitivo il bonus di 80 euro in busta paga per i lavoratori dipendenti (e assimilati), introdotto da Maggio 2014 dal Dl 66/2014. Si tratta di un bonus di 960 euro annui per redditi fino a 24.000 euro, mentre per redditi tra 24.000 e 26.000 decresce gradualmente. Viene pagato mensilmente in busta paga direttamente dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi:
- Dpr 917/1986 art.13 comma 1bis introdotto dal Dl 66/2014 e modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 comma 12

FONDO A TUTELA DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO
Attuata da un decreto in vigore dal Gennaio 2017 la sperimentazione per il biennio 2016/2017 del fondo per il mantenimento del coniuge in stato di bisogno. Si tratta di un fondo destinato ai soggetti separati che non ricevono l'assegno di mantenimento per inadempimento dell'ex coniuge e che si trovano in stato di bisogno e non sono in grado di mantenere se stessi né i figli minori conviventi (e/o quelli maggiorenni portatori di handicap grave), con dotazione di 250 mila euro per il 2016 e 500 mila euro per il 2017.

Tramite l'accesso a questo fondo il soggetto potrà ottenere l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno di mantenimento (art.156 codice civile).
La domanda deve essere presentata presso il Tribunale di residenza; se la stessa non viene rigettata a erogare le somme sarà il Ministero della Giustizia che si rivarrà poi sul coniuge inadempiente. L'eventuale decreto di rigetto non è impugnabile. Per la presentazione dell'istanza non è dovuto il contributo unificato.

QUI sito Ministero della Giustizia con informazioni e modulistica

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 414/415
- Decreto Min.Giustizia 15/12/2016 pubblicato sulla GU 14/1/2017

CONTRIBUTO PER STUDENTI DI MUSICA
Anche per il 2017 è fruibile da parte degli studenti di musica il bonus per l’acquisto di strumenti musicali, rifinanziato ex novo, con alcune differenze. Si tratta di un contributo una tantum concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro. Tale importo è ridotto dell’eventuale contributo fruito per lo stesso fine nel 2016.
E’ destinato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Come per l’anno scorso (2016) il contributo è anticipato dal venditore sotto forma di sconto, dietro presentazione di un certificato di iscrizione al corso (senza bollo) contenente i dati fiscali dello studente e il corso a cui lo stesso è iscritto, con recupero poi tramite applicazione di un credito fiscale. Per poter fruirne lo studente deve risultare in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016/2017 oppure 2017/2018.

Lo strumento deve essere, oltre che nuovo, coerente con il proprio corso di studi o considerato “affine” o “complementare” in base alle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari del corso di studi rilasciate dalle istituzioni di appartenenza o dichiarato coerente con il corso di studi dai licei musicali ai quali lo studente è iscritto.

Nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate che dà attuazione a questo bonus si trova un elenco degli istituti e scuole coinvolte e degli strumenti musicali, nonché istruzioni sulla certificazione necessaria.

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 626
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15/3/2017

FINANZIAMENTI: FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA’ (nuovo FONDO CREDITO NUOVI NATI)
Per favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati a decorrere dal 1/1/2017 e senza scadenza è istituito un fondo finanziato in modo piuttosto sostanzioso (14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019, 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021), utilizzabile per rilasciare garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche/finanziarie.

Nonostante nel Settembre 2017 sia entrato in vigore il decreto attuativo (DPCM 8/6/2017), questo fondo ci risulta ad oggi ancora inutilizzabile in mancanza del PROTOCOLLO di intesa tra ABI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 commi 348/349
- DPCM 8/6/2017 pubblicato sulla GU del 12/9/2017

FINANZIAMENTI e MUTUI: SOSPENSIONE RATE PER 12 MESI
Possibile ancora fino a fine 2017 ottenere la sospensione delle rate del finanziamento di credito al consumo o del mutuo se la banca erogatrice avesse aderito all’apposito PIANO dell’ABI sottoscitto in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per il triennio 2015/2017.

