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Lettera 
16 aprile 2002 0:00
 
16 Apr 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Ho ricevuto una contravvenzione per violazione dell'art.142/8. Vorrei sapere se esiste un autovelox Mod.140/C2 e se è obbligatorio inserire la direzione di marcia in caso di contravvenzione accertata in autostrada. Se i due quesiti sopra esposti fossero sbagliati, nel senso, modello autovelox inesistente e direzione di marcia non specificata, può esserci nel verbale un vizio di forma tale da renderlo nullo? Grazie e distinti saluti.

Risposta:
si', esiste e consente il rilievo immediato, pertanto di fatto sarebbe possibile effettuare la contestazione al momento del fatto.
In realta', non e' che debba essere necessario, formalmente, indicare la direzione di marcia, ma il punto deve in qualche modo essere certo ed identificabile. Se non lo fosse, sarebbe possibile contestare -anche se la portata effettiva del vizio e dunque l'annullabilita' o la semplice riemissibilita' del verbale deve essere determinata dal giudice.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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