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Bollo Auto
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Lettera 
30 novembre 2012 0:00
 
Il 19 gennaio 2011 mi viene notificato un avviso d'accertamento per bollo auto non pagato anno 2007, depositato alle Poste dalla Regione Molise il 27/12/2010. Ho provveduto a presentare il ricorso per autotutela alla Regione il 27/01/2011 che è stato rigettato perché secondo l'ente l'avviso d'accertamento è stato notificato nei termini utili per interrompere la prescrizione. L'01/10/2012 mi viene notificata l'ingiunzione di pagamento (bollo e sanzioni maggiorate).
Come debbo comportarmi: fare il ricorso alla CTP di Campobasso impugnando l'ingiunzione di pagamento o pagare senza rimetterci altri soldi, visto che sempre in questo sito ho letto che per un caso analogo la CTP di Campobasso si è pronunciata contro la ricorrente?
Italia, da Campobasso (CB)

Risposta:
il termine di prescrizione del bollo auto cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l. 2/1986): quindi la notifica, ai fini della interruzione della prescrizione, era tempestiva.
Essa infatti si perfeziona:
- per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, nel momento in cui l'atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;
- per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, conta la data di ricezione (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure la data in cui si compie la giacenza presso la casa comunale o l'ufficio postale, stante la corretta notifica dei relativi avvisi.
 
 
 
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