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Distacco Gas per uso domestico
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Lettera 
6 marzo 2013 0:00
 
Nel 2009 mi arrivò una bolletta da parte dell'allora ITALCOGIM di € 1868,68. Detta bolletta era riferita a tre anni antecedenti di mancate letture ed era stata calcolata tutta sulle tariffe in corso in quel mese di emissione.
Contestai detta fattura in quanto, a mio parere, la differenza doveva essere spalmata sui costi degli anni precedenti fino alla data di emissione.
Ne è seguita un lungo scambio di corrispondenza fino a quando, nonostante abbia onorato tutte le successive fatture, mi fu chiusa l'utenza. Non senza preavviso al quale risposi che, avendo mia moglie convalescente a seguito di infarto, gli intimavo dal desistere da tale minaccia.
Ci fu il distacco da parte della sopravvenuta GDF Suez, e nonostante questo, onorai anche l'ultima fattura.
Contestai la somma della fattura in "contestazione" e riproposi un mio calcolo (anche se approssimativo) in cui risultava una differenza di circa 600 € da loro richiesti arbitrariamente in più.
Inutile dire che a distanza di mesi non ho avuto alcuna risposta. Ora ho deciso di fare ricorso al Giudice di Pace.(avrei dovuto farlo prima).
Altro quesito, sempre inerente a questo, è il seguente:
La rete di distribuzione è di proprietà dell'attuale GDF Suez, succeduta a Italcogim. Ho fatto richiesta ad altro operatore, a nome di mia moglie, per un nuovo allaccio ma mi hanno risposto che l'allaccio deve essere fatto dall'attuale detentore della rete di distribuzione per poi passare a loro.
Se mia moglie chiede l'allaccio a suo nome, può la GDF Suez rifiutare l'allaccio?
Premetto che sono in comunione dei beni e la casa è intestata a mia moglie.
Ringraziandovi per la cortesia e pazienza accordatami porgo
Distinti saluti
Antonio, da Sora (FR)

Risposta:
sua moglie puo' richiedere l'allaccio di una nuova utenza e ha diritto a vedere liberato il contatore per il nuovo venditore. Ma lei rimane debitore nei confronti del distributore GDF Suez e in quel senso potra' essere chiamato a risponderne.
Per il futuro e' consigliabile onorare le bollette in scadenza anche se sottoposte ad una contestazione formale dei consumi, salvo chiedere il rimborso dell'eccedenza con spese e eventuali danni in sede giudiziaria.
 
 
 
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