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CONTANTI: GUIDA AI LIMITI DI UTILIZZO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
9 marzo 2012 12:32
 
Ultimi aggiornamenti: 1/3/2022

Dopo la riforma Monti del 2011 che aveva portato la soglia dei pagamenti in contante da 2.500 a 1.000 euro a partire dal 6/12/2011 è arrivata la Legge di Stabilità 2016 del Governo Renzi che ha alzato la soglia a 3.000 euro dal 1/1/2016. A partire dal 1 marzo 2022 il limite è stato portato a 2.000 euro e, salvo ulteriori interventi, tornerà a 1.000 euro nel 2023.

Visto che già allora ci fu un po' di confusione su come questa soglia dovesse essere applicata, talvolta alimentata anche dagli stessi impiegati bancari, vediamo di fare chiarezza sulla portata della normativa.

Ciò anche tenendo conto che non è stata variata la soglia per gli assegni non trasferibili (bancari e circolari) trasferibili, i vaglia (postali e cambiari) e i libretti di deposito al portatore.

Indice scheda 
SOGLIE PER I PAGAMENTI
SOGLIA PER STIPENDI E PENSIONI
SOGLIA  E PRELIEVI ALLO SPORTELLO
DEROGA PER I TURISTI
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

SOGLIE PER I PAGAMENTI 
Pagamenti in contanti
Il primo punto da chiarire e' che sia la modifica del Governo Monti che quella del Governo Renzi hanno riguardato una legge gia' esistente da anni, la legge antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007). La soglia oltre la quale NON e' possibile utilizzare il contante per i pagamenti c'è da anni ed e' stata modificata molte volte.
Fino al 31/12/2015 era di 1.000 euro e dal 1/1/2016 è stata portata a 3.000 euro.

In altre parole è vietato effettuare tramite contanti pagamenti, di qualsiasi tipo e natura, di somme pari o superiori a 3.000 euro. Sono coinvolti tutti i pagamenti, quelli che avvengono tra soggetti, pubblici, privati o imprenditoriali che siano, di qualsiasi natura o tipo. Si va dall'acquisto fatto in negozio (o in una catena commerciale) al pagamento del  conto del dentista, dell'idraulico, del commercialista o di qualsiasi altro professionista. Anche un semplice pagamento tra due privati e' soggetto allo stesso limite.

Attenzione, perche' il divieto riguarda anche pagamenti "artificiosamente" frazionati -riferiti ad un unica operazione- il cui totale sia uguale o superiore a 3.000 euro. La legge, e una circolare ministeriale, precisano che tale caso si ha quando per un'unica operazione economica vengono disposte, con intendo elusivo, un certo numero di pagamenti con cadenza prestabilita e per un circoscritto arco di tempo. Se non e' possibile stabilire l'arco di tempo di riferimento ci si riferisce a quello indicato dalla legge, sette giorni. Non c'entrano nulla i casi in cui il frazionamento sia previsto da un contratto oppure siano decisi nell'ambito di una normale attivita' commerciale.

Da chiarire anche che sono permessi i pagamenti in contante superiori alla soglia fatti attraverso le banche, la posta, o gli istituti di moneta elettronica, che rimangono quindi tracciabili. Rientrano in questa categoria tutti i pagamenti fatti consegnando allo sportello i contanti che poi vengono "trasformati" in uno strumento di pagamento, come per esempio l'assegno circolare, il travellers cheque, il vaglia, o il trasferimento diretto tramite un istituto di money transfers.

La soglia rimane a 1.000 euro solo per ii trasferimenti in contanti nell'ambito dei servizi di pagamento, ovvero quando dietro compenso un prestatore di servizi trasferisce contanti da un soggetto ad un altro.

Pagamenti con assegno
Rimane in questo caso la soglia di 1.000 euro. Se si utilizzano assegni per pagare una somma uguale o superiore ai 1.000 euro, e' obbligatorio apporre la clausola "non trasferibile" e indicare nome o ragione sociale del beneficiario. I libretti degli assegni forniti dalle banche sono gia' muniti della clausola "non trasferibile" prestampata. Per ottenere libretti senza la clausola va fatta una richiesta specifica con pagamento di 1,5 euro per ogni assegno, a titolo di bollo. Su di essi, nel caso serva, la clausola va apposta a mano.

In pratica, per fare pagamenti di importo uguale o superiore a 1.000 euro non si possono usare assegni trasferibili, girati da altri od anche fatti all'ordine "mio proprio" e poi girati al beneficiario.
Attenzione, rimane sempre possibile utilizzare propri assegni fatti all'ordine "mio proprio", anche di importo uguale o superiore a 1.000 euro, per prelevare contanti in banca o alla posta, con girata alla banca (o alla posta) stessa.

