|
Scheda Pratica di Barbara Vallini
1 novembre 1998 0:00
Definizione di condominio
Il condominio e' la proprieta' di piu' soggetti sulla stessa cosa. Si tratta dello stesso diritto, diviso tra piu' titolari, una comunione forzosa di tutti sopra alcune parti del bene. Esiste dunque il diritto di ogni singolo condomino ad una quota dell'intero, affiancato alla proprieta' solitaria spettante a ciascuno nel proprio appartamento.
Le parti comuni
Sono considerate parti comuni i diversi piani -o porzioni di piano.
Salvo diversa precisazione, sono comuni il suolo su cui sorge l'edificio, le fondamenta, i muri maestri, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, e tutte quelle parti dell'edificio che -in genere- sono considerate necessarie all'uso comune; sono ancora considerati comuni i locali destinati ai servizi in comune, come i locali per la portineria e l'alloggio per il portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi; ed ancora, sono comuni quei manufatti, di qualunque genere, che servono all'uso ed al godimento comune come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti, le fognature, i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, il gas, l'energia elettrica, il riscaldamento, etc. -Questi impianti sono comuni fino la punto di diramazione degli impianti ai locali di proprieta' esclusiva ai singoli condomini.
Il suolo dell'edificio
e' quello dove sono poste le fondamenta. E' delimitato dai muri perimetrali che proseguono dalle fondamenta. Non e' possibile abbassare il livello del pavimento per ingrandire il volume dei vani o per costruirne altri. Gli scantinati posti nel suolo non possono comunque essere ritenuti comuni per questo: lo sono solamente se cosi' e' stato stabilito da contratto. Il suolo circostante all'area su cui l'edificio sorge, fuori dai muri perimetrali, e' invece cosa a se' stante e puo' essere comune solo se cosi' determinato nell'atto. Attenzione, poiche' il vespaio, posto sotto alle unita' immobiliari del piano terreno, e' di proprieta' dell'appartamento cui e' adibito e non di proprieta' comune.
Per fondazioni si intendono tutte quelle opere compiute nel sottosuolo per elevare e sostenere l'edificio.
I muri maestri
sono quelli destinati a reggere l'edificio, possono essere sia esterni che interni e partono dalle fondamenta per giungere fino al tetto. Non hanno la funzione di separare gli appartamenti, ma quella di fare da struttura portante alla casa. Sono compresi anche i pannelli di riempimento e di rivestimento - i quali possono essere in cemento armato - poiche', pur non avendo funzione portante - assolta da pilastri ed architravi - costituiscono una parte organica ed essenziale dell'intero immobile il quale altrimenti sarebbe, senza di essi, una struttura vuota e priva di utilita'.
I portoni d'ingresso
servono a mettere in comunicazione l'edificio con l'esterno. Sono comuni a tutti i proprietari, anche nel caso in cui gli stessi avessero ANCHE un proprio accesso, privato e diretto, distinto dal portone comune.
Il vestibolo
e' quella parte che congiunge il portone d'ingresso alle scale.
Le scale
sono comuni a tutti i proprietari, se diversamente non risulta dal titolo. SE pero', per un dato di fatto immutabile, una scala serve sempre solo ed esclusivamente ad un unico inquilino -non portando in nessun'altra parte che casa sua- allora non puo' essere condominiale. Possono infatti esistere strutture condominiali organizzate in modo da avere scale destinate, per caratteristiche strutturali, che hanno una destinazione particolare e privata (Cass.147/65 e Cass.1677/69). Sono assimilate alle scale le relative ringhiere, parapetti, poggiamani e simili, compresi gli eventuali balconi disposti lungo il perimetro delle scale.
Gli anditi,
ossia i corridoi che portano ai vari appartamenti, sono anch'essi comuni.
I portici -luoghi aperti a pianterreno sorretti da colonne o pilastri- sono di proprieta' condominiale.
I cortili
sono quegli spazi non edificati, utilizzati per lo svolgimento di servizi condominiali e per fornire aria e luce al fabbricato. Si presumono di proprieta' comune, se non altrimenti destinati.
