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Lettera 
29 gennaio 2002 0:00
 
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - ho ricevuto una multa dalla polizia municipale del mio comune di residenza (32 euro + spese) perche' "conducente del veicolo durante la guida faceva uso di un apparecchio radiotelefonico"; la constatazione immediata non e' avvenuta perche' "gli agenti accertatori transitavano con auto di servizio in direzione opposta, pertanto nell'impossibilita' di essere fermato in tempi utili e modi regolamentari". Io credo che si siano presi una cantonata in quanto utilizzo sempre un'auricolare. Ritengo anche che in questi casi sia necessario fermare il conducente per constatare l'infrazione e non incrociarlo in auto...
Vorrei sapere se c'e' un regolamento a cui fare riferimento e quindi se presentare ricorso al prefetto. Attendo vostro riscontro. Complimenti per il servizio.

Risposta:
Per presentare ricorso e avere qualche probabilita' di successo, occorrerebbe dimostrare -in maniera certa ed inconfutabile- di non avere commesso l'infrazione: altrimenti, rimane la possibilita' di contestare il mancato fermo, ma (viste le circostanze) e' probabile che in realta' l'opposizione le verrebbe rigettata, legittimando la mancanza del fermo immediato.
Il ricorso e' sempre meglio presentarlo, eventualmente al giudice di pace, le ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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