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Art 187 codice della strada
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Lettera 
4 dicembre 2009 0:00
 
salve devo sottoporvi due questioni concatenanti
1) a seguito di incidente stradale mi è stato emesso un decreto penale di condanna art 459 c.p.p. imputandomi del reato di cui all'art 187, co.1 e 1bis del codice della strada con l'accusa di essermi messa alla guida della mia macchina in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti e psicotrope. il punto è questo quando io ho causato l'incidente ero perfettamente lucida appena sveglia e le sostanze che mi hanno trovato nell'urina risalivano a più giorni addietro. si sa che nelle urine rimane di più che nella testa quindi l'accusa non tiene come si puo' dimostrare questo? ci sono delle tabelle su cui stabilire quando la sostanza è stata assunta? e come impugnare tale decreto su che basi? mi pare assurdo che la legge si fermi ad assente e presente sulla rilevazione della droga e non è giusto che si paghi per l'assunzione antecedente, e già bella che smaltita, e non del momento.convenite pure voi che la cosa è alquanto strana e necessaria di chiarimenti? faccio presente che altresi' l'analisi del pronto soccorso hanno dato esito positivo e quelle dell'ospedale negativo.
2)la patente mi è stata sospesa dal prefetto ad ottobre 2008 per sei mesi a seguito della quale ho fatto le analisi che hanno dato esito negativo la patente mi è stata ridata per altri sei mesi ho rifatto le analisi e me l'hanno ridata per un anno. ora il decreto del tribunale mi condanna alla pena di 4.920 di ammenda pena sospesa e applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno. sono due cose distinte o valgono i sei mesi gia' fatti?
grazie e qualsiasi consiglio in merito è ben accetto anche perchè credo interessa a tanti....
Sabrina, da Alatri (FR)

Risposta:
1) se lei è sicura di quanto afferma può opporre il decreto penale e contestare le risultanze e la metodica della analisi delle urina portando a propria volta una perizia che attesti i dati che lei richiama. Se poi vi sono contraddizioni tra più elaborati a maggiore ragione si consiglia l'opposizione.
2) la misura accessoria di sei mesi non va computata a parte, ma deve rientrare nel contesto già scontato. Il giudice infatti non sa mai per quanto tempo il prefetto abbia sospeso la patente e, dunque, infligge a propria volta una sanzione accessoria, che, ribadisco, va ricompresa nel periodo già scontato.
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Ha risposto Carlo Alberto Zaina: http://www.aduc.it/info/zaina.php
 
 
 
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