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Decreto Min.sviluppo economico 13/5/2016 - Regolamento di attuazione normativa Canone Rai in bolletta
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Normativa 
7 giugno 2016 13:25
 

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DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 13 maggio 2016 n. 94 (in Gazz. Uff., 4 giugno 2016, n. 129). - Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta).

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente, tra l'altro, i versamenti unitari delle imposte con eventuale compensazione dei crediti;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante la disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con cui e' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente;
Visto l'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto l'abolizione del pagamento del canone di abbonamento alla Rai per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza per i soggetti di eta' pari o superiore a 75 anni che siano in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali;
Visto l'articolo 38, comma 8, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede a favore dei pensionati in possesso di determinati requisiti reddituali la possibilita' di chiedere il pagamento del canone di abbonamento RAI in un massimo di undici rate da prelevare a cura dell'ente pensionistico;
Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, con cui e' istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che, all'articolo 1, commi da 152 a 161, prevede, tra l'altro, disposizioni concernenti il pagamento del canone di abbonamento alla televisione di cui al citato regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche;
Visto l'articolo 1, comma 154, della citata legge n. 208 del 2015, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti termini e modalita' per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle imprese elettriche, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonche' le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma;
Visto l'articolo 1, comma 156, della citata legge n. 208 del 2015, con il quale e' disposto che «Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e limitatamente alle finalita' di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe tributaria, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico S.p.a., il Ministero dell'interno, i comuni, nonche' gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante il regolamento anagrafico della popolazione residente;
Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che si e' espressa con la deliberazione 22 marzo 2016 121/2016/I/EEL;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2016;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2016;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri all'ulteriore corso del provvedimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 3 maggio 2016;

A d o t t a  il seguente regolamento:

ARTICOLO N.1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto:
a) per «canone» si intende il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
b) per «imprese elettriche» si intendono le imprese controparti dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato libero o nell'ambito del servizio di maggior tutela, con i clienti finali domestici, tenute alla riscossione del canone mediante addebito sulla fattura e successivo riversamento in base all'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) per «tipologia clienti residenti» si intendono:
i. i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D2 di cui al comma 30.1 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEL dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (TIT) o per i quali si applica la sperimentazione tariffaria di cui alla deliberazione 205/2014/R/EEL dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
ii. i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D3 di cui al comma 30.2 del TIT, a seguito di nuovi contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2016 che abbiano dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura ai sensi dell'articolo 1, comma 159, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
d) per «tipologia altri clienti domestici» si intendono i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D3 di cui al comma 30.2 del TIT attivi al 1° gennaio 2016;
e) per «Autorita'» si intende l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
f) per «Sistema informativo integrato» si intende il sistema informativo integrato basato su una banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali di cui all'art.1-bis della legge n. 129/2010, ovvero l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali ai processi necessari per il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e il gas.

ARTICOLO N.2 Allineamento banche dati
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 156, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento ai contratti della tipologia altri clienti domestici attivi al 1° gennaio 2016:
a) Acquirente Unico S.p.a. trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e contenuti definiti d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le informazioni relative ai contratti rese disponibili ai sensi della deliberazione dell'Autorita' n. 628/2015/R/EEL del 17 dicembre 2015;
b) l'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, individua i contratti della tipologia altri clienti domestici per i quali il luogo di fornitura corrisponde alla residenza dell'intestatario e ne comunica gli estremi all'Acquirente Unico S.p.a., secondo modalita' e contenuti definiti d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
c) entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni di cui alla lettera b) aggiornate sulla base delle variazioni di residenza intervenute nel periodo, con le modalita' e i contenuti definiti d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi della stessa lettera b);
d) Acquirente Unico S.p.a. rende disponibili alle imprese elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni di cui alla lettera c), entro il 7 novembre di ogni anno.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a., secondo tempi, modalita' e contenuti definiti d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le informazioni sui soggetti che risultano aver presentato la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' la dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia' tenuto al pagamento;
b) le informazioni relative ai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, individuati dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, nei cui confronti non si deve procedere all'addebito sulle fatture per energia elettrica, in quanto il pagamento e' stato effettuato con altre modalita', ovvero, in quanto almeno uno dei componenti della famiglia anagrafica risulta esente dal pagamento ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o per effetto di Convenzioni internazionali;
c) le variazioni intervenute nei dati di cui alle lettere a) e b).

