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Lettera 
17 aprile 2002 0:00
 
17 Apr 2002
Oggetto: informazione
Spett.le Ass. diritti consum.
gentilmente riuscireste a darmi delle coordinate per fare opposizione al giudice di pace per una violazione per alta velocità per un 11% in più rilevata dalla polizia municipale? Limite 90 velocità della strada è 90; secondo la Polizia Municipale percorrevo a 107 Kmh.
Dal loro avviso pervenutomi al mio domicilio la velocità è stata rilevata con apparecchiatura Traffipax Speedophot. Non ho altri elementi per stabilire se trattasi di Autovelox o Laser e la mancanza di contestazione da parte della Polizia Munic. nei miei confronti è dovuta ad eccessiva velocità del veicolo e reso impossibile fermarmi per motivi di sicurezza.
Ho chiesto tramite fax per ben tre volte la documentazione fotografica e con mio documento da loro richiesto in risposta al I° fax asserendo che tra l'altro non potevano darmi la descrizione dell'apparecchiatura.
I motivi dell'opposizione sono i seguenti:
Non mi hanno fermato ad un seconda loro postazione.
Non mi documentano con quale apparecchiatura hanno rilevato l'infrazione giacchè una sentenza ha dimostrato che almeno con il laser può essere suscettibile di obiezione per motivi tecnici dell'apparecchiatura stessa.
Documentazione fotografica non pervenutami.
Mi pare di ravvisare oltre ad un abuso di potere da parte delle autorità una frode nei confronti degli utenti della strada per non avere la dimostrabilità completa di ciò che è accaduto.
Cordiali saluti,

Risposta:
la foto andrebbe veramente ritirata direttamente al Comando.
Ad ogni modo, si desume sia un apparecchio che consente il rilievo immediato (e non e' un laser perche' non ci sarebbe una foto, ma uno stampato).
Di conseguenza, e' possibile presentare opposizione in giudizio, contestando la mancanza del fermo immediato e comunque anche il fatto che non sia stato messo in condizione di tutelarsi adeguatamente, omettendo loro di fornirle informazioni invece necessarie.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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