L'androne e le scale
sono di proprieta' comune a tutti, anche dei proprietari dei locali non comunicanti con essi, ma direttamente -in modo piu' o meno esclusivo- accessibili dall'esterno. Sono considerati un tramite indispensabile per il godimento e la conservazione delle parti comuni dell'edificio -come potrebbe essere una struttura di copertura, una terrazza od un tetto, sul quale non andiamo mai ma che resta pur sempre nostro e come tale da noi utilizzabile in qualsiasi momento.
I tetti ed i lastrici solari
hanno una funzione di copertura. Alcuni lastrici possono essere almeno in parte adibiti a proprieta' private. Altrimenti, sono comuni ed ugualmente comuni sono gli elementi accessori -camini, abbaini, lucernari. Cosa diversa sono i sottotetti, non inclusi tra le parti comuni ed adibiti alla proprieta' che sovrastano.
I diritti del condomino sulle parti comuni
Ogni singolo condomino ha, su queste cose, un diritto proporzionato al valore del piano determinato solitamente in millesimi, ossia relativamente alla cubatura delle unita' immobiliari private - almeno che non risulti diversamente da contratto. Non c'e' possibilita', per il condomino, di sottrarsi al pagamento degli oneri derivanti dal possesso e dalla proprieta', rinunciando a questi suoi diritti sulla cosa. Le parti comuni sono indivisibili, a meno che si renda fattibile una divisione che pero' non alteri la comodita' del servizio per i singoli condomini, il quale deve rimanere di portata immutata. Per quanto possibile, ciascun condomino puo' esercitare sulle stesse ogni facolta' che non venga a diminuire l'uguale diritto degli altri.
Le innovazioni sulle parti comuni
sono possibili, quando il fine sia quello di migliorare la cosa o favorirne un miglior uso, ma NON se siano tali da recare pregiudizio alla stabilita' e sicurezza del fabbricato, oppure tendano ad alterare il decoro dell'edificio, nonche' nel caso in cui siano tali da rendere inservibili a taluni dei condomini l'uso o comunque il godimento di una parte comune.
E' comunque necessaria, al fine di effettuare innovazioni, una maggioranza assembleare pari alla maggioranza dei partecipanti al condominio, nonche' ai due terzi del valore dell'edificio.
Per quegli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari basta che la decisione sia presa dai condomini che rappresentino, in qualunque modo, almeno la META' del valore dell'edificio (art.15 L.1992/179).
ATTENZIONE:
Nel caso in cui l'innovazione comporti una spesa eccessivamente gravosa o di carattere voluttuario, consistente in opere che rendano possibile L'UTILIZZAZIONE SEPARATA, i condomini che non siano intenzionati ad usufruirne sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa. Nel caso in cui gli inquilini dissenzienti decidano poi di cambiare idea e di servirsi della cosa, potranno farlo, contribuendo alle spese di manutenzione dell'opera.
Se NON e' possibile un'utilizzazione separata, NON e' consentita l'innovazione, salvo il caso in cui la maggioranza che ha deciso di accettarla ed ha deliberato in proposito, intenda sopportarne integralmente le spese, senza nulla richiedere a chi era contrario e che, suo malgrado, si trovera' a subire l'innovazione.
I singoli condomini non possono, sulle parti comuni, eseguire opere che rechino un DANNO all'edificio. (Cio' significa che il danno deve sussistere e non che non si possano, in assoluto, compiere opere su elementi comuni).
Un'eccezione importante,
(per esempio il passaggio da riscaldamento centralizzato a singoli impianti)
e' stata determinata a seguito della legge n. 10/91: se la maggioranza decide per un servizio di riscaldamento singolo per ogni appartamento al posto del precedente impianto centralizzato, la minoranza deve accettare la disposizione, staccandosi dall'impianto centralizzato con l'obbligo dei costi di trasformazione. Questo nel caso pero' in cui il nuovo impianto sia effettivamente atto al risparmio (ad esempio impianti singoli a GPL invece che l'impianto comune a gasolio). Si puo' comunque deliberare che l'impianto dismesso sia mantenuto per il riscaldamento dei locali condominiali. Se invece questo risparmio energetico non esistesse, allora varrebbero le stesse regole stabilite per il distacco della minoranza dall'impianto centrale: coloro che scelgono l'impianto autonomo dovranno continuare a pagare le spese di conservazione dell'impianto -non potendo rinunciare alla comproprieta'- ma non saranno piu' comunque tenuti a sostenere una parte delle spese di gasolio, fatto salvo il contributo dovuto al riscaldamento delle parti comuni (Cass.20/11/96 n.10214). L'adesione di tutti i condomini all'esonero -per coloro che in minoranza si siano distaccati- puo' essere non solo deliberata, ma anche manifestata con i fatti.
