testata ADUC
Senza Titolo
Scarica e stampa il PDF
Lettera 
17 aprile 2002 0:00
 
17 Apr 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Cara Aduc, sono in un ginepraio con il calcolo degli arretrati ICI a seguito dell'attribuzione di rendita definitiva.
Una mia conoscente ha sempre pagato la presunta. Il catasto non le ha mai comunicato la definitiva. Dopo che il Comune con una scadenza più o meno settimanale le ha inviato avvisi di liquidazione dal 94 ad oggi si è mossa per sapere qualche cosa sulla sua rendita.
In catasto ha scoperto che la sua parte di casa (una bifamiliare) non era mai nemmeno stata trattata dall'ufficio. Gli avvisi riguardavano la bifamiliare accanto che era stata venduta a terzi già nel 1990. Questi terzi avevano fatto nel 93 una variazione e quei dati sono stati inviati al Comune dal Catsto... Che bella Italia... come se il COMUNE non sapesse che un cittadino varia la propria abitazione quando presenta un progetto... Ha presentato quindi una istanza in Comune per bloccare gli avvisi e una in Catasto per avere la trattazione della pratica (presentata nel 1986!!). Ha ottenuto il l'annullamento di questi avvisi che riguardano la casa della vicina ed ora ha la rendita definitiva, ovviamente ben più altra di quella che è stata utilizzata come presunta. Non si può certo dire però che sia esagerata rispetto all'immobile, quindi non la si può contestare, non era di certo invece congrua quella definitiva, ma la mia conoscente non sa la differenza tra A/02 e a A/07... In base alla Legge 347/200 art.74, sarà davvero tenuta a pagare la differenza dal 1994? Lei la rendita l'ha avuta solo oggi nel 2002 a seguito di una SUA richiesta. Facendo proprio i conti della serva viene una differenza più che discreta... spero di aver capito male questo articolo!!!
Grazie per la cortese attenzione.

Risposta:
e' dal '95 che puo' esserle richiesto il pagamento, non dal '94, relativamente al quale e' possibile opporre la prescrizione.
La differenza e' dovuta, a meno che la rendita definitiva non venga opposta, nel qual caso (se l'opposizione venisse accolta) le differenze dovrebbero essere rideterminate a seconda della classe attribuita.
Quello che in teoria potrebbe contestare sono sanzioni ed interessi. Tuttavia, essendovi stata notifica ufficiale, sarebbero da pagare anch'essi: solo se fosse mancata la notifica della rendita (ad esempio, se fosse stata meramente affissa all'albo comunale) sarebbe legittima la contestazione di dette sanzioni e spese.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS