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Conciliazione obbligatoria. I costi per il cittadino
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Scheda Pratica di Claudia Moretti
25 novembre 2010 9:56
 
Con la recente introduzione della media-conciliazione grazie al decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 (1) il legislatore ha previsto l'obbligatorietà della procedura deflattiva in alcune materie. Prima di adire la giustizia civile si dovrà, quindi, promuovere, davanti agli organismi preposti, un tentativo di conciliazione ufficiale, senza il quale il giudizio sarà interrotto e non procedibile.
Lo scorso 18 ottobre, con Decreto Ministeriale n. 180, il Ministro della Giustizia, ha emanato le norme attuative volte, non solo ad istituire l'elenco degli organismi accreditati allo svolgimento delle funzioni di mediazione, ma volte a stabilire costi e tariffe, a carico del cittadino, della procedura conciliativa.
Ecco cosa prevede l'art. 16 del D.M n. 180
1. gli esborsi per il cittadino si comporranno delle “spese di avvio del procedimento” e delle “spese di mediazione”. Le prime consistenti in una sorta di contributo unificato di mediazione da pagarsi all'inizio della pratica e da detrarsi dall'importo complessivo delle seconde.
2. La spesa di avvio è di 40,00 euro per ciascuna parte. Chi attiva la procedura (attore) dovrà corrisponderli al deposito della domanda, e chi aderisce (convenuto) al momento in cui aderisce alla procedura stessa.
3. La tabella a seguire, allegata al D.M. Stabilisce le indennità massime per la mediazione:
Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)
- Fino a Euro 1.000: Euro 65;
- da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
- da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
- da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
- da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
- da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
- da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
- da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
- da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
- oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.
4. a) Le somme appena indicate potranno esser aumentate non più di un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.
b) Le somme suddette dovranno essere aumentate non più di un quinto in caso di successo della mediazione.
c) Le somme suddette dovranno essere aumentate non più di un quinto in caso on caso il conciliatore formuli una proposta prevista all'art. 11 del D.lvo 28/2010 (2).
d) le somme suddette dovranno essere ridotte di un terzo nelle materie di conciliazione obbligatoria previste all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo citato (3).
e) le somme dovranno esser ridotte di un terzo quando nessuna delle controparti citate partecipa al procedimento.
5.Gli importi indicati sono vincolanti nei minimi e nei massimi, solo per gli enti di diritto pubblico interno, mentre gli altri organismi e soggetti potranno stabilire liberamente i propri prezzi tranne quelli previsti per la conciliazione obbligatoria. Per importo minimo si intende lo scaglione massimo precedente al valore della controversia.
6.I valori degli scaglioni non sono cumulabili e in caso di dubbio sul valore della controversia, ovvero nel caso in cui questo sia indeterminabile, viene stabilito dall'organismo stesso.
7.Le spese comprendono tutto: il compenso al mediatore e ai suoi ausiliari e rimangono ferme nel caso di cambio dello stesso. Le parti che partecipano alla mediazione sono solidalmente obbligate alla corresponsione dell'indennità. Quest'ultima dovrà esser corrisposta, almeno per la sua metà, prima dell'inizio del primo incontro di mediazione.
8.Se più parti costituiscono un unico centro di interesse nella controversia, ad esempio più persone che stanno dalla stessa parte, è dovuta un'unica e sola indennità.

Note
(1) Per un approfondimento si legga qui

(2) Art. 11 D.lgs 28/2010 Conciliazione
1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale e' depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 2643 del codice civile: «Art. 2643 (Atti soggetti a trascrizione).
- Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitu' prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprieta' di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un?termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di societa' e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e' indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.».

(3) Art. 5 ?D.lgs 28/2010 Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
 
 
 
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