La ripartizione delle spese
Le spese comuni vengono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore -determinato dalle tabelle millesimali- della propria proprieta' -salvo diverso accordo tra le parti. Le spese dell'anno e dell'anno precedente gravano anche sui successori a titolo particolare -eredi od acquirenti- dei proprietari. Nei confronti dei co-inquilini le spese comuni vanno ripartite pro-quota -o secondo regolamento- mentre nei confronti dei terzi ogni singolo condomino e' responsabile IN SOLIDO, ossia il creditore gli puo' intimare il pagamento per tutto il debito condominiale.
Sono spese comuni
quelle necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell'edificio, la prestazione di servizi nell'interesse comune, le innovazioni che sono state deliberate dalla maggioranza dell'assemblea.
Nel caso in cui si tratti di cose destinate a servire in misura diversa le varie proprieta', le spese verranno suddivise tra tutti coloro che ne possono in qualsiasi forma usufruire, in proporzione pero' dell'uso che ciascuno puo' effettivamente farne. In particolare per: scale, cortili, lastrici solari, opere od impianti destinati a servire solo una parte dell'intero fabbricato, le spese relative vengono suddivise tra i condomini che ne usufruiscono e nella proporzione in cui ne fanno uso.
Vediamo in dettaglio alcune casistiche specificamente trattate dalla legge.
L'onere di occuparsi della manutenzione e ricostruzione delle scale
spetta a tutti coloro che ne usufruiscono, in modo variabile. Nello specifico: la spesa viene ripartita, tra i piani, per meta' secondo il valore degli stessi e per l'altra meta' in proporzione dell'altezza dal suolo -ossia: una parte sara' data dai valori millesimali dell'appartamento e l'altra dall'altezza del piano.
A tale fine vengono assimilati ai piani le cantine, i palchi morti, le soffitte, le camere a tetto, i lastrici solari e tutte quelle altre unita' che, diverse dagli appartamenti, sono comunque di proprieta' privata e non comune.
Le spese di ricostruzione e manutenzione di soffitti,
volte e solai, vengono sostenute, in parti uguali, dai due proprietari dei piani, di quello sovrastante e di quello sottostante. Attenzione pero' alla copertura del pavimento (massetto) ed al pavimento stesso -che appartengono esclusivamente al piano di sopra- nonche' all'intonaco, la tinta, la decorazione del soffitto, -che invece sono esclusivi del piano sottostante.
Nel caso di lastrici solari
e' necessario distinguere tra il caso in cui esso sia comune a tutti i condomini ed il caso in cui esso sia, in tutto od in parte, di proprieta' privata. Nel caso in cui la proprieta' sia comune, non ci sono grandi difficolta', poiche' le spese vengono divise tra tutti coloro che sono in grado di utilizzare l'opera, sia "calpestandolo" sia usufruendone come tetto condominiale, ripartendole secondo il valore dell'appartamento posseduto. Quando invece vi sia chi ha un uso esclusivo della struttura, le spese vanno cosi' ripartite: un terzo del costo di riparazioni o ricostruzioni spetta a chi ha l'uso esclusivo, mentre i restanti due terzi vengono divisi tra tutti i proprietari del condominio, o comunque tra coloro che in qualche modo se ne servono, in proporzione ai millesimi.
E' data facolta' al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare, di costruire piani o rialzi, se le condizioni statiche lo consentono e non e' altrimenti disposto. I condomini sono comunque legittimati ad opporsi, nel caso in cui l'opera pregiudichi l'aspetto architettonico dell'edificio, ovvero causi una diminuzione dell'aria o della luce dei piani sottostanti. Nel caso in cui non vi siano opposizioni all'opera, chi la costruisce deve comunque corrispondere a tutti gli altri un'indennita' pari al valore attuale dell'area che verra' occupata da essa. Il conteggio per stabilire la quota spettante ad ognuno prevede di dividere il valore dell'area per il numero dei piani -compreso quello da edificare- e detraendone la quota spettante a chi compie l'opera. Quest'ultimo e' obbligato, inoltre, a ricostruire il lastrico che gli altri condomini avevano il diritto, prima della costruzione dell'opera, di utilizzare.
Cosa succede se l'edificio deperisce?
Nel caso in cui l'edificio deperisca interamente od almeno per i tre quarti del valore, ciascuno dei condomini puo' richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali -salvo diversa convenzione.
Se invece ad andare distrutta e' una parte minore dell'edificio, l'assemblea puo' deliberare circa la ricostruzione delle parti comuni. Ciascuno deve concorrere alle spese in proporzione a quelli che erano e sono rimasti i suoi diritti sulle stesse. L'indennita' assicurativa disposta per la ricostruzione delle parti comuni deve essere destinata solamente ad essa. Ove vi sia un condomino che non desidera prendere parte alle spese di ricostruzione delle parti comuni, puo' esimersene cedendo a tutti gli altri -od anche ad alcuni solamente- i propri diritti non solo sulle parti comuni, ma anche sulle parti di esclusiva proprieta', secondo la stima che ne verra' fatta.
L'amministrazione
Quando i condomini sono piu' di quattro, deve essere nominato, dall'assemblea, un amministratore. Nel caso in cui essa non provveda autonomamente, ogni singolo condomino puo' fare ricorso all'autorita' giudiziaria ed ottenere -dal giudice- la nomina.
L'amministratore dura in carica un anno. Puo' essere revocato, in ogni momento, dall'assemblea o dall'autorita' giudiziaria nei seguenti casi: ricorso di un condomino; mancato resoconto della gestione per due anni; fondati sospetti di gravi irregolarita'.
La nomina e la cessazione dell'amministratore vengono annotate in apposito registro, utilizzato anche per trascrivere l'eventuale regolamento condominiale. Un altro registro e' quello, tenuto dall'amministratore, dove vengono registrati i verbali delle assemblee.
Tra i compiti dell'amministratore:
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza dell'eventuale regolamento di condominio;
- disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, per consentire a tutti di godere al meglio delle strutture comuni;
- riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni -e per l'esercizio dei servizi comuni, ottenendo un decreto ingiuntivo -immediatamente esecutivo nonostante l'eventuale opposizione- per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione come approvato dall'assemblea;
- compiere gli atti opportuni a conservare i diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio;
- presentare il resoconto di gestione alla fine di ogni anno.
L'amministratore ha la rappresentanza del condominio, nei limiti di quanto precedentemente detto e salvi i maggiori poteri concessi. Puo' agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Allo stesso modo puo' essere convocato in giudizio per qualunque azione relativa alle parti comuni, ricevendo le notifiche relative dall'autorita' giudiziaria. Nel caso in cui la notifica ricevuta abbia un contenuto esorbitante dalle proprie attribuzioni, questo e' tenuto a darne il prima possibile notizia all'assemblea.
Nel caso in cui non lo faccia, questa puo' essere una giusta ragione di revoca, essendo anche tenuto al pagamento dei danni.
Sempre a proposito di liti, qualora l'assemblea abbia deliberato di promuovere una lite o di opporre resistenza ad una domanda, se uno dei condomini dissente dalla decisione puo', con atto notificato all'amministratore, separare la propria responsabilita' in ordine alle conseguenze della lite -nel caso in cui venga persa la causa. L'atto deve venire notificato entro 30 giorni dal momento in cui il condomino ha avuto notizia dell'azione da intraprendere. Nel caso in cui egli si sia trovato a dover pagare qualcosa alla controparte vittoriosa, avra' atto di rivalsa sul condominio. Se invece l'esito della controversia si rivelasse favorevole al condominio, allora il condomino dissenziente - se ne trae vantaggio - e' tenuto a concorrere alle spese giudiziarie che non sia stato possibile accollare alla parte soccombente.
