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Lettera 
25 febbraio 2002 0:00
 
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - in data 19/11/2001 sono stato multato perche' andavo a 68, 95 Km/h quando il limite era di 50km/h l'apparecchiatura utilizzata era un velomatic 512 (103b) omol. 2961 del 27/11/89 E N.3117 del 14/01/94. La multa mi e' stata contestata a mezzo posta il 23/02/02. La causa per la mancata contestazione e' la seguente: gli agenti accertatori presenti sul posto, non hanno potuto contestare immediatamente la violazione perche' l'apparecchio consente di determinare l'illecito successivamente, ovvero dopo che il veicolo si e' allontanato dal posto di accertamento. gli accertatori: "firma di due vigili" facendo qualche ricerca ho realizzato che il modello di autovelox 512 consente di accertare la violazine al momento dell'infrazione, ma non ho certezza che sia cosi' perche' non riesco a procurarmi il manuale tecnico di questo autovelox. E' possbile fare ricorso chiedendo di non pagare la multa?
Che possibilita' reali ci sono di spuntarla? Faccio quella strada ogni giorno e questa e' la seconda multa che mi arriva.

Risposta:
Il ricorso, di per se', non libera dal pagamento, e non si e' certi che il giudice lo accogliera'.
Infatti, il giudice valutera' sulle prove eventualmente addotte, ma anche tenendo conto di quanto affermato dagli agenti.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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