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REGOLAMENTO ISVAP N.4/2006 aggiornato con Provvedimento N.2590/2008
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Normativa 
13 agosto 2009 0:00
 

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Regolamento - 09/08/2006 , n. 4 - Gazzetta Uff. 26/09/2006 , n.224
aggiornato con modifiche ed integrazioni apportate dal Provvedimento ISVAP n. 2590 dell'8/2/2008 (riportate in corsivo)
 

REGOLAMENTO DELL' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO 9 agosto 2006, n. 4
(in Gazz. Uff., 26 settembre, n. 224).
- Obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti R.C. auto, di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) Capo I (Disposizioni generali), nonche' la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo II (Esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni. (Regolamento n. 4).
 
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
- Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
- Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;
- Ritenuta la necessita' di disciplinare l'attestazione sullo stato del rischio in conformita' all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- Ritenuta altresi' la necessita' di integrare la disciplina vigente in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformita' all'art. 191, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 con riferimento specifico alla informativa da rendere agli assicurati in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti; cio' al fine di migliorare il livello di informativa in relazione alle modalita' di disdetta del contratto R.C. auto ed alle eventuali variazioni tariffarie e di favorire una scelta piu' consapevole con riferimento sia al livello tariffario che alle condizioni contrattuali praticate dalle imprese, promuovendo meccanismi che tutelino i consumatori ed incentivino la competitivita' tra le imprese;
 
Adotta il seguente regolamento:
 
Art. 1 Definizioni
1 Nel presente Regolamento si intendono per:
a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «imprese» o «assicuratore»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile auto nonche' le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione della responsabilita' civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
c) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
e) «attestazione sullo stato del rischio»: il documento che l'impresa e' tenuta a rilasciare al contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
f) «classe di' merito»: categoria alla quale il contratto e' assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dall'impresa e correlata alla sinistrosita' pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosita' della garanzia prestata;
g) «periodo di osservazione»: il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati;
h) «regole evolutive»: modalita' definite dall'impresa relative alla variazione nel tempo della classe di merito di cui alla lettera f);
i) «sinistro riservato» o «sinistro posto a riserva»: sinistro per il quale l'impresa ha appostato in bilancio una riserva corrispondente alle somme che, secondo una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, prevede di dover corrispondere a terzi a titolo di risarcimento del danno;
j) «sinistro eliminato come senza seguito»: sinistro riservato ai sensi della precedente lettera i), per il qualel'impresa, non avendo effettuato alcun pagamento, ha successivamente eliminato la appostazione a riserva;
k) «contratto di leasing»: contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
 
Art. 2 Obblighi di comunicazione
1. Le imprese trasmettono ai contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la proroga tacita.
2. L'obbligo di comunicazione fa salvo il diritto del contraente di non rinnovare il contratto senza obblighi di disdetta, nel caso in cui l'assicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza di disdetta nei termini, abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo.
3. Le imprese, qualora intendano, in occasione della comunicazione, procedere a formalizzare disdetta contrattuale, specificano nella comunicazione al contraente gli obblighi di cui all'art. 132, comma 1 del decreto.
 
Art. 3 Contenuto della comunicazione
1. La comunicazione e' redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato 1 e contiene le seguenti informazioni:
- la data di scadenza del contratto;
- eventuali modalita' di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente;
- indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia, fornite direttamente o per il tramite di intermediari o call center.
 
Art. 4 Obbligo di rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio
1. Le imprese trasmettono al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 2, l'attestazione sullo stato del rischio. In caso di richiesta ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis , del decreto le imprese trasmettono al contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.
2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto e' stato stipulato, nonche' nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale.
3. Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l'attestazione, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, deve essere rilasciata almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto e' stato prorogato all'atto della riattivazione.
4. (abrogato)
5. Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, le imprese inviano al contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l'alienante abbia esercitato la facolta' di risoluzione del contratto di cui all'art. 171, comma 1, lettera a) del Codice delle assicurazioni.
 
Art.5 Rilascio di duplicati dell'attestazione sullo stato del rischio
1. Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente dell'attestazione sullo stato del rischio, l'assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.
2. Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, l'assicuratore rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
3. Il duplicato puo' essere rilasciato anche a persona delegata purche' munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonche' di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.
 
Art.6 Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio
1. L'attestazione contiene:
a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
b) il nome del contraente se persona fisica,o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di contraente persona giuridica;
c) il numero del contratto di assicurazione;
d) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto e' stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
e) la forma tariffaria in base alla quale e' stato stipulato il contratto;
f) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva e la classe di conversione universale come definita nell'allegato 2, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
h) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facolta' contrattualmente prevista;
i) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
j) la firma dell'assicuratore.
2. Ai sensi del comma 1, lett. h), per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l’ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.
3. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l’attestato dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
 
Art.7 Decorrenza e durata del periodo di osservazione
1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle imprese, in caso di veicolo assicurato per la prima annualita', il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza della annualita' assicurativa. Per le annualita' successive, il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza della annualita' assicurativa.
 
Art.8 Consegna dell'attestazione sullo stato del rischio all'assicuratore - Validita' dell'attestazione
1. All'atto della stipulazione del contratto con altra impresa, il contraente consegna l'attestazione sullo stato del rischio.
2. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
3. Qualora all'atto della stipulazione del contratto il contraente si trovi nell'impossibilita' di consegnare all'assicuratore l'attestazione, puo' comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. All'atto della consegna l'assicuratore riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione stessa e calcola l'eventuale differenza di premio risultante a credito o a debito del contraente che viene regolata entro la data di scadenza del contratto.
4. (abrogato)
5. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purche' in corso di validita'.
6. Nel caso di trasferimento di proprieta' di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarita' del veicolo che comporti il passaggio di proprieta' da una pluralita' di soggetti ad uno soltanto di essi.
7. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso puo' richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo stato delrischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione dello stato di rischio l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprieta' mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprieta', previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.
 
Art.9 Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate:
la circolare ISVAP n. 111 dell'8 marzo 1989;
la circolare ISVAP n. 260 del 30 novembre 1995;
la circolare ISVAP n. 420 del 7 novembre 2000;
la circolare ISVAP n. 502 del 25 marzo 2003, limitatamente ai punti da B.2 a B.6;
la circolare ISVAP n. 555 del 17 maggio 2005.
 
Art.10 Modalita' organizzative
1. Le imprese predispongono le misure tecniche ed organizzative necessarie per dare attuazione al presente Regolamento.
 
Art.11 Pubblicazione
1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorita'.
 
Art.12 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
 
Allegato 1 (1)
COMUNICAZIONE
1. Informazioni generali
Polizza n. .................. scadenza: gg/mm/aa
Inserire la seguente frase:
«In allegato alla presente comunicazione viene trasmessa l'attestazione sullo stato del rischio; quest'ultimo documento deve essere presentato al momento della sottoscrizione del contratto qualora Lei voglia ottenere la copertura assicurativa del Suo veicolo con altro assicuratore.».
2. Informazioni sulla disdetta contrattuale
In caso di contratti senza clausola di tacito rinnovo ovvero di contratti che, pur prevedendo la proroga tacita in assenza di disdetta nei termini contrattualmente previsti, rinuncino alla formalizzazione della disdetta in caso di adeguamenti tariffari, inserire la seguente frase:
«Qualora Lei non abbia intenzione di proseguire il rapporto assicurativo per la prossima annualita' si informa che non sono previsti a Suo carico obblighi di comunicazione di disdetta.».
Negli altri casi:
«Qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima annualita', si informa che il Suo contratto prevede l'obbligo di comunicazione scritta della disdetta da effettuare mediante raccomandata o telefax almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza al/i seguente/i indirizzo/i....
Qualora ne ricorrano i presupposti (art. 172, comma 1, decreto legislativo n. 209/2005), inserire la seguente frase:
«Si informa che la variazione tariffaria in aumento risulta superiore al tasso programmato di inflazione. Pertanto, qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima annualita', si informa che ha diritto di esercitare disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrarsi con raccomandata, telefax o consegna a mano entro il giorno di scadenza del contratto al/i seguente/i indirizzo/i....
Qualora l'impresa intenda fornire direttamente informazioni sul premio, inserire la seguente parte:
3. Informazioni sul premio di rinnovo
Inserire la seguente frase:
«Il premio relativo all'annualita' precedente e' pari a Euro ....................
Il premio per il rinnovo della garanzia per la prossima annualita' in scadenza e': Euro .......................
La differenza rispetto all'annualita' precedente e' data dai seguenti fattori:
+/- Euro YYYYY per variazione tariffaria;
+/- per variazione classe di merito;
+/- per ...........................
Qualora previsto dal contratto e in caso di sinistri verificatisi nel corso dell'annualita' in scadenza, inserire la seguente frase:
«nel corso del periodo di osservazione in scadenza sono stati liquidati n. ......... sinistri:
sinistro n. .... del gg/mm/aa parti: .... importo liquidato: Euro .... il gg/mm/aa
sinistro n. .... del gg/mm/aa parti: .... importo liquidato: Euro .... il gg/mm/aa
Qualora Lei intenda rimborsare il/i suddetto/i sinistro/i, la societa' procedera' a riclassificare il Suo contratto nella classe di merito ......... corrispondente alla classe CU zz per la quale il premio relativo per la prossima annualita' e' pari a Euro ............... Tale facolta' sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale».
Qualora siano previste garanzie accessorie e' facolta' dell'impresa aggiungere la seguente frase:
«Il suo contratto prevede le seguenti garanzie accessorie:»
Inserire la tabella seguente
 
Garanzie Prestate Premio Annualita' precedente Massimale annualita' precedente Premio offerto Massimale offerto
Furto        
Incendio        
Cristalli        
Assistenza        
 
 
Qualora l'impresa intenda fornire le informazioni sul premio mediante la propria rete distributiva ovvero mediante call center, inserire la seguente parte:
4. Informazioni sul premio di rinnovo
Inserire la seguente frase:
«Per informazioni sul premio relativo al rinnovo della garanzia per la prossima annualita' si rivolga al suo agente/punto vendita/nostro call center ................ che Le dara' informazioni su:
premio di rinnovo R.C. auto, con dettaglio sulle singole componenti di variazione del premio rispetto all'annualita' precedente.
In ogni caso, Le ricordo che consultando il nostro sito internet (www. ) puo' calcolare e scaricare un preventivo personalizzato valido per almeno sessanta giorni dalla data di consultazione (qualora previsto) eventuale facolta' di rimborso su sinistri pagati per il mantenimento della classe di merito.
(Qualora previsto) premio di rinnovo e massimali garantiti per le garanzie accessorie.».
 
(1) Per le modifiche al presente allegato, a decorrere dal 1° marzo 2007, vedi il Provvedimento 21 dicembre 2006.
 
Allegato 2
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE
1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) o della classe di merito CIP, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
 
In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.
 
Nel caso di rischi gia' presenti nel portafoglio dell'impresa:
a) viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualita', tra le ultime cinque complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualita' in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale.
 
Tabella 1
Anni senza sinistri Classe di merito
5 9
4 10
3 11
2 12
1 13
0 14
 
 
N. B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosita' pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
 
b) si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualita' in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, cosi', a determinare la classe di assegnazione.
 
A titolo di esempio:
- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sara' collocato nella classe 9;
- il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sara' collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
- il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sara' collocato nella classe 11;
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sara' collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sara' collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).
 
2. Nel caso di veicoli gia' assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto e' assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata. A tale scopo ciascuna impresa deve prevedere una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nell'attestazione nella classe di merito interna liberamente determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente prescelti (come ad esempio la sinistralita' degli ultimi cinque anni).
 
DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE - REGOLE DI CORRISPONDENZA
Per le annualita' successive a quella di acquisizione del rischio, le imprese sono tenute ad adottare un «doppio binario» (classi interne e classi CU) in modo che nell'attestazione sullo stato del rischio venga indicata anche la classe di merito acquisita in virtu' dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata. Cio' al fine di evitare che, alla luce del variabile numero di classi interne previste dalle imprese, la liberta' di' scelta del consumatore risulti compromessa dall'assenza di chiari ed espliciti parametri di comparazione.
 
Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per l'annualita' successiva,
Tabella 2
 
CLASSE DI COLLOCAZIONE CU IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI
Classe di merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 o piu' sinistri
1 1 3 6 9 12
2 1 4 7 10 13
3 2 5 8 11 14
4 3 6 9 12 15
5 4 7 10 13 16
6 5 8 11 14 17
7 6 9 12 15 18
8 7 10 13 16 18
9 8 11 14 17 18
10 9 12 15 18 18
11 10 13 16 18 18
12 11 14 17 18 18
13 12 15 18 18 18
14 13 16 18 18 18
15 14 17 18 18 18
16 15 18 18 18 18
17 16 18 18 18 18
18 17 18 18 18 18
 
 
DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE - REGOLE SPECIFICHE
a) Il contratto e' assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprieta' ovvero l'appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio.
b) Nel caso di veicolo gia' assicurato all'estero il contratto e' assegnato alla classe di merito CU 14 a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella 1. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio.
c) Qualora il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato con forma tariffaria di «franchigia» il medesimo e' assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella tabella 1.
d) La disposizione di cui alla lettera a), non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di aver richiesto l'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si e' risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato. Il contratto e' assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
e) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste per durata inferiore all'anno, il contratto e' assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU, il contratto e' assegnato alla classe CU 14. Per i contratti conclusi a distanza, tale disciplina e' applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'impresa rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo e' tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.
f) Nel caso di trasferimento di proprieta' tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU gia' maturata sul veicolo.
g) In caso di mutamento della titolarita' del veicolo che comporti il passaggio da una pluralita' di proprietari ad uno soltanto di essi, l'attestazione deve essere inviata a quest'ultimo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU maturata sul veicolo.
h) Qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, le imprese sono tenute ad attribuire la classe CU 14 al suddetto veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
i) Nel caso del proprietario di un veicolo che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprieta', possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione ma entro il periodo di validita' della stessa:
- vendita;
- demolizione;
- furto di cui sia esibita denuncia;
- certificazione di cessazione della circolazione;
- definitiva esportazione all'estero;
- consegna in conto vendita;
le imprese sono tenute a assegnare al veicolo la medesima classe CU del precedente veicolo. Con riferimento ai ciclomotori e sino all'entrata in vigore di idonee forme di registrazione, la presente disposizione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di furto e demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
j) Nel caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o in full leasing, il contratto e' assegnato alla classe CU risultante dall'applicazione dei medesimi criteri contenuti nel punto 1 del presente allegato, valorizzando le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli assicuratori ai sensi dell'art. 8, comma 7, del presente Regolamento.
 
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS