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Lettera 
17 aprile 2002 0:00
 
17 Apr 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............ciao, arrivo subito al dunque.
Ho ricevuto una multa in data 15/4/02 per un'infrazione datata 24/02/02 sulla Milano-Meda, superavo il limite di 56,5 km all'ora (126,5 con limite 70).
La domanda, visto che la pattuglia non mi ha fermato pur essendo le 12,19 di domenica pomeriggio e su quella strada c'eravamo solo io e loro, è la seguente: posso fare ricorso, se si quante possibilità ho di vincerlo, devo pagare la ammenda anche se faccio ricorso o devo aspettare l'esito del ricorso?
E poi ancora mi è stato chiesto di presentarmi al piu' vicino commissariato di polizia e presentare la mia patente, a che scopo??? C'era scritto per dare i dati "in visione" al prefetto, c'è il rischio me la sospendano??
Sono preoccupato e molto arrabbiato, quella strada ha tratti simili a quelli autostradali, non puo' avere un limite cosi basso.
Se la percorri a 70 km/h saresti di intralcio alla circolazione.
GRAZIE E CIAO,
Antonio

Risposta:
gli unici a non rischiare la sospensione della patente sono coloro che possono dichiarare al Comando di non ricordare chi fosse alla guida. Di conseguenza, o rinuncia all'opposizione al verbale, oppure ricorre contestando genericamente il mancato fermo, in quanto mero proprietario del mezzo ed effettivo ricevente della notifica.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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