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ASSEGNI, CONTANTI, LIBRETTI E TITOLI AL PORTATORE: LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli e Simone Franci
29 aprile 2008 0:00
 
Ultimi aggiornamenti: 21/12/2018 e 27/12/2019

Il 29 Dicembre 2007 e' entrato in vigore il cosiddetto "decreto antiriciclaggio", il D. Lgs. n.231 del 21 Novembre 2007 che recepisce la Terza Direttiva Antiriciclaggio/Antiterrorismo (N. 2005/60/CE), volta a prevenire il riciclaggio di fondi di provenienza illecita ed il finanziamento del terrorismo internazionale.
Con tale normativa sono stati introdotti nuovi obblighi e/o divieti finalizzati a rafforzare l’effetto del preesistente impianto giuridico, in modo da rendere tutto il quadro normativo più aderente alle esigenze di contrasto dei fenomeni del riciclaggio e del terrorismo.

La normativa, entrata in vigore il 30/4/2008, fissa obblighi e/o divieti per la circolazione dei contanti, degli assegni e dei libretti e titoli al portatore. Più precisamente, è fissata una soglia all'utilizzo del contante (oltre la quale si devono utilizzare mezzi di pagamento alternativi), e soglie per l'utilizzo degli assegni trasferibili, i vaglia, i libretti di deposito, etc.

Nel dettaglio la soglia di utilizzo del contante, partita da 12.500 euro, è stata modificata più volte, l'ultima dalla Legge di Stabilità 2016 che l'ha portata da 1.000 euro a 3.000 euro. Resta a 1.000 euro la soglia per gli assegni (bancari e circolari) trasferibili, i vaglia (postali e cambiari), i libretti di deposito al portatore e per i trasferimenti in contanti nell'ambito dei servizi di pagamento, ovvero quando dietro compenso un prestatore di servizi trasferisce contanti da un soggetto ad un altro.

Vediamo le regole nel dettaglio. 
Indice scheda 
CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE
ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI E POSTALI
LIBRETTI AL PORTATORE
COMUNICAZIONI AL FISCO
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE
E' vietato effettuare pagamenti tramite trasferimenti di contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera quando il valore dell'operazione sia pari o superiore a 3.000 euro. Sono vietati anche i pagamenti frazionati che superino tale soglia, quando il frazionamento appaia artificioso.

La disposizione riguarda i trasferimenti fatti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. E' quindi vietato l'uso di contanti per compiere operazioni di qualsiasi natura e di importo uguale o superiore alla nuova soglia che avvengono tra privati.
Tali trasferimenti vanno fatti tramite le banche, le poste e gli istituti di moneta elettronica mediante disposizioni accettate per iscritto previa consegna della somma in contanti, ovvero mediante bonifici, carte di pagamento, etc. Il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio entro tre giorni lavorativi successivi a quello dell'accettazione della banca (che dev'essergli comunicata dal debitore una volta ottenuta).

Fissata a 3.000 euro anche la soglia di negoziazione a pronti della valuta da parte dei cambiavalute.

Tornato da tempo a 1.000 euro invece il limite massimo per i trasferimenti di contante tramite soggetti che svolgono attivita' di incasso e trasferimento fondi (i cosiddetti "money transfer" come Wester Union, Money Gram, Xoom, etc.etc.).

Irregolarita' e sanzioni
Il trasferimento di contante o libretti al portatore per operazioni di importo pari o superiori ai 3.000 euro e' punibile con una sanzione amministrativa variabile da euro 3.000 a euro 50.000, irrogata dal Ministero dell’economia con applicazione della Legge 689/81 (sanzioni amministrative).
Se la violazione riguarda un importo superiore a 250.000 euro la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo.
Se la violazione non supera i 250mila euro e' possibile effettuare il pagamento in misura ridotta, versando il doppio del minimo 60 giorni dalla notifica della contestazione.
Inoltre, entro il termine utile per l’impugnazione del decreto sanzionatorio il destinatario può inoltre chiedere al Min.finanze l’applicazione di una sanzione ridotta ad 1/3 rispetto a quella irrogata, con un’istanza a cui il Ministero deve rispondere entro 30 giorni. Il pagamento deve avvenire entro i successivi 90 giorni e nel frattempo restano sospesi i termini di impugnazione dell’atto.
Attenzione! Le sanzioni suddette sono applicate dal 4/7/2017; prima di tale data si applicava la sanzione variabile dall'1 al 40% dell'importo del trasferimento, di minimo 3.000 euro, sanzione quintuplicata se la violazione superava i 50.000 euro.
 
