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Tassa di circolazione moto storica
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Lettera 
13 luglio 2012 0:00
 
Sono il proprietario di una moto immatricolata nel 1986 e vorrei usufruire dell'esenzione dal pagamento del bollo auto in quanto la moto è di particolare interesse storico e collezionistico (individuata dalla FMI con propria determinazione valida per l'anno 2012) ma, purtroppo, la Regione Piemonte mi nega un diritto che mi spetta per legge.
L'art. 63 della L. 342/2000, al comma 1, stabilisce che sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli che hanno compiuto 30 anni dalla data di prima immatricolazione. Il comma 2 dello stesso articolo estende tale beneficio anche ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il limite temporale scende a 20 anni dall'immatricolazione. Il comma 3 cita testualmente "I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente".
Per il Piemonte non è così.
Secondo lo statuto della Regione Piemonte, infatti, "i benefici indicati per le auto "anziane" (per auto anziane si intende le auto che hanno compiuto almeno 30 anni dalla data di prima immatricolazione) si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che, avendo compiuto vent'anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati.
A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio, in questo caso, non spetta automaticamente, ma soltanto se il valore storico del veicolo, identificato con il proprio numero di targa, è certificato da centri specializzati" quali ASI, FMI ed altri registri storici di marca.
Sull'argomento si sono espressi anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota R.U. 26300 del 19 settembre 2011 e la Corte Costituzionale con sentenza del 23 dicembre 2005, n. 455, che hanno semplicemente ribadito che per fruire dell'esenzione dal pagamento del bollo auto non viene espressamente richiesta l'iscrizione del veicolo nei predetti registri storici.
Situazione confermata dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 112/E del 29/11/2011 che allego.
Ora mi chiedo, se c'è una Legge dello Stato che stabilisce che ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del bollo auto per i veicolo di particolare interesse storico e collezionistico è sufficiente che il veicolo sia incluso nelle determinazioni annuali di ASI o FMI, perché la Regione Piemonte, per riconoscere lo stesso beneficio, richiede necessariamente l'iscrizione all'ASI o alla FMI?
Come è possibile che una Regione non si attenga, o volutamente ignori, una Legge dello Stato?
Nel mio piccolo, come posso far valere un mio diritto riconosciutomi dalla Legge?
Grazie.
Pietro, da Ivrea (TO)

Risposta:
la normativa sulle tasse automobilistiche è di competenza esclusiva dello Stato, anche se gli introiti vengono devoluti alle regioni. Queste ultime, a meno che non espressamente delegate dalla legge nazionale, non possono derogarvi. Pertanto, ci pare che nel suo caso siamo di fronte ad un comportamento illegittimo della Regione.
Per farsi valere ha due strade.
La prima è quella di mettere in mora la Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Ove risponda negativamente oppure non risposta, potrà impugnare il tutto dinnanzi la giustizia amministrativa. Dovrà farlo con un legale e francamente è un percorso molto dispendioso.
La seconda è molto piu' semplice: lei non paga il bollo, e quando le arriverà un avviso di accertamento della Regione, lo potrà impugnare (anche senza avvocato) facendo ricorso alla sua Commissione tributaria provinciale, facendo valere la norma nazionale.
 
 
 
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