ARTICOLO N.3 Addebito del canone
1. Acquirente Unico S.p.a., con modalita' approvate dall'Autorita', rende disponibili mensilmente alle imprese elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni necessarie all'addebito del canone nelle fatture. Per la coincidenza del luogo di fornitura di energia rispetto alla residenza, le informazioni sono desumibili direttamente dai contratti della tipologia clienti residenti, e dai contratti della tipologia altri clienti domestici ai sensi dell'articolo 2, comma 1. Ai fini degli importi da addebitare, le informazioni tengono conto delle regole generali previste dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche e integrazioni, come specificate dall'Agenzia delle entrate per le diverse casistiche con apposita circolare esplicativa. Per i soggetti nei cui confronti non si deve procedere all'addebito per la presentazione della dichiarazione di non detenzione di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' della dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia' tenuto al pagamento, o in quanto il pagamento e' stato effettuato con altre modalita', o per effetto delle esenzioni previste dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e da Convenzioni internazionali, le informazioni sono desumibili dai flussi informativi di cui all'articolo 2, comma 2.
2. In sede di prima applicazione le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili alle imprese elettriche entro il 31 maggio 2016.
3. Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le rate del canone scadute nei periodi in cui vi e' certezza della titolarita' del contratto di fornitura di energia elettrica.
4. Nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In ogni caso, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone dovute per l'anno di riferimento, in tempo utile per l'addebito entro il mese di ottobre.
5. In sede di prima applicazione, nella prima fattura emessa successivamente al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute nell'anno in corso. Obbligata all'addebito e' l'impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del contratto alla data del 1° luglio 2016.
6. In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all'emissione da parte dell'impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene addebitato, in un'unica soluzione, nella prima rata dell'anno successivo, secondo quanto previsto al comma 1, dall'impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del contratto.
7. In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto delle tipologie addebitabili di cui al comma 1, oppure per gli utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorita' 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 e suoi successivi aggiornamenti, il pagamento avviene ad opera del contribuente mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle entrate. Esclusivamente per l'anno 2016 il pagamento e' eseguito entro il 31 ottobre 2016.
8. Nei casi in cui il contratto sia intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall'intestatario del canone, l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT procede alla voltura d'ufficio del canone al titolare del contratto.

ARTICOLO N.4 Riversamento dei canoni incassati
1. Le somme riscosse dalle imprese elettriche a titolo di canone sono riversate mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle entrate, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone riscosso e' riversato entro il 20 dicembre di ciascun anno. Ai fini del rispetto della scadenza del 20 dicembre di cui al presente comma si intendono per riscosse le somme incassate nel mese di novembre. Le somme riscosse nel mese di dicembre sono riversate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
2. In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza indicazione da parte dell'utente dell'imputazione delle somme pagate, l'imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Il pagamento parziale della fattura e' effettuato secondo le modalita' gia' ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti parziali, indicando l'imputazione nella causale di versamento.
3. In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l'impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalita' ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti sono comunque applicati dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT. Qualora entro l'anno solare successivo il cliente non abbia provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero del canone non pagato, unitamente alle relative sanzioni e interessi, sono effettuate dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT. In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.
4. In caso di riversamento eccedente le somme riscosse, l'impresa elettrica recupera l'eccedenza mediante l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il riversamento eccedente.

ARTICOLO N.5 Individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo
1. Acquirente Unico S.p.a. trasmette mensilmente all'Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitabile ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e accreditabile ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nelle fatture dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente.
2. Le imprese elettriche trasmettono mensilmente all'Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono all'Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui al comma 2 per rendere definitivi i dati dell'anno precedente da utilizzare ai fini dell'attivita' di controllo di cui al presente articolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti termini e modalita' di presentazione delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. In sede di prima applicazione, la trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 relativi al primo mese di addebito e' effettuata entro il secondo mese successivo.
5. L'Agenzia delle entrate verifica la corrispondenza tra i dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 e le somme riversate dalle imprese elettriche. In caso di tardivo, omesso o parziale riversamento delle somme riscosse, l'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale e' richiesto il pagamento delle somme non riversate, unitamente alle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e agli interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.
6. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT utilizza i dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare il corretto versamento del canone da parte degli utenti e determinare, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, l'importo del canone, degli interessi dovuti e delle relative sanzioni. Nei casi in cui la tardivita' non dipenda da cause imputabili all'utente non si procede all'applicazione di sanzioni e interessi a suo carico.
7. L'Agenzia delle entrate utilizza i dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare il corretto addebito del canone da parte delle imprese elettriche. In caso di omesso, parziale o tardivo addebito del canone, l'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale e' richiesto il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47, degli interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.
8. Nei casi di omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3 o di omessa comunicazione di cui al comma 3, ovvero nei casi in cui le medesime siano state effettuate con dati incompleti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, calcolate sull'ammontare dei canoni che avrebbero dovuto formare oggetto della trasmissione o della comunicazione, al netto dei riversamenti effettuati relativi al periodo di riferimento.
9. I dati di cui al presente articolo sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT anche per fornire informazioni e assistenza ai cittadini.

