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Lettera 
5 aprile 2002 0:00
 
5 Apr 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Gentili signori,
ho ricevuto un multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox senza fotografia e senza contestazione immediata, ho ricevuto il verbale a mezzo raccomandata, nel verbale per giustificare la mancanza dell'immediata contestazione i verbalizzanti hanno scritto:
" La violazione non è stata contestata immediatamente in quanto l'accertamento è stato effettuato con apparecchiature di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito successivamente al passaggio del veicolo oggetto del rilievo ormai distante dal punto dell'accertamento, comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, mentre gli Agenti accertatori erano impegnati al controllo dell'apparecchiatura di rilevamento ai fini di una corretta funzionalità "
Credo che sia tutto da dimostrare quando da loro citato, in ogni caso dato queste premesse quante probabilità ho di vincere un ricorso? E quali motivazioni potrei inserire nel ricorso? Io ne avrei parecchie ma se c'è ne già qualcuna "provata e vincente" mi piacerebbe saperlo...
Grazie e arrivederci.

Risposta:
con il motore interno di ricerca puo' leggere se ci fossero delle sentenze utili; oppure prendere visione del sito www.difensore.it.
Ad ogni modo, il mancato fermo, puo' essere motivo di ricorso, ma sara' il giudice a valutare sulla ammissibilita', tenendo presente anche le motivazioni degli agenti.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Cordiali Saluti,
 
 
 
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