testata ADUC
CICLOMOTORI: REGOLE E SANZIONI
Scarica e stampa il PDF
Scheda Pratica di Rita Sabelli
24 agosto 2006 0:00
 
Ultimo aggiornamento: 19/8/2015
 

Il d.p.r.153/2006, in vigore dal 14/7/06, ha completato il quadro normativo riguardante la circolazione dei ciclomotori (gia' in parte riformato con la legge 168/2005 che ha modificato l'art.97 del codice della strada) disciplinando in particolare il trasporto del passeggero ed introducendo novita' importanti riguardo le pratiche di immatricolazione e di passaggio di proprieta'.

Indice scheda
DEFINIZIONE 
TARGA E DOCUMENTI
VIAGGIARE IN DUE
IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
COSA FARE IN CASO DI FURTO, SMARRIMENTO, DEMOLIZIONE
REGOLE E SANZIONI, ANCHE PER LE MINICAR
UNA NOTA SULLA CONFISCA
RIFERIMENTI NORMATIVI

DEFINIZIONE
Prima di tutto e' bene chiarire quali mezzi siano identificabili come "ciclomotori", detti anche semplicemente "scooter", "motorini" o "cinquantini" e definiti dal codice della strada all'art.52.

La categoria, in realta', include tutti i veicoli a motore a due, tre o quattro ruote con velocita' massima fino a 45 km/h, con le seguenti specifiche:
- se il motore e' a scoppio, la cilindrata massima dev'essere di 50 cc;
- la massa a vuoto, se il mezzo e' a tre ruote, non puo' superare i 270 kg;
- per i mezzi a quattro ruote la massa a vuoto non puo' superare i 350 kg, e se il veicolo e' elettrico la potenza non deve superare i 4 kw (la massa, in questo caso, e' da calcolarsi non considerando le batterie).

Rientrano quindi nella categoria i classici ciclomotori a due ruote (categoria L1e), i veicoli a tre ruote tipo "Ape" (categoria L2e) e le MINICAR, categoria L6e (vedi la descrizione della categoria all'art.47 cds cosi' come modificato in ultimo dal D.lgs.59/2011).

E' bene sapere che alcuni mezzi particolari (veicoli atipici, ibridi, multimodali, elettrici) possono essere inclusi dalla Motorizzazione nella categoria dei ciclomotori. In caso di dubbio, quindi, e' opportuno fare un controllo presso i loro uffici. Sono comunque esclusi dalla categoria, perche' non definibili veicoli, le macchine monoposto ad uso di invalidi, di bambini o di pedoni dotate di motore con potenza fino 1 kW, che non superino la velocità massima di 6 km/h, nonche' determinati limiti di massa e dimensione.

TARGA E DOCUMENTI
Attualmente per i ciclomotori e' prevista una targa personale ma abbinata anche al veicolo (composta da sei caratteri alfanumerici), e un certificato di circolazione. Su quest'ultimo sono riportati i dati del proprietario, la targa, le caratteristiche tecniche del mezzo e l'eventuale omologazione al trasporto di un passeggero.

Ambedue sono rilasciati -contestualmente alla richiesta dell'interessato- dall'Ufficio Motorizzazione Civile del Dipartimento trasporti terrestri o un'agenzia di pratiche automobilistiche. Le agenzie abilitate si riconoscono da un'insegna che espone il logo "centro servizi Motorizzazione". Informazioni pratiche sul portale dell'automobilista:

Chi guida, invece, dev'essere munito del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore (il cosiddetto patentino) o della nuova patente AM rilasciata al posto del patentino dal 19/1/2013. Si veda, in proposito, la scheda PATENTE UE PER GUIDARE I CICLOMOTORI. 

