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In materia di notificazioni..
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Lettera 
30 gennaio 2010 0:00
 
Gentile Aduc... mi sono stati notificati dai messi comunali più di 5 anni fà, 2 atti di cui 1 amministrativo ed un altro tributario... mi furono notificati ai sensi dell'art 143 del cpc e l'altro ai sensi dell'art 60 del dpr 600 o 602 del 1973 (credo)... se non che il giorno stesso del loro deposito al comune per un caso fortuito, entrai a conoscenza dei 2 atti, mi feci dare le copie depositate, e mi feci fare 2 copie conformi stesso dal comune, dalle copie conforme si evince ovviamente la data e che sono stato io a richiederle... la domande sono queste... la data di effettiva notifica è quella in cui materialmente mi sono state date o comunque e alla scadenza dei 20 giorni per il 143 e 8 giorni per l'art 60? quindi i termini per notificarmi le cartelle esattoriali per non aver pagato gli atti, sono 5 anni dalla data del 20 e l'ottavo giorno, o decorrono dal giorno che mi sono state date di fatto? Se i termini di 5 anni per la notificazione delle cartelle esattoriali decorrono dal giorno in cui mi sono state di fatto consegnate, ma mi sono state date prima della scadenza di 8 o di 20 giorni DEL 5 ANNO SUCCESSIVO (quindi ancora nei termini se prendiamo la data di notifica presunta, quella all'ottavo e quella al ventesimo), un eventuale ricorso-opposizione per prescrizione delle cartelle potrebbe trovare ragione di essere ammesso? In tale caso di annullamento per prescrizione delle cartelle esattoriali, vi sarebbe una responsabilità contabile da parte dei messi notificatori, per non aver appuntato sulla relata di notifica da inviare agli enti impositori, la data di effettiva consegna dell'atto?? perchè comunque dalle cartelle si desume che secondo l'ente impositore gli atti sono stati notificati al ventesimo e all'ottavo giorno dal deposito... aspetto vostre risposte,....cortesemente rispettando i punti....cordialmente
Luigi, da Villaricca (NA)

Risposta:
la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. si intende effettuata nella data del ritiro effettivo qualora esso avvenga prima del ventesimo giorno. Ovvero nel ventesimo giorno in caso di ritiro successivo al ventesimo giorno stesso. Stesso discorso per l'ottavo. Ne consegue che se lei ha ritirato gli atti tempestivamente, e' quella la data da considerarsi per la notifica.
 
 
 
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