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Una sentenza interessante
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Lettera 
4 dicembre 2009 0:00
 
Tale Bernard Nicolas in Francia costituisce nel 2005 il sito www.atkdiscount.com di vendita di prodotti elettronici: in cambio di un piccolo sconto del 10% per la consegna c’è da attendere fino a tre mesi.
La cosa ha un senso (per esempio consentirebbe di fare ordini cumulativi e spuntare all’origine prezzi molto scontati) e molti acquistano e pagano.
Io nel 2007 acquisto un TV e pago con bonifico bancario europeo.
Ma Bernard Nicolas promette, promette ma non consegna. Alla fine sono circa 2000 le persone truffate (cioè tutti), quando il sito in agosto 2007 viene chiuso dalla Polizia.
Bernard Nicolas viene condannato in Francia a 8 mesi di galera nel 2007.
Presento denuncia alla Polizia Postale di Milano, via Mosè Loria 34, per truffa (art. 640 c.p.), e pubblicità ingannevole.
Il 20/03/2008 il PM della Procura della Repubblica di Monza chiede l’archiviazione con motivazione “IGNOTI” (pratica 4135/08).
Mi oppongo all’archiviazione perché il bonifico bancario identifica in modo certo il beneficiario, che quindi non può definirsi “ignoto”.
Il 04/12/2008 il secondo PM chiede l’archiviazione con motivazione “non sono ravvisabili gli artifici e raggiri, ma trattasi di inadempimenti civilistici”.
Ripresento la denuncia penale il 16/02/2009 con 14 allegati e specifico che non capisco perché in Francia lo hanno messo in galera se non ha commesso reato.
Ecco la sentenza con la nuova archiviazione (definitiva):
Ufficio del GIP – Tribunale di Monza – rg.nr.3962/09 – r.gen.gip 5822/09
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 29/10/2009, osserva quanto segue:
la fattispecie in esame non può essere inquadrata nell’ambito della truffa (art. 640 c.p.). La stessa richiede artifici o raggiri, ossia qualcosa di oggettivo e di più rispetto all’ipotetica volontà, nel momento in cui viene assunta l’obbligazione, di non eseguirla. Nessuno di tali requisiti sussiste nel caso di specie, posto che sotto il profilo oggettivo la fattispecie non è diversa da quella di un qualunque commerciante che, esposta la merce nella propria vetrina, si accordi per la vendita, incassi il prezzo e poi non la consegna (fattispecie integrante un mero inadempimento civile).
Neppure ricorre la fattispecie di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) perché la stessa, oltre alla volontà iniziale di non adempiere, necessita che la parte inadempiente abbia adottato una condotta volta a dissimulare uno stato oggettivo di insolvenza: questi ultimi due requisiti mancano nel caso di specie (dove sarebbe la dissimulazione?).
Per questi motivi, si ritiene che l’azione penale non debba essere esercitata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, integrando un mero inadempimento civilistico e per l’effetto archivia la pratica.
(Monza 02/11/2009)
MA E' PROPRIO COSI'????
Giovanni, da Carnate (MB)

Risposta:
La ringraziamo della lettera che ci ha inviato e che pubblichiamo su Cara Aduc.
 
 
 
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