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L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
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Scheda Pratica di Paola Brondi *
8 aprile 2009 0:00
 

L'amministrazione di sostegno e' una figura recentemente istituita dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (rinvenibile agli articoli 404-413 del codice civile). Lo scopo del nuovo istituto giuridico e' quello di tutelare le persone inferme o disabili, con la minore limitazione possibile della loro capacita' di agire. Pur avendo difficolta' nel provvedere ai propri interessi, grazie all'amministrazione di sostegno non necessitano di ricorrere a istituti ben piu' limitanti come l'interdizione o l'inabilitazione.

Infatti, la nuova legge ha anche recato modifiche alla disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione: ora, le persone inferme o disabili, prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana (e le loro famiglie), possono avvalersi della figura dell'amministratore di sostegno senza dover ricorrere, se del caso, alla pronuncia di interdizione o inabilitazione finora obbligatoria.

L'amministratore di sostegno puo' essere definito come un tutore delle persone dichiarate non autonome le quali possono avvalersi dello stesso, qualora si trovino nella impossibilita' anche parziale o temporanea, di provvedere a uno o piu' interessi propri, a causa di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica.

Per poter beneficiare dell'amministrazione di sostegno e' dunque necessario che si verifichi una di queste condizioni:
- l'infermita' che determina un'impossibilita' parziale o totale, temporanea o permanente, di provvedere ai propri interessi;
- la menomazione fisica che determina un'impossibilita' parziale o totale, temporanea o permanente, di provvedere ai propri interessi;
- la menomazione psichica che determina un'impossibilita' parziale o totale, temporanea o permanente, di provvedere ai propri interessi. L'amministratore di sostegno puo', pertanto, “sostenere” sia persone dotate di una capacita' parziale, sia persone totalmente incapaci di agire.

Indice scheda 
COSA E' LA CAPACITA'
DIFFERENZE TRA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, INTERDIZIONE E INABILITAZIONE
COME RICHIEDERE LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
SCHEDE COLLEGATE
 
COSA E' LA CAPACITA'
Nel nostro ordinamento e' riconosciuta sia la capacita' giuridica sia la capacita' d'agire.
 
La capacita' giuridica si acquista, ai sensi dell'articolo 1 del codice civile, al momento della nascita ed accompagna l'individuo durante l'arco della sua esistenza. Con l'attribuzione della capacita' giuridica (detta anche soggettivita' giuridica), un individuo e' soggetto di diritto ed acquista la possibilita' di essere titolare di diritti e di doveri, previsti e protetti dall'ordinamento.

La capacita' di agire, in base all'articolo 2 del codice civile, si acquisisce al compimento della maggiore eta' e coincide normalmente con la capacita' di intendere e di volere, in quanto legata all'idoneita' del soggetto a curare i propri interessi.
La capacita' di agire si sostanzia nella possibilita' di compiere atti giuridici ritenuti validi e meritevoli di tutela dall'ordinamento: e', in altri termini, l'attitudine a creare, modificare, estinguere validamente rapporti giuridici. In via generale, le cause di esclusione e/o limitazione della capacita' di agire sono rappresentate dalla minore eta', dall'interdizione e dall'inabilitazione. Lo stesso codice civile prevede pero' ipotesi normative di acquisto parziale della capacita' di agire in relazione ad una differente eta' da quella, ordinaria, dei diciotto anni.
 
La capacita' di intendere e di volere, infine, puo' essere identificata come il presupposto
sostanziale della capacita' di agire quale condizione necessaria per concludere un contratto o ai fini dell'imputabilita' di un atto illecito. In generale, si identifica con quel minimo di attitudine psichica a rendersi conto delle conseguenze, anche dannose, della propria condotta.
 
Normalmente, le categorie della capacita' di agire e della capacita' di intendere e di volere coincidono. Tuttavia esiste la possibilita' che un soggetto in ragione dell'eta' non detenga capacita' di agire, ma l'acquisti per compiere determinati atti (e' il caso del minore emancipato), o esiste la possibilita' che il maggiorenne, che normalmente sarebbe capace di agire, venga privato della stessa per motivi di salute o sociali in quanto venga accertato che non e' capace di intendere e di volere.
 