E’ possibile ottenere la sospensione della quota capitale delle rate per 12 mesi  per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale.
La sospensione è richiedibile in alcuni casi particolari come la perdita del lavoro, la morte del contraente o un suo handicap grave e la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Qui informazioni dettagliate (sito ABI)
Qui il testo dell’accordo (sito ABI)

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) art.1 comma 246

MUTUI: FONDO GARANZIA "PRIMA CASA"
Non ci risulta rinnovato per il 2017 il cosiddetto “fondo garanzia prima casa” istituito dalla Legge di Stabilità 2014 per il triennio 2014/2016 e reso operativo da un decreto ministeriale dell’ Ottobre 2014 che andava ad abrogare e sostituire il fondo “mutui giovani coppie”.

MUTUI: AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO “PRIMA CASA” E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI RESIDENZIALI (PLAFOND CASA)
Partito a Marzo 2014 un nuovo fondo destinato ai mutui accesi da persone fisiche, fruibile grazie ad accordi tra l'ABI e la Cassa depositi e prestiti in virtù di una normativa di Agosto 2013.

Il fondo, con relativi benefici, riguarda l'erogazione di mutui immobiliari per l'acquisto della “prima casa” (intesa come casa di abitazione principale), preferibilmente di classe energetica A, B o C, e di mutui accesi per la ristrutturazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica degli immobili residenziali. Possono beneficiarne tutte le persone fisiche, con priorità per le giovani coppie, i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e le famiglie numerose.

Le agevolazioni non sono predeterminate ma lasciate alla discrezione di ogni banca aderente, che deve darne ampia pubblicità. L'utilizzo del fondo deve comunque portare un miglioramento delle condizioni finanziarie del mutuo rispetto a quelle “standard” applicate ai mutui dello stesso tipo. Il contratto dovrà contenere informazioni dettagliate sui vantaggi riconosciuti, anche in termine di riduzione del tasso (TAN).

I mutui agevolati possono avere tre tipi di durata (10,20 o 30 anni) con tre limiti di importo: 100 mila euro per i mutui per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico di immobili residenziali, 250 mila euro per i mutui per l'acquisto della “prima casa” senza ristrutturazione, 350 mila euro per i mutui che abbinano le due finalità.

Per fruire del fondo ci si deve rivolgere direttamente ad una delle banche aderenti, informarsi bene delle caratteristiche del mutuo di interesse ed eventualmente chiederne l'accesso presentando una specifica modulistica che si può anche scaricare dal sito dell'ABI.

Informazioni si trovano sul sito dell’ABI

Riferimenti normativi
- Dl 102/2013 convertito nella Legge 124/2013 art.6 comma 1
- Convenzione ABI/CDP del 20/11/2013 con modifiche successive

FONDI AFFITTI
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
E' un fondo nazionale previsto dalla Legge 431/1998 e ripartito tra i Comuni (dalle Regioni) per finanziare iniziative riguardanti inquilini che hanno difficoltà a pagare l'affitto. Non ci risulta rifinanziato dal 2016, quindi i Comuni eventualmente devono provvedere con fondi propri.

Fondo inquilini morosi
Nuovo, istituito presso il Min.infrastrutture e trasporti, è destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con dotazione di fondi a partire dal 2014 e fino al 2020. Come il precedente può essere utilizzato dai comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione dei contributi in tal senso. L'erogazione deve avvenire in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità.
Ogni anno un decreto ministeriale deve fissare il tetto di questi contributi e i requisiti per accedervi.
Anche per questo fondo gli interessati devono rivolgersi al proprio comune.

Si veda in merito la scheda Locazioni e fondo per la copertura della “morosità incolpevole”:chi può fruirne e come

Riferimenti normativi:
- Dl 102/2013 convertito nella Legge 124/2013, art.6 commi 4/5; si vedano modifiche ed integrazioni del Dl 47/2014 convertito nella Legge 80/2014 art.2.

BONUS ELETTRICITA'
Dal 1/1/2009 è usufruibile un bonus nella bolletta della luce per i clienti disagiati. Ne possono usufruire:
a) utenti in condizioni di disagio economico, ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 8.107,5 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con stessa residenza supera i 4);
b) utenti in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) utenti con quattro o più figli (famiglie numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw.

Quantificazione
Per i clienti in stato di disagio economico l'importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare. Per il 2017 i valori sono:
- euro 112 annui per nucleo familiare di 1-2 componenti;
- euro 137 annui per nucleo familiare di 3-4 componenti;
- euro 165 annui per nucleo familiare di oltre 4 componenti.

L'importo annuale viene ripartito sulle bollette del periodo, in proporzione rispetto ai giorni considerati -ai fini degli addebiti di consumo di energia- da ogni bolletta. La formula utilizzata è ìimporto bonus annuale diviso 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni. Il risultato è arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per i soggetti in gravi condizioni di salute (disagio fisico) il valore del bonus, dal 2013, varia in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo. Per approfondimenti si veda la scheda BONUS ELETTRICO PER MALATI GRAVI CHE UTILIZZANO APPARECCHI MEDICALI: come cambia dal 2013

Erogazione
Deve essere presentata una richiesta di ammissione presso il proprio Comune di residenza o presso altri istituti delegati (come i CAF) compilando un modulo predisposto che può essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito dell'Autorità garante. Il Comune rilascia un certificato e lo inoltra al distributore locale che, effettuate tutte le verifiche del caso, autorizza il venditore ad erogare il bonus all'utente.
Per i casi di disagio economico il bonus è riconosciuto per un anno e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Ciò dietro apposita richiesta da presentarsi in Comune entro il penultimo mese del periodo (annuale) di godimento. Se la richiesta di rinnovo è presentata in ritardo essa viene trattata come se fosse la prima (quella di ammissione), e si seguono i tempi e i modi della prima attivazione.
Il bonus viene erogato dal venditore nella prima bolletta successiva al momento in cui riceve, a sua volta, la fatturazione dello stesso da parte del distributore locale. L'erogazione avviene tramite accredito di una specifica "componente tariffaria compensativa" espressa in euro.

QUI per informazioni dettagliate e per scaricare la modulistica

Riferimenti normativi:
- D.M. (Ministero dello sviluppo economico) del 28/12/07, emesso in ottemperanza alle disposizioni della Finanziaria 2006 (legge 266/05), art.1 comma 375.
- Delibera AEEGSI 402/2013/R/COM

BONUS GAS
L'autorità garante per l'energia ed il gas ha definito, con provvedimento del 6/7/2009, i criteri per fruire del cosiddetto BONUS GAS che va ad aggiungersi al bonus energia già detto.

Beneficiari:
Clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro (20.000 euro se vi sono 4 o più figli a carico), solo per la fornitura di gas nell'abitazione di residenza, compresi gli utenti che utilizzano impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale.
Valore bonus:
Varia a seconda della zona climatica, della tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura acqua calda e riscaldamento insieme), e del numero di residenti nell'abitazione. Per l'anno 2017 il bonus può variare da 31 a 184 euro (per le famiglie con meno di quattro componenti) oppure da 48 a 266 euro (per le famiglie con più di quattro componenti).
Come chiederlo:
Si può presentare domanda al proprio Comune di residenza o presso altro istituto incaricato (come per esempio i CAF).

L'erogazione è analoga a quella del bonus elettrico (vedi sopra). Il Comune trasmette i dati al distributore locale che a sua volta colloquia con il venditore che provvede all'accredito in bolletta. Il bonus GAS è cumulabile sia con il bonus elettrico che con la carta acquisti.

La modulistica da utilizzare è presente su vari siti, tra cui quello dell'Autorità garante per l'energia ed il gas, dove si trovano tutte le informazioni dettagliate.
E' stato anche approntato un numero verde per chiedere informazioni: 800.166.654 (ore 8-18 dal lunedi al venerdi).

Riferimenti normativi:
- D.l. 248/07 (legge 31/08), art.46, Dl 185/08 (legge 2/09) art.3
- Delibera AEEGSI 402/2013/R/COM

BONUS ACQUA
La fornitura di acqua è gestita localmente (dai vari gestori del servizio idrico che fanno capo all'autorità idrica regionale) e conseguentemente gli eventuali bonus dedicati alle famiglie a basso reddito sono decisi allo stesso modo, dalle Autorità locali.

