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Compravendita - Revisione caldaia
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Lettera 
20 marzo 2010 0:00
 
Buongiorno,
Vorrei chiedere il Vs aiuto su una problematica legata all'acquisto immobiliare da me intrapreso.
Sicurezza caldaia: La persona che mi vende l'immobile non abita nell'appartamento già dal 2007. Quindi mi consegna una caldaia con ultima revisione effettuata nel 2007 e scaduta ottobre 2009. Visto che ad oggi non vi è alcuna fornitura di metano, non possono fare alcuna nuova revisione fino a quando noi accenderemo un nuovo contratto di fornitura gas. Esiste qualche normativa che imponga alla parte venditrice di consegnare una caldaia avente una revisione non scaduta?
Grazie e saluti.
Sergio, da Milano

Risposta:
le norme sono quelle sulla certificazione degli impianti, che pero' hanno subito modifiche e "riadattamenti". Quel che e' certo e' che a lei dev'essere consegnata la documentazione inerente la caldaia e le varie manutenzioni (libretto) e che per le mancate manutenzioni (e autocertificazioni) risponde il venditore. E' bene pero' che cio' sia fatto rilevare sul contratto, cosi' come l'eventuale mancanza della documentazione o della dichiarazione di conformita'. Ovvio che il SUO obbligo di manutenzione scatta dopo il rogito e successiva riattivazione della caldaia.
Sugli obblighi di produzione e consegna della documentazione veda qui:
http://sosonline.aduc.it/scheda/acquisto+immobile+verifiche+preventive_15742.php
Sugli obblighi di manutenzione delle caldaie:
http://sosonline.aduc.it/scheda/revisione+caldaie+vecchie+nuove+regole_12003.php
 
 
 
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