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Acquisto cucina non consegnata ancora
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Lettera 
3 febbraio 2011 0:00
 
Salve mia suocera ha acquistato una cucina e divano dalla ditta AIAZZONE ad aprile 2010 con finanziamento in tre anni, il quale regolarmente iniziato e
regolarmente paghiamo le rate, con consegna a settembre, ma ad oggi non ancora
consegnata in quanto la ditta aiazzone ha affittato il ramo di azienda alla pammedia altra ditta che si è fatta carico di consegnare la cucina e il divano ma a tutto oggi non abbiamo ricevuto nessuno di queste cose e siamo costretti a cucinare con fornelli da campeggio e lavare le stoviglie in giardino, conservare il poco cibo nei sacchetti e ricorrere spesso alla rosticceria per potersi concedere un pasto decente. Adesso dopo aver richiesto spiegazione sono state portate varie scuse del tipo la ditta ancora non consegna, poi la ditta non serve più il marchio aiazzone, poi dovete cambiare modello di cucina tutte scuse che si protraggono nel tempo ma che non risolvono mai il problema causandoci notevoli disagi. Volevamo sapere cosa possiamo fare e come comportarci perché non possiamo più sostenere una cosa simile visto che non abbiamo così tanti soldi per poter permetterci di acquistare un'altra cucina visto anche che una famiglia fa il sacrificio di pagare il finanziamento e non possiamo neanche sospendere perché risulteremmo cattivi pagatori. Rimango in attesa di una vostra risposta e a disposizione per ulteriori chiarimenti grazie ancora distinti saluti Raffaele.
PS: Se necessario siamo disposti a recarci presso i vostri uffici per maggiori informazioni.
Raffaele, da Signa (FI)

Risposta:
E' bene chiarire che in questi casi non e' cosi' automatica come si crede la possibilita' di smettere di pagare le rate, soprattutto quando si ritiene, agendo cosi', di "sollecitare" il venditore (pensiero del tutto errato, considerando che il venditore e' gia' stato totalmente pagato). Tuttavia, il d.lgs. 141/2010 ha introdotto la possibilita' di ottenere l'"annullamento" del contratto di finanziamento quando il venditore del bene o servizio del contratto di acquisto collegato si rende gravemente inadempiente e la sua inadempienza continua anche dopo sollecito formale (messa in mora). L'inadempimento grave e' genericamente disciplinato dal codice civile (art.1455), e si puo' identificare, tipicamente, con la mancata o incompleta consegna del bene (o resa del servizio).
Ovvio che l'annullamento del contratto di finanziamento ha senso se il consumatore intende arrivare anche all'annullamento del contratto di acquisto. Quindi la cosa migliore sarebbe l'invio al venditore di una diffida ad adempiere per raccomandata a/r, dettando un termine non inferiore ai 15 giorni per adempiere con minaccia, in difetto, di ritenere il contratto risolto (ai sensi dell'art.1454 codice civile). Successivamente, in caso di mancata risposta, il consumatore potra' tentare di ottenere l'annullamento del contratto di finanziamento collegato con rimborso delle rate gia' pagate, facendo presente al finanziatore l'inadempienza del venditore e il suo protrarsi dopo l'invio della diffida (dopo i 15 gg intimati, per la precisione). Non e' escluso che la vicenda finisca davanti ad un giudice, anche quella relativa alla sorte del contratto di acquisto, che solo in teoria dovrebbe risolversi "automaticamente" come quello di finanziamento. Molto dipende, comprensibilmente, da come reagiscono venditore e finanziatore.
Qui un articolo di approfondimento:
http://www.aduc.it/articolo/contratti+finanziamento+collegati+nuova+disciplina_18185.php
 
 
 
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