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iscrizioni ipotecarie Equitalia
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Lettera 
19 aprile 2014 0:00
 
Buongiorno. Ho ricevuto una"comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria" da Equitalia per 28.000 €. Mi sono recato di persona nei loro uffici e mi hanno detto di compilare il form del "servizio contribuenti" sul sito. Mi sono attivato, perchè ritengo che la comunicazione sia da considerare nulla perchè in data 05/02/2014 avevo fatto richiesta di sospensione esecutiva su uno degli avvisi di addebito che INPS mi ha fatto e che è integrato nel calcolo dei 28.000 su cui attivare ipoteca sulla mia prima (ed unica) casa. In base alla legge 228/2012 art.539, Equitalia NON PUO' attivare ipoteche su crediti soggetti a valutazione sospensiva sulla base della 228/2012. Inoltre il prospetto di calcolo contiene errori evidenti nel conteggio degli interessi di mora applicati da Equitalia. Il punto è che dal sito mi giungono risposte senza senso che mi dicono che non ho allegato copia della carta d'identità ( cosa che non è richiesta, ma che con il secondo tentativo ho inviato)che manca il codice fiscale ( esso è elemento obbligatorio del form, per cui non se ne può fare a meno) che manca la sottoscrizione (altra cosa che ho integrato nel secondo invio ma che nelle istruzioni non era richiesta)...Insomma dopo il secondo invio mi sono ancora state contestate le stesse mancanze. Ora chiedo, se possibile, cosa mi consigliate di fare? Sono corretti i ragionamenti fatti sulla 228/2012? Vi risulta che il servizio contribuenti Equitalia operi come "muro di gomma" verso i contribuenti, adducendo difetti nella domanda che non vi sono? Grazie. Sergio. PS: se vi servissero documenti precisi ve li farò avere...
Sergio, da Cernusco S/n (MI)

Risposta:
se ha fatto istanza presso Equitalia di sospensione della riscossione, e l'ente creditore (Inps) non ha ancora risposto nel merito della sua istanza (ha 220 giorni per farlo), la riscossione rimane sospesa. Solo dopo che l'ente creditore ha risposto nel merito e trasmesso il risultato a lei e a Equitalia, quest'ultima puo' riprendere la riscossione.
A nostro avviso, Equitalia non ha il potere di analizzare la sua istanza, potere che invece ha solo l'ente creditore. Equitalia non puo' rigettare quindi la sua istanza, anche se manca della documentazione. E' pur vero che, nel caso si tratti di istanza non sottoscritta o priva di qualsiasi documentazione, Equitalia puo' quantomeno invitarla ad integrare per evitare di trasmettere all'ente creditore un'istanza incompleta. Ma appunto, a nostro avviso, puo' solo invitare ad integrare, ma non rigettare l'istanza.
Per questo motivo, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di diffida ad Equitalia:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Non sappiamo se l'atto da lei ricevuto sia o meno impugnabile. Se non lo è, ove procedessero con l'iscrizione dell'ipoteca, potrà opporsi agli atti esecutivi facendo valere la legge 228, se non è stata rispettata la sospensione della riscossione.
 
 
 
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