Nota di aggiornamento per il 2020
- dal 1/7/2020 la soglia suddetta varierà da 3.000 a 2.000 euro; dal 1/1/2022 varierà ulteriormente a 1.000 euro.
- per le violazioni commesse e contestate dal 1/7/2020 la sanzione minima applicabile sarà di 2.000 euro; dal 1/1/2022 varierà ulteriormente a 1.000 euro.
Fonte: Dl 124/2019 convertito nella Legge 157/2019 art.18

ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI E POSTALI
Obbligatorieta' della clausola "non trasferibile"
Non e' possibile emettere un assegno bancario o postale per un importo pari o superiore a 1.000 euro senza apporre la clausola "non trasferibile" e senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Rimane possibile intestare l'assegno di importo uguale o superiore ai 1.000 euro a proprio ordine -con le formule "mio proprio", " a me medesimo", etc.- ma lo stesso sara' sempre, in ogni caso, "non trasferibile" ed utilizzabile solo per l'incasso di denaro (si vedano le nuove regole sulla girata, inserite piu' avanti).

Tutti gli attuali libretti di assegni sono gia' muniti della clausola "non trasferibile". Tale clausola impedisce la girata dell’assegno e rende lo stesso un titolo nominativo, consentendone l’incasso al solo beneficiario.
La banca negoziatrice di un assegno "non trasferibile" che effettua il pagamento a persona diversa dal beneficiario si assume il rischio di una eventuale contestazione del pagamento da parte dell’effettivo prenditore.

Per ottenere assegni senza la clausola si deve fare una specifica richiesta scritta alla banca o alla posta. Detti assegni, detti anche in forma libera, potranno essere utilizzati SOLO per importi inferiori ai 1.000 euro. Se si compilano assegni di importo uguale o superiore la clausola "non trasferibile" dev'essere apposta a mano da chi firma l'assegno.
La richiesta di assegni in forma libera comporta l'obbligo di pagare 1,5 euro per ciascun assegno. Questa somma e' dovuta a titolo di imposta di bollo che la banca (o posta) dovra' poi riversare all'erario.

Tutte le novita' suddette si applicano anche agli assegni circolari e ai vaglia postali e cambiari.

Prossimamente (*) le banche/Poste dovranno comunicare all’Anagrafe tributaria i dati delle persone che richiedono libretti di assegni trasferibili o ai quali sono stati rilasciati assegni circolari o vaglia postali in forma libera (trasferibili). Tali segnalazioni potranno costituire prova documentale ai sensi di quanto prevede il codice di procedura penale per tutti i reati collegati al riciclaggio.

(*) regola fissata dal D.lgs.90/2017 per la cui applicazione si attende un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Regole sulla girata
Come gia' visto possono essere girati solo gli assegni emessi in forma libera di importo inferiore ai 1.000 euro. 
Gli assegni emessi all'ordine dell'emittente (con le espressioni "mio proprio", "a me medesimo", "m.m.", etc.) possono essere girati -per l'incasso- SOLO ad una banca o alle poste. Essi quindi vengono sempre ritenuti NON TRASFERIBILI (indipendentemente dal loro importo) e non possono piu' essere utilizzati per pagare ma solo per incassare contanti. Nella girata "per l'incasso" non e' obbligatorio riportare il codice fiscale, ma rimane l'obbligo per la banca di appurare e verificare l'identita' del soggetto che ha presentato l'assegno.

Anche queste novita' si applicano, oltre che agli assegni bancari e postali, anche a quelli circolari e ai vaglia postali e cambiari.

Violazioni, conseguenze
Gli assegni di importo uguale o superiore ai 1.000 euro emessi senza la clausola "non trasferibile" o senza il nome o la ragione sociale del beneficiario sono pagabili dalle banche e dalle poste ma vige su queste obbligo di segnalare l'irregolarita' al Ministero dell'economia e delle finanze.
Questo potra', conseguentemente, comminare una sanzione amministrativa variabile da euro 3.000 a euro 50.000. Sono solidalmente responsabili in tal senso il traente, il beneficiario e tutti gli eventuali giranti.
Se l’assegno è di importo inferiore a 30.000 euro e se vengono accertate circostanze di minore gravità previste dalla legge (art.67 D.lgs.231/2007) la sanzione si applica nella misura del 10% dell’importo trasferito. Dette circostanze sono valutate dal Ministero delle finanze e dalle autorità di settore considerando vari fattori nell’ottica dello spirito anti-riciclaggio. Sono coinvolti anche i procedimenti sanzionatori in corso alla data del 24/10/2018 (questa novità infatti è introdotta dalla conversione in legge del dl fiscale 119/2018 entrato in vigore in tale data e convertito nella legge 136/2018).
Se la violazione non supera i 250mila euro e' possibile effetuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, versando doppio del minimo dell'importo dell'assegno entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Le irregolarita' relative agli assegni emessi all'ordine dell'emittente ("mio proprio") e girati ad altro soggetto sono ugualmente segnalate pur se la banca (o posta) e' tenuta a pagarli ugualmente qualora la girata sia ovviamente corretta.
Le sanzioni applicabili variano da euro 3.000 a euro 50.000, irrogate dal Ministero dell’economia con applicazione della Legge 689/81 e sono solidalmente responsabili sia il traente che i giranti. In questo caso non e' prevista la possibilita' di pagare la sanzione ridotta.
Se la violazione riguarda un importo superiore a 250.000 euro la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo.

Nota: le sanzioni suddette si applicano a partire dal 4/7/2017; prima di tale data si applicava la sanzione variabile dall'1 al 40% dell'importo dell’assegno, di minimo 3.000 euro, sanzione quintuplicata se la violazione superava i 50.000 euro. 

LIBRETTI AL PORTATORE
Dal 4/7/2017 -entrata in vigore del D.lgs.90/2017 che ha modificato le norme antiriciclaggio- tutti i libretti di deposito, bancari o postali, possono essere emessi solo in forma nominativa ed è vietato il trasferimento di libretti al portatore.
E’ vietata altresì, questo ormai da anni, l’emissione di libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

I libretti al portatore eventualmente ancora in circolazione devono essere estinti entro il 31 Dicembre 2018.

Si ricorda in proposito che la versione precedente della normativa prevedeva il divieto di aprire libretti di deposito al portatore per importi pari o superiori a 1.000 euro, con una finestra di tempo utile per convertire quelli in circolazione che scadeva nel 2012.

Utilizzo scorretto, sanzioni
Il trasferimento di libretti al portatore comporta, dal 4/7/2017, l’applicazione di una sanzione amministrativa variabile da 250 a 500 euro da parte del Ministero dell’economia dietro segnalazione delle banche o poste.
L’utilizzo, in qualsiasi forma, di libretti in forma anonima o con intestazione fittizia prevede invece una sanzione variabile dal 10 al 40% del saldo del libretto.

Nota: prima di tale data le regole sui libretti erano diverse e quindi lo erano anche le sanzioni che potevano variare dal 30% al 40% del saldo del libretto, di minimo 3.000 euro. Se il saldo del libretto al portatore e' inferiore a 3.000 euro la sanzione applicabile e' uguale al saldo. 

COMUNICAZIONI AL FISCO
Tra i vari dati che la Banca e' obbligata a comunicare al fisco, si aggiungono quelli relativi ai soggetti ai quali siano stati rilasciati libretti di assegni bancari o postali in forma libera o che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali in forma libera nonche' di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all'incasso. 
Le banche (e poste) sono anche obbligate a segnalare qualsiasi violazione delle regole antiriciclaggio della quale venissero a conoscenza sia al Ministero dell'economia che direttamente all'Agenzia delle entrate con attivazione di controlli fiscali.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs.231/07 (la parte di interesse e' agli art.49, 50, 51 e 63) modificato dal D.lgs.151/2009 dal D.lgs.169/2012 e dal D.lgs.90/2017
*Dl 112/2008, art.32 (da 5.000 a 12.500 euro)
*Dl 78/2010, art.20 (da 12.500 a 5.000 euro)
*Dl 138/2011, art.2 (da 5.000 a 2.500 euro)
*Dl 201/2011 art.12 (da 2.500 a 1.000 euro)
*Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 898/899 (da 1.000 a 3.000 euro)
*Dl 124/2019 convertito nella Legge 157/2019 art.18 (variazione soglia nel 2020 e nel 2022) 

Per le sanzioni si vedano
- Nota Ministero dell'economia e delle finanze di Agosto 2010 prot.281178
- Circolare Ministero dell'economia e delle finanze n.2/2012

LINK UTILI 
- Scheda pratica CONTANTI: GUIDA AI LIMITI DI UTILIZZO
 
 
 
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