Per il resto, i provvedimenti presi dall'amministrazione - se legittimi - sono obbligatori per tutti i condomini. Se qualcuno di essi non fosse d'accordo, e' ammesso il ricorso all'assemblea, salva comunque la possibilita' di esperire azione giudiziaria entro 30 giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
C'e' l'obbligo per i condomini di rispettare i provvedimenti presi dall'amministratore.
Nel caso di contestazione e' ammesso ricorso all'assemblea. L'azione giudiziale e' sempre possibile. Nel caso in cui un condomino faccia delle spese relative a beni condominiali senza la preventiva autorizzazione dell'amministratore, non ha diritto di al rimborso, salvo si tratti di spese urgenti.
Nel caso di bene locato, il proprietario -che rimane obbligato nei confronti degli altri proprietari- ha diritto di rivalsa nei confronti del conduttore per i servizi condominiali che fossero stati attuati nei suoi confronti, essendo il proprietario colui che corrisponde i contributi al condominio. Questo ad esempio nel caso in cui, in quanto utente di servizi, fosse l'inquilino a partecipare alle assemblee di condominio per decidere riguardo a riscaldamento ed altri servizi.
Assemblea
L'assemblea condominiale provvede a:
-nomina e conferma dell'amministratore;
-sua retribuzione;
-approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno;
-ripartizione tra i condomini;
-approvazione del rendiconto annuale dell'amministrazione;
-destinazione del residuo annuo gestionale;
-valutazione dell'opportunita' dei lavori di manutenzione straordinaria;
-esecuzione dei lavori straordinari e destinazione dei relativi fondi - l'amministrazione non puo' ordinare l'esecuzione di lavori straordinari, salvo in caso di dimostrata urgenza. In tale caso deve riferire in merito alla prima assemblea. Nel caso di opere straordinarie la cui urgenza non e' tale da prevedere un'esecuzione immediata -e dunque la decisione in merito venga delegata ad un'assemblea appositamente convocata- se l'assemblea non decide immediatamente, pur essendo a conoscenza del problema e la situazione degenera, il condominio si assume ogni responsabilita' relativa, liberando
l'amministrazione.
L'assemblea puo' essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea ordinaria puo' essere di prima e seconda convocazione.
L'assemblea di prima convocazione, per essere regolarmente costituita, prevede l'intervento dei due terzi del valore dell'intero condominio ed i due terzi del numero dei condomini.
Sono valide le delibere approvate con una maggioranza di voti pari alla maggioranza degli intervenuti che contemporaneamente rappresentino la meta' del valore dell'edificio.
Nel caso in cui l'assemblea non sia in grado di deliberare a causa del numero insufficiente di partecipanti, viene effettuata la seconda convocazione che deve essere tenuta in un giorno diverso dalla prima, ma comunque entro i dieci giorni seguenti. In questo caso, perche' sia valida la delibera, e' sufficiente un numero di voti pari ad un terzo del numero dei condomini, che siano almeno un terzo del valore dell'edificio.
Per alcune specifiche materie e' prevista la convocazione dell'assemblea straordinaria.
Tra i casi, le delibere per:
- nomina o revoca dell'amministratore;
- liti attive o passive esorbitanti dalle attivita' dell'amministrazione;
- opere di ricostruzione dell'edificio;
- riparazioni straordinarie di notevole entita'.
Le delibere relative ad innovazioni,
atte a migliorare l'uso od il rendimento, devono SEMPRE essere approvate da una maggioranza composta da due terzi del valore dell'edificio che sia anche la maggioranza del numero dei condomini.
NON E' MAI possibile, per un'assemblea, deliberare se non sono stati convocati tutti i condomini.
Esiste un registro, tenuto dall'amministratore, dove vengono trascritti tutti i verbali relativi alle diverse assemblee che, dove prese in maniera regolare, sono OBBLIGATORIE per tutti i condomini. La maggioranza puo' dunque costringere i singoli ad obblighi che questi non volevano assumersi.
Le delibere possono comunque essere impugnate, nel caso in cui contravvengano alla legge od al regolamento di condominio.
E' possibile fare ricorso all'autorita' giudiziaria.
