Lunedì 8 giugno 2026
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Giustizia

La mediazione civile obbligatoria: cos'è e come funziona

Scheda · Claudia Moretti ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026

Prima di portare una controversia civile davanti a un giudice, in molti casi la legge impone di tentare una mediazione: un procedimento stragiudiziale in cui un mediatore neutro aiuta le parti a trovare un accordo. Se questo tentativo obbligatorio viene saltato, la domanda giudiziale è improcedibile. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 28/2010, profondamente riformato dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 2023).

 

Indice scheda
QUANDO È OBBLIGATORIA
QUANDO NON È OBBLIGATORIA
COME FUNZIONA IL PROCEDIMENTO
I COSTI
AGEVOLAZIONI FISCALI
COSA SUCCEDE SE NON SI PARTECIPA
NORMATIVA E LINK UTILI

 


QUANDO È OBBLIGATORIA

Il tentativo di mediazione è obbligatorio — e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale — per le controversie in materia di:

  • condominio
  • diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù, ecc.)
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione e comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
  • risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o altri media
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto d'opera, contratto di rete, somministrazione, società di persone, subfornitura

La mediazione è obbligatoria anche quando è disposta dal giudice nel corso di un procedimento (mediazione delegata), e quando è prevista da clausole contrattuali o statutarie.

 

 


QUANDO NON È OBBLIGATORIA

La mediazione obbligatoria non si applica:

  • nei procedimenti per ingiunzione e nelle relative opposizioni (fino alla pronuncia sulla provvisoria esecutività)
  • nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto (fino al mutamento del rito)
  • nelle cause di lavoro e previdenza
  • nelle separazioni e divorzi
  • nelle domande riconvenzionali (Cassazione SS.UU. n. 3452/2024)

Al di fuori delle materie obbligatorie, le parti possono sempre scegliere la mediazione volontaria.

 

 


COME FUNZIONA IL PROCEDIMENTO

1. Deposito della domanda
La parte interessata (di solito assistita da un avvocato, obbligatorio nelle materie obbligatorie) deposita l'istanza presso un organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia, indicando le parti, l'oggetto della controversia e il suo valore.

2. Primo incontro
L'organismo convoca le parti. Il mediatore illustra regole, tempi e costi e verifica se le parti intendono proseguire. Se una parte non si presenta senza giustificato motivo, il procedimento si chiude con verbale negativo e si possono avere conseguenze nel successivo giudizio.

3. Sessioni di negoziazione
Se le parti decidono di proseguire, si svolgono uno o più incontri in cui espongono le proprie ragioni e il mediatore favorisce il dialogo. Il procedimento ha una durata massima di 3 mesi, prorogabili di altri 3 mesi con accordo delle parti.

4. Conclusione
Se si raggiunge un accordo, viene redatto un verbale di conciliazione che, omologato dal tribunale, ha valore di titolo esecutivo. Se non si raggiunge l'accordo, le parti sono libere di procedere in giudizio. La mediazione può svolgersi anche in modalità telematica.

 

 


I COSTI

Le spese sono disciplinate dal D.M. 150/2023 e sono dovute da ciascuna parte. Si compongono di:

  • Spese di avvio: quota fissa dovuta al deposito della domanda
  • Spese di mediazione del primo incontro: calcolate in base al valore della lite secondo scaglioni ministeriali
  • Spese per gli incontri successivi: dovute solo se le parti decidono di proseguire oltre il primo incontro

Per le mediazioni obbligatorie e delegate, le indennità sono ridotte di un quinto rispetto alle tariffe ordinarie.

A titolo indicativo, per una lite di valore pari a 23.000 euro, le spese del primo incontro ammontano a circa 190 euro per parte (IVA inclusa). Se non si raggiunge l'accordo al primo incontro e non si prosegue, non sono dovute ulteriori spese oltre a quelle già versate.

 

 


AGEVOLAZIONI FISCALI

  • Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro fino a 100.000 euro di valore
  • È riconosciuto un credito d'imposta sulle indennità versate all'organismo, fino a un massimo di 600 euro (ridotto della metà in caso di mancato accordo)
  • In caso di accordo che estingue un giudizio pendente, è possibile ottenere un credito d'imposta fino a 518 euro sul contributo unificato già versato
  • Chi ha diritto al gratuito patrocinio può accedere alla mediazione gratuitamente
     

 

 


COSA SUCCEDE SE NON SI PARTECIPA

La mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta conseguenze sia processuali che economiche:

  • il giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento tenuto in mediazione
  • la parte assente può essere condannata a versare all'erario una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio
  • il giudice può valutare negativamente la condotta ai fini delle spese processuali

La mera convinzione di avere ragione non costituisce giustificato motivo per non partecipare.

 

 


NORMATIVA E LINK UTILI

 

 

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