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Richiesta di compensazione pecuniaria per ritardo volo superiore a tre ore
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Lettera 
4 dicembre 2016 0:00
 
In data 28/11/2016 il volo Ryanair FR9631 (Roma Ciampino - Parigi Beauvais) previsto per le 6:30 AM é arrivato a destinazione con 6:21 ore di ritardo.
Le informazioni riportate sugli schermi dell’aeroporto non hanno permesso in alcun momento ai viaggiatori di poter intrapredere le azioni necessarie a mitigare gli inconvenienti dovuti al ritardo.
Seppure la mattinata del 28/11/2016 é stata caratterizzata da condizioni meteo avverse (fitta nebbia), dalle ore 8:10 l'aeroporto é tornato agibile in quanto a quell'ora é decollato il primo aereo della giornata.
Ho pertanto richiesto alla compagnia la COMPENSAZIONE PECUNIARIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) n. 261/2004 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ma mi é stata rifiutata in quanto la Compagnia fa riferimento alle avverse condizioni meteo.
Dall'analisi dei voli partiti da Ciampino la mattina del 28/11/2016 si evince che a partire dalle ore 8:10 l’aeroporto é tornato ad essere agibile come testimoniato dalla partenza del volo FR3956; e che la compagnia ha dato precedenza a voli schedulati successivamente (ad esempio il volo FR6106 delle 9:30 é stato fatto partire 2 ore prima del FR9631 nonostante fosse schedulato 3 ore dopo), a chiaro svantaggio dei passeggeri del mio citato FR9631 (verificare le info nella sezione A del file allegato).
Le emails giunte dalla compagnia aerea in mattinata (entrambe alle ore 9:00), non riportavano alcuna informazione utile sui tempi di effettiva partenza e non hanno permesso ai viaggiatori di poter intrapredere le azioni necessarie a mitigare gli inconvenienti dovuti al ritardo. Dette emails non riportavano informazioni su eventuali voli alternativi il cui orario di arrivo non fosse posteriore all'orario di arrivo originale di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km come richiesto dal regolamento (sezione B e C dell'allegato).
La compagnia non ha posto in essere tutto quanto in suo potere per diminuire il disagio dei passeggeri (vedasi sezione D dell'allegato) in quanto non ha previsto di cambiare, dopo le ore 8:10, il vettore aereo per garantire ai passeggeri in partenza sul volo FR9631 di minimizzare il ritardo.
La lettera ricevuta da Ryanair in risposta al mio reclamo (sezione E dell'allegato - ho coperto i miei dati in quanto la lettera é ritenuta da Ryanair privata e confidenziale) NON accenna ad alcuno dei punti sollevati dal reclamo dello scrivente e non é neppure firmata da un legale rappresentante della compagnia e si limita a fornire una giustificazione non circostanziata riferendosi alle condizioni meteo.
In una mia seconda richiesta alla compagnia ho affermato di aver allertato l'ENAC e che in caso di risposta negativa avrei consultato l'ADUC ed eventualmente mi sarei rivolto al giudice di pace per il tramite della European Small Claims Procedure.
Sto aspettando la loro risposta. Mi sono mosso secondo quanto dovevo fare? Ho diritto secondo voi alla compensazione?
Grazie infinitamente in anticipo.
Cordialmente
Mauro, da Pomezia (RM)

Risposta:
l’art. 942 del codice della navigazione prevede che la responsabilità del vettore si deve presumere fino a quando egli non provi di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il ritardo. Per declinare quindi ogni responsabilità in ordine al ritardo, la compagnia non può limitarsi ad un generico riferimento al maltempo e/o alle condizioni meteorologiche, ma è tenuta a specificare e dettagliare i particolari e specifici impedimenti oggettivi alla praticabilità del volo in presenza di quelle condizioni atmosferiche, non superabili con adeguate misure organizzative. Poichè risulta che a partire dalle ore 8:10 l’aeroporto è tornato ad essere agibile, la compagnia non ha soddisfatto i requisiti richiesti dalla legge e dovrà quindi risarcirla del disagio subìto.
 
 
 
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