Cio' non comporta comunque la sospensione dell'esecuzione del provvedimento, a meno che tale sospensione non sia ordinata dalla stessa autorita'. Il ricorso deve essere proposto, A PENA DI DECADENZA, entro 30 giorni dalla data della delibera per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti (va accordata la sospensione feriale dei termini, per delibere prese nel periodo di agosto e di Natale).
Regolamento
Il regolamento puo' essere di origine esterna -ossia previamente predisposto, ad esempio dal costruttore- che viene sottoposto all'accettazione dei condomini entranti, o di origine interna, ossia determinato dall'assemblea.
Nel caso in cui il numero dei condomini sia SUPERIORE -e non uguale- a dieci, deve essere formato un regolamento condominiale. Se i condomini sono meno, il regolamento e' facoltativo.
In esso deve venire regolamentato l'uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese tra i condomini, le norme di tutela del decoro dell'edificio, nonche' le norme relative all'amministrazione.
Ciascun condomino puo' prendere l'iniziativa per la formazione o revisione del condominio.
Il regolamento deve essere approvato a maggioranza straordinaria dall'assemblea e poi trascritto nel registro dove e' anche contenuta la nomina e la revoca degli amministratori.
ATTENZIONE:
Le norme del regolamento non possono in alcun modo ed in nessun caso ledere o limitare i diritti di ciascun condomino, come indicati negli atti di acquisto, previsti da leggi o comunque previsti come diritti soggettivi, o porre comunque vincoli, di qualsiasi natura essi siano, che esorbitino dalla necessita' del funzionamento del condomini, della stabilita' e del decoro architettonico.
Per le controversie relative alle parti comuni, e' prevista una speciale competenza del giudice conciliatore, nonche' del giudice di pace.
Il servizio di portierato
Sono addetti a tale servizio coloro che si occupano di vigilare, custodire e pulire gli stabili.
Altre mansioni accessorie possono essere determinate dagli usi.
La figura del portiere e' quella di un lavoratore subordinato (nel caso in cui i servizi venissero commissionati a delle agenzie di servizi o pulizie si tratterebbe in vece di lavoro autonomo -salvo casi particolari).
Visto il tipo di compiti, la presenza deve essere costante ed il portiere, oltre a vigilare e controllare la situazione dell'edificio, deve prestare attenzione affinche' non venga danneggiato l'edificio o recato disturbo ai proprietari intervenendo immediatamente e facendo presente all'amministratore la situazione.
Sempre il portiere puo' essere -secondo contratto od uso- adibito al ritiro della corrispondenza.
Le spese relative vengono ripartite tra tutti i condomini in proporzione al valore della proprieta', indipendentemente dalla maggior e/o minore utilizzazione del servizio, dovuto anche alla particolare ubicazione della proprieta' -ad esempio negozi.
Il supercondominio
Il supercondominio e' un insieme di fabbricati -spesso consistente ognuno in un condominio singolo- che hanno in comune servizi e parti o pertinenze (ad esempio viali, cortili, piscine, aree verdi, autoclavi, impianti di riscaldamento).
La regolarita' dell'assemblea -con conseguente validita' delle delibere- verra' stabilita in proporzione al valore di ciascun edificio, sempre in proporzione al valore dei singoli edifici (occorrera' suddividere il valore proporzionale del proprio lotto per il valore che, all'interno del lotto, ha la singola proprieta').
Tutti i condomini abitanti nei vari stabili componenti il supercondominio hanno il diritto di partecipare all'assemblea (Cass. 7894/94).
L'assemblea eleggera' il proprio amministratore, il quale avra' poteri limitati alla gestione dei beni del supercondominio -senza competenza alcuna sui beni dei singoli condominii e totalmente indipendente e paritario rispetto agli amministratori delle singole unita'.
Riguardo alla divisione delle spese, si dovra' tener conto del valore di ciascun edificio, ripartendole poi sulla base del valore dei singoli appartamenti (dunque NON verra' attribuito, ai vari blocchi condominiali, un convenzionale valore paritario). Le spese relative alle strutture proprie per la manutenzione di ogni singolo condominio che ne trae la dovuta utilita', devono essere sostenute solamente da questi, e non dai proprietari degli altri palazzi indipendenti.
|