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Lettera 
12 marzo 2002 0:00
 
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - cara ADUC, complimenti! Vi ho "scoperto" da poco e cosi' avrei bisogno di una risposta rapidissima. Infatti tra 10gg.. scade il periodo nel quale posso fare ricorso al Giu.di Pace. i Fatti: per mia trascuratezza, o altro, ho stipulato cinque anni orsono, una polizza a protezione di furto nella mia abitazione di durata decennale, credendo invece di rinnovare, ogni anno, una polizza annuale.
Lo scorso anno ho trasferito gli oggetti di valore che avevo in casa in una cassetta di sicurezza. Volendo recedere dall'assicurazione, ho dovuto constatare di essere obbligato ad altri cinque rate annuali, con scadenza il 30/01 di ogni anno. Per problemi della compagnia, sulla rata in scadenza il 30/01/01, non e' stata effettuata dall'Agenzia creditrice, pur cessando l'assicurazione di prestare garanzie dopo il 15/02/01, nessuna richiesta di pagamento della quota in scadenza.
Questo fino al 20/10/01, quando dall'Agenzia arriva richiesta di pagamento immediato entro 15gg.. Credendo che le rate dovute alle Ass in scadenza, e che cessano di prestare garanzie dopo 15gg. dal mancato pagamento, si prescrivano in sei mesi, e non in 12 come le altre, non ho pagato.
Consigliato, tra l'altro da un sito Web. Ora ho ricevuto una ingiunzione di pagamento di un Giudice di Pace, evidentemente sollecitato "pro domo sua" dall'avv. dell'Assicurazione. Come dicevo ho dieci giorni per ricorrere o pagare.
Esiste una norma o una sentenza che impedisca all'Ass. di incassare un premio a fronte di una garanzia non prestata? Esiste davvero il termine di sei mesi per la prescrizione? Grazie e scusate l'urgenza! Spero in voi.

Risposta:
Secondo l'art. 1901 c.c., in caso fosse omesso il pagamento del premio entro 15gg. dalla scadenza, il contratto si intende risolto se l'assicuratore non interviene agendo fattivamente per la riscossione, entro 6 mesi dal giorno di scadenza della polizza.
Questo, pero', non vuol dire che il premio dell'annualita' in corso non sia dovuto, poiche' il medesimo articolo specifica chiaramente come il premio sia comunque dovuto. Cio' che non e' ulteriormente proponibile, e' la pretesa di proseguire il rapporto contrattuale. Di conseguenza, se realmente non avesse ricevuto alcun sollecito, potra' legittimamente contestare la richiesta tardiva di adempimento contrattuale, opponendovisi ai sensi di quanto disposto nell'articolo citato, ma non potra' opporsi alla richiesta di pagamento del premio dell'anno in corso.
 
 
 
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