Nota:
- la nuova targa e' stata introdotta dal Dpr 153/2006 entrato in vigore dal 14/7/2006; in precedenza veniva rilasciato un contrassegno di identificazione (detto "targhino", di cinque caratteri alfanumerici) abbinato alla persona e non al mezzo. Il passaggio graduale dalla vecchia alla nuova targa prevedeva fasi di adeguamento progressive rispetto alla sequenza numerica del "vecchio" targhino. L'ultima fase (relativa alla sequenza numerica che inizia per "9") si e' concluso il 13/2/2012, data dalla quale NON e' piu' possibile circolare con un ciclomotore munito del "vecchio" targhino, pena l'applicazione di una sanzione variabile da 389 a 1.559 euro.
(si veda la legge 120/2010 art.14 e DM Ministero dei Trasporti del 2/2/2011)

VIAGGIARE IN DUE
E' possibile viaggiare in due su un ciclomotore a queste condizioni:
- il guidatore deve aver compiuto 16 anni (dal 18/8/2015, prima erano 18);
- il mezzo dev'essere dotato di un'apposita omologazione europea al trasporto del passeggero (risultante dal certificato di circolazione);
- il mezzo dev'essere dotato della targa alfanumerica a 6 caratteri abbinata anche al veicolo.

Inoltre, anche se non si tratta di un obbligo vero e proprio, e' bene verificare che il contratto assicurativo preveda adeguate coperture.

Viaggiare in due su ciclomotori non omologati a tal scopo comporta l'applicazione di una sanzione variabile da € 169 a € 679 (dal 1/1/2015 vedi art.169 cds).
Al minorenne che trasporta passeggeri e' applicata una sanzione variabile da  € 38 a € 156. con fermo amministrativo del mezzo per 30 giorni (vedi art.115 cds).

IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
Per i ciclomotori vige il regime previsto per i beni mobili non registrati. Non vi e' quindi obbligo di registrazione del trasferimento ne' di autenticazione delle firme. Le targhe, infatti, indipendentemente dal fatto che risultino collegate al mezzo o meno, restano personali e determinanti -da sole- ai fini dell'identificazione del responsabile della circolazione di un mezzo.
L'atto scritto, pur se non obbligatorio, e' comunque consigliato. Costituendo prova della compravendita, infatti, esso vale sia come ricevuta del pagamento che come certificazione dello stato del mezzo e della sua provenienza, nonche' come documentazione del passaggio degli oneri e delle responsabilita' connesse al possesso del mezzo (relative a bolli, multe, etc.).
Sia che il mezzo che si acquista sia nuovo che usato, il contratto di acquisto e' anche utile ai fini della garanzia, soprattutto quando ne manca una specifica -del produttore o del venditore- documentata a parte.

Per i passaggio di proprieta' di mezzi gia' circolanti al 14/7/06 o comunque non immatricolati col nuovo sistema:
- Il venditore deve togliere la targa dal mezzo, consegnare al compratore il certificato di idoneita' tecnica in originale (se fosse smarrito, basta l'equivalente emesso dalla Motorizzazione), contenente i dati di identificazione del telaio e le caratteristiche tecniche del ciclomotore.
- L'acquirente, acquisiti i documenti, dovra' dotare il veicolo di targa e di assicurazione. A livello cautelativo, inoltre, sara' bene che si controlli che il numero di telaio indicato sul certificato corrisponda a quello marchiato sul ciclomotore.

Attenzione! Se l'acquirente non fosse in possesso di un targhino, il mezzo dovra' essere dotato di una targa e di un certificato di circolazione assegnate col nuovo sistema. Gli adempimenti sono analoghi a quelli da seguire quando si acquista un ciclomotore nuovo (vedi sotto).

Per i mezzi nuovi, o comunque immatricolati con le nuove regole, la cosa cambia:
- il venditore deve togliere la targa e comunicare alla Motorizzazione una richiesta di sospensione dalla circolazione allegando il certificato di circolazione. In tal modo a tale targa potra' poi essere associato un altro certificato, relativo ad un eventuale nuovo acquisto. Se non si intende riutilizzare la targa dopo la vendita, il venditore-titolare deve provvedere alla sua distruzione dandone comunicazione ad un ufficio della Motorizzazione civile o ad uno dei soggetti abilitati dal ministero dei Trasporti per l'aggiornamento della sezione ciclomotori dell'Archivio nazionale dei veicoli.
- l'acquirente chiede l'emissione di un nuovo certificato di circolazione al quale potra' essere associata una targa gia' in suo possesso (a patto che non corrisponda ad alcun altro mezzo) oppure, in mancanza, una targa nuova. Ovviamente il mezzo dovra' anche essere assicurato.

Come per i documenti, anche queste pratiche possono essere svolte direttamente presso l' Ufficio Motorizzazione Civile del Dipartimento trasporti terrestri oppure rivolgendosi ad un agenzia di pratiche automobilistiche abilitata, che esponga il logo "centro servizi Motorizzazione".

COSA FARE IN CASO DI FURTO, SMARRIMENTO, DEMOLIZIONE
In caso di furto o smarrimento della targa l'intestatario deve, entro 48 ore dalla constatazione, presentare denuncia alla Polizia e fare richiesta di una nuova targa e di un nuovo certificato di circolazione (quindi il mezzo va, in pratica, reimmatricolato con le nuove regole).Stessa cosa nel caso in cui la targa risulti distrutta o deteriorata (ipotesi a cui deve seguire la distruzione).
Anche in caso di furto o smarrimento del certificato di circolazione dev'essere presentata, entro 48 ore, denuncia all'autorita'di Polizia, per poi fare richiesta del duplicato. La procedura e' la stessa nei casi di deterioramento o distruzione dei certificati.

Per le istruzioni pratiche si veda il portale dell'automobilista.

Se il furto riguarda il ciclomotore dovra' essere presentata denuncia all'Autorita' di Polizia entro 48 ore, indicando il numero di targa e, se anche quello e' stato rubato, il numero del certificato di circolazione. Potra' poi essere presentata istanza di cessazione dalla circolazione ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli.

Anche in caso di demolizione del ciclomotore non vi e' obbligo di comunicazione al PRA o alla Motorizzazione ma, come per il furto si dovra' presentare un'istanza di cessazione della circolazione, allegando il certificato di demolizione rilasciato da un'impresa autorizzata . Si dovra' anche rimuovere la targa restituendola alla Motorizzazione nel caso in cui non si intenda piu' utilizzarla.

Tutte i suddetti adempimenti possono essere fatti rivolgendosi direttamente al Dtt (ex motorizzazione) o ad un'agenzia di pratiche automobilistiche presentando il modulo TT2118 scaricabile sul portale dell'automobilista.

Una precisazione: se col vecchio sistema restava generalmente impunito l'abbandono del ciclomotore (difficilmente collegabile al proprietario, una volta privato della targa), con quello nuovo diventa facile identificare il proprietario e quindi comminare la sanzione prevista dalla legge. A tal proposito valgono le disposizioni degli artt.14 e 50 del cosiddetto "decreto Ronchi" (il d.lgs.22/97), nonche' quelle stabilite dal Comune.

REGOLE E SANZIONI, ANCHE PER LE MINICAR
Ne sono previste diverse, con sanzioni il cui importo e' via via incrementato. L'ultima riforma al codice della strada, apportata con legge 120/2010, oltre ad aumentare sensibilmente molte sanzioni, ha introdotto regole particolari per le minicar.

Le principali regole
- il conducente e l'eventuale passeggero devono indossare e tenere saldamente allacciato un casco conforme alle normative comunitarie (sono escluse da questo obbligo le minicar e tutti i ciclomotori dotati di carrozzeria chiusa o di cellula di sicurezza a prova di crash).
- il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve sedere in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani (con una mano solo se e' necessario fare segnalazioni);
- l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
- e' vietato procedere sollevando la ruota anteriore;
- e' vitetato farsi trainare da altri veicoli;
- e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente.
- se prescritto dalla patente o dal certificato di idoneita' alla guida (patentino), e' obbligatorio l'uso degli occhiali (o lenti a contatto) alla guida di un ciclomotore o di una minicar;
- sulle minicar, dal 30/7/2010, e' previsto l'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.
In tutti questi casi la sanzione pecuniaria applicabile varia da € 81 a € 326.

Inoltre:
- su ciclomotori e motocicli non possono essere trasportati bambini di eta' inferiore ai 5 anni (sanzione applicabile: da € 161 a € 646).
- per chi trucca un ciclomotore (o una minicar): sanzione da € 828 a € 3.313.
- per chi circola con un ciclomotore (o minicar) truccato: sanzione da € 413 a € 1.656.
- per chi circola con un ciclomotore (o minicar) privo di certificato di circolazione: da € 155 a € 621.
- per chi circola con un ciclomotore (o minicar) privo di targa: da 76 a 308 euro; con targa non propria: da € 1.833 a € 7.334; con targa illeggibile: da € 83 a € 331.
(importo sanzioni aggiornato al 1/1/2015)

In alcuni casi e' applicabile la sanzione accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore:
- per 60 giorni per chi guida senza libero uso delle braccia, delle mani o delle gambe, per chi guida sedendo in posizione scorretta o senza reggere il manubrio con le due mani, nonche' per chi guida con la ruota anteriore sollevata;
- per 60 giorni per chi circola con un mezzo truccato;
- per 60 giorni per chi circola senza casco;
- per 60 giorni per il minorenne che trasporta altre persone;
- per 30 giorni per chi circola con un mezzo privo di targa o con targa non propria, etc.

UNA NOTA SULLA CONFISCA
Attualmente la confisca del ciclomotore e' prevista:
- per chi ha "truccato" il mezzo, ossia ha effettuato modifiche tecniche tali da aumentarne la velocita' rispetto a quanto previsto dal citato art.52. In questi casi e' prevista, dopo la confisca, la demolizione del ciclomotore (a meno che gli organi accertatori non ritengano di poterlo "recuperare" ripristinando le caratteristiche originarie per poi utilizzarlo nello svolgimento dei propri compiti).
- nel caso di circolazione con un mezzo per il quale non e' stato rilasciato il certificato di circolazione;
- nel caso di uso del mezzo per commettere un reato, sia da parte del conducente maggiorenne che minorenne.
(vedi codice della strada art. 97 e art.213 comma 2 sexies). 

E' da rilevare che la legge 120/2010 ha finalmente disposto che possono essere restituiti i motorini sequestrati nel 2005 e 2006 in forza alla legge 168/2005, quando non sia ancora stata disposta la confisca. Un intervento normativo tanto atteso quanto tardivo e -forse- inutile (per approfondimenti si veda qui).
Nota: ricordiamo che la legge 168/2005 aveva esteso l'applicazione della confisca a molte violazioni commesse con i motorini (quelle per le quali adesso e' applicabile il fermo amministrativo, sostanzialmente) scatenando polemiche cosi' forti da determinate una ulteriore modifica normativa arrivata poi con il dl 262/2006.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Cds (d.lgs.285/1992) artt 47, 52, 97, 115,169, 170,171,172,173,213
- Legge 168/2005
- Dpr 153/2006 (istituzione della nuova targa)
- Legge 120/2010 art.14
- Legge 115/2015 art.11

- DM Ministero dei trasporti 2/2/2011 n.51950 (passaggio graduale da vecchie a nuove targhe)
- DM Ministero della Giustizia del 16/12/2014 (ultimo aggiornamento importo sanzioni)

- Circolare Ministero dei trasporti del 3/7/2006 (rilascio e duplicazione targa e documenti, adempimenti vari).
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS