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Rimborso tassa passo carrabile
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Lettera 
14 gennaio 2019 0:00
 
Buongiorno,
Mio padre nel 2012 ricevette la richiesta di presentazione dei versamenti TOSAP (tassa sul passo carrabile) dal Comune di Ladispoli per gli anni 2007,2008,2009.
Nell’impossibilità di ritrovare le ricevute 2007-2008, inviò con mail (come indicato nella lettera del Comune) del 13/12/2012 la sola ricevuta del 2009 richiedendo di conoscere l’importo della somma da pagare per i precedenti anni e l’invio del bollettino di pagamento.
In assenza di risposta ripresentò la richiesta con fax (sempre indicato nella lettera del Comune) del 17 luglio 2013
Il 19 luglio 2013 il Comune trasmette il bollettino per gli anni 2007-2008 che viene pagato il 5 agosto 2013.
Il 9 novembre 2013 mio padre ritrova le ricevute e invia fax (sempre lo stesso numero di fax) richiedendo il rimborso di quanto versato per il 2007-2008 (chiede che l’importo venga in parte detratto dalla tassa dell’anno in corso e parte rimborsato)
Nello stesso fax richiede la verifica ed il rimborso per l’anno 2011 per un doppio pagamento riferito a quell’anno (invia ricevute).
Alla morte di mio padre (11 dicembre 2018) vado allo sportello comunale per conoscere lo stato della pratica e mi si dice che non ne sanno nulla.
Scrivo allora con posta certificata e mi rispondono che il fax del 9 novembre 2013 non è mai pervenuto loro e che comunque per prescrizione e decadenza dei termini il controllo per le annualità 2007-2008, 2011 non può essere eseguito e pertanto la mia istanza non può essere evasa.
Richiedo sempre con pec di conoscere le ragioni e gli elementi di prova del mancato ricevimento del fax (di cui avevo subito mandato copia della ricevuta e in cui risultava la corretta trasmissione dello stesso)
Mi viene risposto che “comunque anche alla data di trasmissione della comunicazione via fax, della quale si riconferma la non tracciabilità al Protocollo dell’Ente, per le annualità richieste, era già sopraggiunta la prescrizione e la decadenza dei termini.
Mi chiedo due cose:
1) Il fax del 9 novembre 2013 non dovrebbe essere comunque considerato valido, non avendo il Comune prodotto prove rispetto al mancato ricevimento?
2) In tal caso la decorrenza dei termini non dovrebbe partire dalla data dell’istanza di rimborso (del doppio pagamento effettuato pochi mesi prima)? Considerato che l’Amministrazione di fronte a questa poteva avvalersi del silenzio diniego, il termine di prescrizione per impugnarlo non è di 10 anni?
L’importo complessivamente non è alto (150 euro circa) per cui – anche nel caso che io abbia ragione – non vorrei imbarcarmi in procedure costose.
Grazie e cordiali saluti
Gemma, dalla provincia di RM

Risposta:
l'unica prova che la legge le accredita per casi del genere, è quella della ricevuta e della cartolina di ritorno di una raccomandata A/R, o documento equipollente dell'autorità che comunque accerti la loro ricezione (il meccanismo è l'inverso di quello da lei prospettato).
La prescrizione è quinquennale.
All'origine della vicenda c'è un errore di comunicazione dei pagamenti effettuati e della richiesta di rimborso.
 
 
 
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