Ogni utente interessato deve quindi informarsi presso il proprio gestore o direttamente presso le autorità idriche competenti (istituite dalla regione dal 2013 al posto delle vecchie Ato).
Per quanto riguarda la Toscana e più in particolare Publiacqua (che gestisce le utenze idriche in 49 comuni compresa Firenze), le agevolazioni ci sono (sulla base del reddito) e sono sempre state rinnovate. Per l’anno 2017 ancora non sono state rese note, ma è presumibile che lo saranno a breve considerando che le domande per fruirne scadono solitamente a fine Aprile.

Per informazioni dettagliate si consiglia di contattare direttamente Publiacqua al numero 800238238 o di visionare il relativo sito.

LOTTERIA DEL CONSUMATORE
Per i consumatori che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi (ex Legge 311/2004 sostituita dal D.lgs.127/2015), ovvero generalmente i grandi magazzini e/o le grosse catene commerciali, già da Marzo 2017 sarà possibile partecipare ad una lotteria nazionale.

La disposizione sarà pienamente attiva dal 1/1/2018 includendo tutti i tipi di pagamento, mentre la sperimentazione da Novembre 2017 riguarderà SOLO gli acquisti effettuati con pagamento tramite carte di credito o di debito (bancomat).

Per poter partecipare alla lotteria il consumatore, all’atto dell’acquisto, dovrà comunicare al venditore il proprio codice fiscale che poi il venditore dovrà trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate insieme a tutti gli altri dati della cessione. Sono inclusi anche gli acquisti per i quali viene emessa una fattura (intestata al consumatore, quindi NON ad una partita IVA) a patto che i dati della stessa vengano comunicati telematicamente all’Agenzia delle entrate (da parte degli esercenti che abbiano optato per questa modalità di invio ai sensi anche del D.lgs.127/2015). La probabilità di vincita aumenta del 20% se il consumatore paga con strumenti elettronici (carte di debito o di credito).

Perchè la disposizione si attui si attende l’emissione di un decreto ministeriale che dovrebbe arrivare entro Febbraio 2017.

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 commi da 540 a 544; 
- Milleproroghe 2017 (Dl 244/2016 convertito nella Legge 19/2017) art. 14 quater (proroga sperimentazione).

SOSTEGNO AI TERREMOTATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
Per i soggetti residenti in uno dei Comuni colpiti dai terremoti del 24 Agosto 2016 oppure del 26 e 30 Ottobre 2016 (*) in disagio economico è concesso, su domanda, un contributo/misura di sostegno consistente nella carta SIA, una particolare carta acquisti utilizzabile come carta di pagamento per per acquistare beni di prima necessità e/o pagare bollette e/o godere di sconti. 

Si fa presente che tale carta prevede una “ricarica” statale di:
- nucleo familiare di 1 membro: euro 80 bimestrali;
- 2 membri: euro 160 bimestrali;
- 3 membri: euro 240 bimestrali;
- 4 membri: euro 320 bimestrali;
- 5 o più membri: euro 400 bimestrali. 

Ai fini dell’ammontare fruibile si considera come nucleo familiare coloro che dimorano in una sola unità abitativa.

I soggetti che potranno fruirne devono:
- risiedere da almeno due anni in uno dei Comuni colpiti alla data del terremoto (24 Agosto oppure 26 Ottobre, vedi *); e
- avere un ISEE pari o inferiore a 6.000 euro.
Da precisare che in questo caso il calcolo dell’ISEE è fatto escludendo il valore del patrimonio immobiliare riferito all’abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente inagibili e a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio e i relativi eventuali redditi.
Nel calcolo invece finiscono gli eventuali contributi incassati a seguito proprio degli eventi sismici (contributo CAS, indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, trattamenti di integrazione salariale).

A tale iniziativa è stato dedicato un fondo di 41 milioni di euro per il 2017 ma per la sua effettiva operatività si deve aspettare un decreto ministeriale che dovrebbe arrivare entro Maggio 2017 (30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 8/2017).

(*) per l'elenco dei Comuni e per le altre agevolazioni per i terremotati si veda la scheda Terremoti Centro Italia del 24 Agosto e del 26/30 Ottobre 2016: guida veloce sulla sospensione dei termini fiscali e non

Riferimenti normativi:
- Dl 8/2017 art.10
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS