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Estra
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Lettera 
18 novembre 2022 0:00
 
* (Replica di Estra) In seguito alla lettura dei Vs articoli ho inviato al mio fornitore (ESTRA) una raccomandata A/R ed un'email in cui li ho diffidati a procedere alla modifica unilaterale di contratto che mi era stata comunicata a Luglio con effetto 1 Novembre.
Nonostante la mia lettera nella mia area personale ho verificato che il contratto mi è stato modificato come da loro indicato nella modifica unilaterale.
Ritengo di far parte del "caso 1", il contratto passa da costo della materia prima indicato da ARERA + sconto di 0,01 €/Smc, ad un costo pari all'indice "ICIS PSV Day-Ahead" (in entrambi i casi mi riferisco esclusivamente alla componente di costo materia prima).
Ho esaminato la documentazione, e l'unico dubbio rimasto è relativo a questo passaggio del "DL aiuti bis" :
"Sempre fino al 30 aprile 2023 (comma 2) definisce “inefficaci” i preavvisi comunicati per queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate."
Passaggio citato anche nel Vs articolo
Cosa si intende per "perfezionato"? In particolare, qual è il riferimento temporale?
L'email del fornitore è del 19/07/2022.
Nel contratto, articolo "Variazioni delle specifiche tecniche e delle condizioni del contratto" si legge "le modificazioni saranno applicate a partire dall’inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello in cui il Fornitore le avrà comunicate al Cliente in forma scritta. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore."
In conclusione, alla data delle mia raccomandata del 22/10/2022, la modifica può considerarsi "perfezionata" e quindi rientra nell'eccezione indicata dalla norma?
Andrea, dalla provincia di PO

Risposta:
a nostro avviso, per "perfezionato" si intende l'accettazione (tacita o meno) del consumatore. Nel caso che ci riporta, in realtà non si è perfezionato alcunché. E comunque, anche se non avesse scritto niente, la variazione si sarebbe perfezionata solo "al quarto mese" dopo la comunicazione scritta. Se la comunicazione è del luglio 2022, il perfezionamento (se lei non l'avesse rigettato) sarebbe avvenuto a novembre, ben dopo l'entrata in vigore della norma.
Ricapitolando, lei ha diritto a contestare la modifica unilaterale. Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora
In caso di risposta negativa o se non arriva risposta entro 40 giorni, qui come presentare istanza di conciliazione presso l'Autorita' dell'energia Arera

* Replica di Estra:
Buongiorno,
in relazione all'articolo del 24.11.2022 apparso sul vostro sito (vedi allegato), ci teniamo a informarvi che Estra Energie non ha mai proceduto, nè negli anni passati, nè nell'anno in corso, a modificare unilateralmente le offerte economiche sottoscritte dai propri clienti in corso di vigenza. Estra Energie, infatti, nonostante la grave crisi energetica ha sempre continuato ad applicare e rispettare fino alla relativa scadenza le condizioni di prezzo sottoscritte da tutti i propri clienti. 
Ciò precisato, la comunicazione ricevuta dal cliente e citata nell’articolo riguarda, invece, il rinnovo delle condizioni economiche alla relativa scadenza contrattualmente prevista. 
In tal senso, i rinnovi comunicati ai nostri clienti producono effetti alla scadenza dell'Offerta sottoscritta (della durata di 12 mesi) e non nel corso di validità della stessa; pertanto essi non coincidono tecnicamente con le modifiche unilaterali citate dal decreto.
Il Decreto Aiuti Bis 115/2022 è stato infatti pensato allo scopo di evitare che condizioni economiche a tempo determinato previste in contratti per la fornitura di energia elettrica e gas naturale non scadute, e quindi nel periodo di regolare vigenza, possano essere oggetto, prima della loro scadenza, di modifiche unilaterali relative alla definizione del prezzo, senza garanzie per i clienti. 
Al contrario Estra Energie non ha mai attuato pratiche commerciali di questo tipo, inviando i rinnovi delle condizioni economiche di fornitura in corrispondenza della loro naturale scadenza, previa apposita comunicazione con un ampio termine di preavviso e modalità chiare e trasparenti, nel rispetto delle tutele previste dal Codice di Condotta Commerciale. 
In linea con la nostra politica di attenzione alla clientela, invitiamo il cliente, che non è identificabile dalla segnalazione, a prendere contatto con i nostri uffici in modo da potergli  fornire ogni migliore spiegazione.
Vi preghiamo, in ottemperanza a quando disposto dall'art. 42 della Legge 416/1981, di riportare, entro due giorni, la nostra precisazione sul vostro sito. Grazie
Cordialmente. 
Saura Saccenti
Resp. Sostenibilità, Relazioni Istituzionali e Ufficio Stampa
 
 
 
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