Le suddette regole valgono per assegni bancari, assegni circolari, vaglia postali e vaglia cambiari.

Pagamenti con libretti al portatore
Dal 4/7/2017 -entrata in vigore del D.lgs.90/2017 che ha modificato le norme antiriciclaggio- tutti i libretti di deposito, bancari o postali, possono essere emessi solo in forma nominativa ed è vietato il trasferimento di libretti al portatore.
E’ vietata altresì, questo ormai da anni, l’emissione di libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
I libretti al portatore eventualmente ancora in circolazione devono essere estinti entro il 31 Dicembre 2018.

Il trasferimento di libretti al portatore comporta, dal 4/7/2017, l’applicazione di una sanzione amministrativa variabile da 250 a 500 euro da parte del Ministero dell’economia dietro segnalazione delle banche o poste. L’utilizzo, in qualsiasi forma, di libretti in forma anonima o con intestazione fittizia prevede invece una sanzione variabile dal 10 al 40% del saldo del libretto.

Note:
- la versione precedente della normativa prevedeva il divieto di aprire libretti di deposito al portatore per importi pari o superiori a 1.000 euro, con una finestra di tempo utile per convertire quelli in circolazione che scadeva nel 2012.
- prima di tale data le regole sui libretti erano diverse e quindi lo erano anche le sanzioni che potevano variare dal 30% al 40% del saldo del libretto, di minimo 3.000 euro. Se il saldo del libretto al portatore e' inferiore a 3.000 euro la sanzione applicabile e' uguale al saldo. 

SOGLIA PER STIPENDI E PENSIONI
Le regole antiriciclaggio si applicano anche al pagamento degli stipendi, e sul punto è intervenuta anche la Legge di Bilancio 2018.
In breve dal 1/7/2018 tutti gli stipendi del settore privato devono essere pagati in modo tracciabile, ovvero con bonifici bancari, pagamenti elettronici, assegni o pagamenti tramite un conto corrente di tesoreria. La legge precisa che non possono essere utilizzati contanti consegnati direttamente al lavoratore, e che la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova di pagamento. Tutto ciò a prescindere dall’importo (fino al 1/7/2018 la soglia era di 3000 euro).

I datori di lavoro che non rispettano questa disposizione sono multabili con una sanzione variabile da 1000 a 5000 euro. L’ispettorato del lavoro è intervenuto sul punto precisando che la suddetta sanzione va applicata per ogni mensilità di paga per la quale è avvenuto l’illecito, a prescindere dal numero dei lavoratori interessati.
Ha anche precisato che sono compresi nell’obbligo tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratto stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Aggiunge che tra gli strumenti di pagamento utilizzabili ci sono anche le carte prepagate intestata al lavoratore, anche non collegate ad un iban.

Il vincolo non vale per i contratti degli addetti ai servizi familiari e domestici (colf, badanti) che rientrano nel contratto collettivo nazionale (CCNL) stipulato dalle associazioni sindacali, i cui stipendi quindi possono essere pagati ancora in contanti.

Anche gli stipendi del settore pubblico non sono coinvolti, perché già le norme antiriciclaggio prevedono la tracciabilità dei loro pagamenti quando il loro importo supera i 1.000 euro; quindi i pagamenti oltre soglia di stipendi, pensioni, compensi devono continuare ad essere eseguiti utilizzando esclusivamente vie telematiche, ovvero bonifici bancari o postali o accredito di strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario (per esempio le carte prepagate o le nuove carte elettroniche istituzionali introdotte dal Dl 78/2010 ma ancora non realizzate). Sono esclusi da tale obbligo i pagamenti della tredicesima mensilita'.

I beneficiari di stipendi o pensioni pagate dalla pubblica amministrazione che a causa di quanto sopra sono obbligati ad aprire un conto corrente ma sono impossibilitati a farlo personalmente per motivi di salute od a causa di provvedimenti giudiziari restrittivi, possono delegare una terza persona, sia per l'apertura del conto che per l'effettuazione di eventuali operazioni di prelievo. La delega deve essere autorizzata dall'ufficio della pubblica amministrazione erogante (INPS in caso di pensioni) e deve poi essere presentata alla banca (o posta) insieme alla copia del documento del delegato e ad una dichiarazione attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti.

Riferimenti specifici: Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi da 910 a 914 e Note ispettorato nazionale del lavoro n.4538/2018 e n.5828/2018

SOGLIA E PRELIEVI ALLO SPORTELLO 
E' da chiarire fin da subito che la soglia dei 3.000 euro non riguarda in alcun modo i prelievi di contante in banca o alla posta, che rimangono liberi. Cio', oltre ad essere evidente leggendo la normativa, e' stato chiarito dal Ministero dell'economia e dall'ABI (con circolare alle banche) perche' in alcuni istituti bancari sembra esserci stata qualche interpretazione errata.

A fronte di richieste di prelievo di importo uguale o superiore alla soglia la banca e la posta non solo non devono creare impedimenti o chiedere che vengano fornite le ragioni dello stesso, ma non hanno nemmeno l'obbligo di fare segnalazioni al Ministero dell'economia o all'Agenzia delle entrate.

La segnalazione va fatta semmai nel caso vi siano elementi concreti che portino a ritenere che vi sia stata una violazione delle norme antiriciclaggio gia' dette, quindi, per esempio, prove di un trasferimento della somma tra soggetti diversi.

Quindi, non e' il mero prelievo di -mettiamo- 5.000 euro da un conto corrente a far scatenare segnalazioni e controlli, ma un ragionevole sospetto, per esempio, del fatto che la persona che ha prelevato utilizza i soldi per effettuare un pagamento.
Da sapere anche che i movimenti dei conti correnti sono monitorati dall'Agenzia delle entrate ormai da anni, e che possono scattare verifiche su quelli ambigui o sospetti. Tra questi, rimanendo nell'ambito “contanti”, ci potrebbero essere prelievi frequenti di somme ingenti, soprattutto da parte di un'azienda.

Tutto quanto sopra vale anche per i versamenti in contante, che restano liberi da vincoli di importo, fermo restando il ragionamento gia' fatto sulla possibilità che un insieme di operazioni, o il ripetersi delle stesse per importi ingenti, possa portare ad una valutazione di caso "sospetto".

DEROGA PER I TURISTI
Esiste per legge una deroga alle regole sull'utilizzo dei contanti per le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana  che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.
Per questi soggetti, per lo piu' turisti, e' possibile utilizzare, per pagamenti di beni e servizi, somme in contanti fino a 15.000 euro- a condizione che il negoziante -o il prestatore di servizi- (negozi, agenzie di viaggio, etc.) acquisisca all'atto del pagamento copia del passaporto e un'autocertificazione riguardo al possesso del requisito di (non) essere cittadino italiano e a condizione che i soldi vengano versati sul c/c del negoziante -o prestatore del servizio- entro al massimo il giorno feriale successivo, con consegna alla banca (o posta) della documentazione acquisita dall'acquirente e copia dello scontrino fiscale emesso. Gli esercenti, inoltre, dovranno comunicare periodicamente all'Agenzia delle entrate tutte le operazioni suddette, con modalità che dovrà stabilire l'agenzia stessa.

Fonte: Dl 16/2012 art.3 modificato dalla Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 comma 245

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
- D.lgs.231/2007 (decreto "antiriciclaggio"), art.49 e segg.
- Dl 138/2011 convertito nella legge 148/2011, art.2 commi 4 ter, quater, quinquies, sexies e septies 
- Dl 201/2011 (decreto "salva-italia") convertito nella legge 214/2011, art.11 e art.12  
- Dl 1/2012 (decreto "liberalizzazioni"), convertito nella legge 27/2012, art.27
- Dl 16/2012 (decreto "semplificazione fiscale"), convertito nella legge 44/2012, art. 3 e comunicato Agenzia delle entrate del 13/3/2012
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 898/899/902/904
- D.lgs. 90/2017 di aggiornamento al D.lgs.231/2007
- Dl 124/2019 converito nella Legge 157/2019 art.18 (modifiche soglie contante per 2020 e 2022)

- Circolare Ministero Economia del 4/11/2011 (id 989136) riguardante in particolare istruzioni sui prelievi e versamenti di contante
- Circolare Ministero Economia n.2 del 16/1/2012 riguardante in particolare le modalita' di notifica delle sanzioni in caso di violazione nonche' le modalita' di opposizione a disposizione dei soggetti sanzionati
- Circolare ABI dell'11/1/2012
- Convenzione ABI/Poste/Banca d'Italia/Min.economia del 24/4/2012 (per il conto corrente base)

- Scheda pratica ASSEGNI, CONTANTI, LIBRETTI E TITOLI AL PORTATORE: LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO
 
 
 
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