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Lettera 
22 marzo 2002 0:00
 
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Gentile Associazione ho ricevuto dal Comune di Lombardore (TO) la suddetta multa P.V DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE AL C.D.S. N. 100/02
Addi' 28/02/02 ORE 9,33 in Lombardore, Via ….. 32, il sottoscritto S.M. sott.le di Polizia Municipale, ha accertato che il conducente del veicolo Audi A4 targato ……. Condotto dal
Signor ………… Locatari/proprietario Sig. F.D., nato il ..., a Torino, residente in Chivasso (TO), Via ...., obbligato in solido a norma della legge 24.11.81 n. 689; "Ha violato la norma del codice della strada di cui all'art.42 comma 8 in quanto transitava in detta via, fuori dal centro abitato, con velocita' pari a 70 Km/h, in direzione di Rivarolo, tenedo una velocita' (al netto della tolleranza del 5% con un minimo di detrazione di 5 km/h) di 86 km/h superando di 16 km/h il limite consentito. L'infrazione non e' stata contestata al trasgressore in quanto l'apparecchiatura utilizzata, determinando l'illecito solo dopo che il veicolo e' transitato davanti all'apparecchiatura e di conseguenza davanti all'accertatore addetto alla stessa, e pertanto ormai distante dal posto di accertamento, non consente, come nel caso, (unico agente in servizio ed in organico), di fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari.' Questa e' in sintesi la dicitura della contestazione, a cui segue l'importo da pagare, e le possibilita' di fare ricorso. Le mie domande sono queste: L'infrazione che mi e' stata contestata, tramite raccomandata e' corretta secondo le nuove norme del codice della strada (La misurazione e' stata fatta con un apparecchiatura elettronica modello autovelox 104 C/2 con stampante video UP-1 Videosystem' Omologazione D.M. n. 418 del 15/01/91, n. 2483 del 10/11/93 e n. 1012 del 25/2/97. Soc. produttrice SODI Scientifica S.p.a.. di Settinello di Calenzano (FI). Apparecchiatura regolarmente verificata dall'accertatore prima dell'effettuazione del servizio) devo pagarla o posso fare ricorso?
Nel caso potessi fare ricorso potreste, cortesemente fornirmi un documento precompilato, spiegandomi poi tutto cio' che devo fare? Se invece non avessi possibilita' di spuntarla o fosse troppo rischioso fare ricorso, poiche' le speranze sono basse se non nulle, sulla mia patente verrebbe segnato qualcosa, tenuto conto che il conducente non e' stato fermato?

Risposta:
I rischi per la sospensione patente ci sono in caso si superino i 40 km/h. Di per se', la mancanza del fermo immediato risulta essere contestabile, in quanto l'apparecchio lo avrebbe consentito e di conseguenza la scelta di non provvedervi risulterebbe rientrare in una certa volontarieta' -e dunque di un certo tipo di gestione- da parte degli agenti. Non c'e' pero' nessuna garanzia in merito all'accoglibilita' ed il ricorso rischia di essere rigettato, ma anche di venire accolto.
Cliccando qui puo' reperire una facsimile per il ricorso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice. Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'.
Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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