L'amministrazione di sostegno e' un istituto che interviene, al pari dell'interdizione e dell'inabilitazione, sulla capacita' di agire, e non sulla capacita' giuridica.
L'interdizione e l'inabilitazione, cosi' come l'amministrazione di sostegno, sono forme di tutela e di rappresentanza delle persone in condizione di debolezza, ovvero di soggetti giuridicamente capaci, capaci di agire perche' maggiorenni, ma incapaci di intendere e di volere e quindi per i quali sussiste l'esigenza di una misura protettiva che porta a situazioni, totali o parziali, di incapacita' legale.
 
DIFFERENZE TRA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, INTERDIZIONE E INABILITAZIONE
Tra gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno intercorrono svariate differenze che riguardano tra le altre:
– i presupposti per la loro applicazione e le finalita' ad esse sottese;
– la disciplina normativa da applicarsi;
– i destinatari o beneficiari delle diverse misure;
– i soggetti legittimati a chiedere la applicazione della misura;
– l'individuazione del soggetto attivo posto alla tutela del beneficiario e dei doveri ad esso spettanti;
- l'incapacita' del soggetto destinatario o beneficiario;
- lo svolgimento del procedimento che porta alla loro applicazione.
 
Le differenze tra detti istituti possono cosi' essere sintetizzate:
L'interdizione costituisce la misura piu' grave ed estrema, che richiede una condizione di infermita' assoluta e comporta la limitazione completa della capacita' di agire; tuttavia, l'istituto dell'interdizione e gli effetti che esso comporta risultano incentrati non tanto sul soggetto debole da tutelare, bensi' in larga parte destinati alla protezione del suo patrimonio.
Possono essere destinatari di una sentenza di interdizione coloro che si trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi; l'interdizione, cosi' come l'inabilitazione, puo' essere promossa dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, o dal pubblico ministero.
Il soggetto che assume il compito di proteggere l'interdetto, denominato tutore ed affiancato, in caso di conflitto di interessi, da un protutore, e' individuato nella persona piu' idonea a svolgere l'incarico, nell'ambito dei soggetti abilitati a svolgere il ruolo dell'amministratore di sostegno, fatte salve alcune specifiche incapacita' e dispense.
Nel caso dell'interdizione, l'incapacita' legale e' totale ed assoluta.
Tutti gli atti, anche quelli di ordinaria amministrazione, sono compiuti per l'interdetto dal tutore, anche se, in base alla recente riforma della legge n. 6/2004, la sentenza o altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria possono stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione siano compiuti dall'interdetto senza l'intervento o con l'assistenza del tutore.
Il tutore ha la cura della persona, lo rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni; il protutore rappresenta l'interdetto, come gia' accennato, nel caso di conflitto di interessi di questi con il tutore. A tal fine, il tutore procede all'inventario dei beni, opera con un budget mensile per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, effettua un rendiconto annuale, ma abbisogna dell'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale per una serie notevolissima di atti, tra i quali l'acquisto e l'alienazione di beni, la riscossione di capitali, le accettazioni o le rinunce alle donazioni e la promozione di giudizi.
In sostanza, i compiti del tutore ruotano intorno agli aspetti patrimoniali e solo per tali profili, infatti, egli risponde.
 
L'inabilitazione rappresenta una soluzione “intermedia”, ma comunque grave, che richiede una condizione di infermita' parziale o situazioni sociali o sanitarie tali da mettere a rischio gli interessi della persona.
Possono risultare destinatari di inabilitazione:
- il maggiore di eta' infermo di mente, lo stato del quale non e' cosi' grave da far luogo all'interdizione;
- coloro che per prodigalita', uso di bevande alcoliche, stupefacenti, espongano se' o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
- il sordomuto o il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente.
Il curatore dell'inabilitato e' individuato nella persona piu' idonea a svolgere l'incarico, nell'ambito dei soggetti abilitati nel ruolo di amministratore di sostegno.
Nel caso dell'inabilitazione, l'incapacita' legale e' relativa.
Il curatore svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, i quali per essere validi debbono essere compiuti con il suo consenso e necessitano altresi' di un procedimento giurisdizionale di autorizzazione.
Nessun controllo viene invece esercitato dal curatore sugli atti di ordinaria amministrazione, che l'inabilitato puo' quindi compiere da solo.
La sentenza o altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria competente possono comunque stabilire che taluni atti di straordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.
Anche per il curatore gli obblighi hanno base patrimoniale, ancorche' egli non abbia obblighi di inventario, ne' di presentazione del rendiconto, ne' ancora di cura della persona. Il curatore in realta' serve da soggetto intermedio, e la funzione di segnalare all'autorita' giurisdizionale per la autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione, ma non assiste quasi mai l'inabilitato, ne' assolve una funzione di reale garanzia nei confronti dello stesso.
 
L'amministrazione di sostegno rappresenta invece una misura volta a tutelare le persone prive dell'autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, intervenendo per situazioni non solo di carattere economico, con il minor grado di limitazione della capacita' di agire.
 
COME RICHIEDERE LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno si promuove con ricorso al giudice tutelare del luogo in cui la persona da tutelare ha la residenza o il domicilio.
Nel ricorso da presentare al giudice devono essere indicati:
- le generalita' del beneficiario,
- la sua dimora abituale,
- le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno,
- il nominativo e il domicilio (solo se conosciuti dal ricorrente) del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
La richiesta da presentare al giudice, puo' essere avanzata dallo stesso soggetto beneficiario, anche se inabilitato o minore o interdetto, dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo o dal tutore o dal curatore.
Il ricorso, come detto, deve illustrare le ragioni per cui si chiede l'amministrazione di sostegno, al fine di individuare i bisogni della persona beneficiaria e i compiti di sostituzione e di assistenza che dovrebbero essere attribuiti all'amministratore.
Per cui deve brevemente contenere le infermita' o menomazioni della persona con il corredo di una documentazione sanitaria, spiegare che per effetto di esse la persona non puo' provvedere in tutto o in parte ai propri interessi di cura e di buona amministrazione patrimoniale, indicare con chi la persona vive e quale e' la sua situazione patrimoniale e reddituale, proporre le attivita' di sostituzione o di assistenza che potrebbero essere attribuite all'amministratore.
Qualora la persona beneficiaria sia sotto la cura ed assistenza dei servizi sociali, questi ultimi sono obbligati a proporre ricorso al giudice tutelare se siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento. L'amministratore di sostegno puo' essere indicato dalla persona priva in tutto o in parte di autonomia, in previsione della propria eventuale futura incapacita', mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tale scelta puo' essere disattesa dal giudice solo in presenza di gravi motivi. In mancanza di preventiva scelta da parte del beneficiario, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella. Il giudice indica alla persona nominata come amministratore di sostegno, i limiti periodici di spesa sostenibili nell'interesse del beneficiario.
I criteri di scelta dell'Amministrazione di sostegno di cui il giudice tutelare deve tenere conto quindi sono: la“cura” e gli “interessi” del beneficiario.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
L'ufficio dell'amministratore di sostegno e' gratuito.
L'amministratore deve compiere, in nome e per conto del beneficiario, tutti quegli atti i quali quest'ultimo, per le proprie incapacita', non e' in grado di compiere. Il giudice tutelare puo', tuttavia, individuare alcuni atti che il beneficiario puo' compiere da solo.
Egli ha l'obbligo di riferire periodicamente al giudice tutelare sulle condizioni di vita personale e sociale del proprio assistito.
L'AS, deve agire sempre d'accordo con il proprio assistito tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni e segnalando al giudice tutelare eventuali contrasti.
La durata dell'incarico dell'AS e' normalmente di dieci anni e' puo' essere rinnovato e, finche' dura l'incarico, l'AS non puo' ricevere per donazione testamentale i beni del beneficiario.

SCHEDE COLLEGATE
Il testamento biologico attraverso l'amministrazione di sostegno: clicca qui
 
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* Patrocinatore legale. Ha esperienza nel campo dei diritti dei portatori di handicap mediante anche la gestione di uno sportello di consulenza gratuito. Collabora con l'Osservatorio nazionale del diritto di famiglia e con l'associazione "Sabine" per la tutela e difesa delle donne che subiscono violenza. Contatti ufficio: Avenza di Carrara (MS) - Tel. 0585-855339
 
 
 
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