ARTICOLO N.6 Dichiarazioni, reclami e rimborsi

1. Ai fini della dichiarazione di non detenzione di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' della dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia' tenuto al pagamento, gli utenti utilizzano esclusivamente il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 45059 del 24 marzo 2016, ed eventuali successive modificazioni. Il modello e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate. Ai contenuti ed alle modalita' di presentazione della dichiarazione di non detenzione e' data ampia pubblicita' nei siti web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.
2. La richiesta di rimborso del canone, addebitato al cliente dall'impresa elettrica ma non dovuto, e' effettuata con le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Alle stesse e' data ampia pubblicita' nei siti web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.
3. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, verificati i presupposti della richiesta, trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni necessarie, tra le quali l'importo, ai fini dell'accredito, da parte dell'impresa elettrica che risulta essere con certezza titolare del contratto. Le informazioni sono trasmesse con modalita', tempi e contenuti definiti d'intesa entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Acquirente Unico S.p.a. entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei dati rende disponibili alle imprese elettriche, attraverso il Sistema informativo integrato, le informazioni di cui al comma 2, con modalita' approvate dall'Autorita'.
5. Le imprese elettriche, sulla base dei dati di cui al comma 3, procedono al rimborso mediante accredito della somma sulla prima fattura utile, ovvero provvedono con altre modalita', sempre che le stesse assicurino all'utente l'effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche, dei dati di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui il rimborso di cui al comma 4 non vada a buon fine, l'impresa elettrica comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni, trasmesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, necessarie ai fini del pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT.
7. Le somme rimborsate ai clienti in base al comma 4 sono recuperate dalle imprese elettriche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti previsti dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il rimborso.

ARTICOLO N.7 Altre disposizioni
1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente decreto, l'Agenzia delle entrate riconosce alle imprese elettriche un contributo forfettariamente determinato in complessivi 14 milioni di euro per l'anno 2016 e in 14 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia medesima. L'importo e' attribuito alle imprese elettriche dall'Agenzia delle entrate sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti dall'Autorita' che definisce i contenuti e le modalita' attraverso le quali le imprese elettriche devono rendere disponibili all'Autorita' stessa le analitiche informazioni relative agli investimenti affrontati per l'implementazione della disciplina recata dal presente decreto.
2. Fino al completo avvio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i comuni sono tenuti a continuare a trasmettere all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, su richiesta, i dati relativi alle famiglie anagrafiche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per le finalita' di cui ai commi da 152 a 160 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ARTICOLO N.8 Privacy e adempimenti delle imprese elettriche
1. L'Agenzia delle entrate, l'Acquirente Unico S.p.a. e le imprese di energia elettrica, trattano i dati personali per le attivita' di cui al presente decreto in qualita' di titolari del trattamento - ciascuno per la parte di propria competenza - nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di pertinenza, non eccedenza ed alle misure di sicurezza previste dal Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. I dati personali trattati in attuazione del presente decreto sono utilizzati, da parte dell'Acquirente Unico e delle imprese di energia elettrica, esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 154 e 156 della legge n. 208 del 2015 ed in particolare di addebito delle rate relative al canone Rai nella fattura elettrica o del rimborso del canone non dovuto nonche' ai fini riversamento delle somme relative al canone Rai all'erario.
3. Resta fermo l'obbligo di informativa agli utenti da parte delle imprese elettriche, nel rispetto di quanto previsto dal Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, con specifico riferimento alla circostanza che i dati acquisiti in sede di stipula del contratto sono utilizzati anche ai fini dell'addebito del canone. In ogni caso, l'informativa e' pubblicata sui siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1, nei quali sono evidenziate in particolare le modalita' attraverso le quali e' possibile esercitare il diritto di rettifica.

ARTICOLO N.9 Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO N.1
Reti elettriche non interconnesse delle seguenti isole del territorio nazionale:
Isola di Ustica
Isole Tremiti
Isola di Levanzo
Isola di Favignana
Isola di Lipari
Isola di Lampedusa
Isola di Linosa
Isola di Marettimo
Isola di Ponza
Isola del Giglio
Isola di Capri
Isola di Pantelleria
Isola di Stromboli
Isola di Panarea
Isola di Vulcano
Isola di Salina
Isola di Alicudi
Isola di Filicudi
Isola di Capraia
Isola di Ventotene
 
 
 
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