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Lettera 
20 gennaio 2002 0:00
 
Tipo_form - CONSIGLI
RICHIESTA - Cara ADUC,
ho ricevuto un verbale per eccesso di velocita' di oltre 40 km/h rispetto al limite (117km/h-70km/h). Sulla relazione di notifica allegata al verbale c'e' scritto che Avendo ecceduto di oltre 40 km/h il limite massimo previsto, la s.v. dovra' presentarsi con il modello allegato ad un ufficio di polizia. Questo significa che mi ritireranno la patente? Essendo io un agente di commercio la patente mi serve per lavorare percio' un ritiro mi causerebbe un enorme danno. In piu' ci sono delle cose che vorrei capire meglio con il vostro aiuto, anche in vista di un eventuale ricorso:
-sul verbale, scritto in data 19/12/2001, c'e' scritto che l'infrazione risale al 30/05/2001 ed io l'ho ricevuto il 16/01/2002 dopo piu' di 210 giorni.
-il verbale recita che la rilevazione e' stata effettuata "sulla strada provinciale in localita'_____ comune di prato alla progressiva chilometrica______". Gli spazi sono stati lasciati vuoti alla faccia della precisione.
-sul verbale e' scritto "Non e' stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto il fermo del veicolo, viste le specifiche caratteristiche del tratto di strada interessato avrebbe provocato pericolo per la sicurezza delle persone" ma il fatto e' avvenuto su una strada a due corsie per senso di marcia con aree per sosta e stazioni di servizio su ambo i lati e rotatorie ad ogni incrocio con strade piu' piccole.
Ringraziandovi per il vostro impegno vi porgo distinti saluti.

Risposta:
I punti da lei rilevati sono tutti contestabili (pertanto, potrebbe presentare ricorso al giudice di pace entro 30 gg).
Per cio' che concerne la patente, tuttavia, poiche' l'accoglimento del ricorso non e' comunque certo, occorrerebbe valutare se lei si ricordi chi fosse alla guida del mezzo alla data indicata. Infatti, se non fosse certo di essere stato lei, potrebbe presentare una dichiarazione in tal senso al Comando piu' vicino: mancando la possibilita' di identificare l'effettivo trasgressore, non sarebbe in realta' applicabile la sanzione accessoria.
Per quanto concerne il verbale, puo' contestare il superamento dei 150gg. per la notifica, la mancanza di ulteriori specifiche circa la posizione, nonche' la mancanza -la cui fondatezza dev'essere valutata- del fermo immediato.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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