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Lettera 
11 gennaio 2002 0:00
 
Tipo_Form – CONSIGLI
RICHIESTA - 01.12.2001
Oggetto: Merce in conto vendita
Io sottoscritto (seguono dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico) lascio in conto vendita alla ditta XY lo strumento marca XX di mia proprieta' per il periodo di gg. 120.
Con la presente autorizzo la ditta XY a conservare gratuitamente la merce di cui sopra nel negozio di via XXXX o nelle sedi che la ditta XY riterra' piu' opportune per ottenere lo scopo di vendita.
Allego: fotocopia doc. d'identita' e fotocopia codice fiscale.
Timbro e firma della ditta
Firma del proprietario della merce
Questo e' il contratto di conto vendita che ho sottoscritto in data 01 dicembre 2001con una ditta di strumenti musicali per un importo di L. 1.350.000.
Mi sono recato in data 09.01.2002 presso la sede della ditta chiedendo se c'erano novita' circa gli strumenti oggetto del contratto e il responsabile mi comunicava che gli strumenti erano stati dati in prova ad un suo carissimo amico e che al 90% la vendita era conclusa.
Il primo pensiero che ho avuto e' che lo strumento venga affittato a terzi senza una mia autorizzazione e che, se non si concludesse la vendita, trascorsi i 120gg. ritornerei in possesso di un bene utilizzato per quattro mesi.
A fronte di questa ipotesi difficilmente dimostrabile e' mia facolta' chiedere di prendere visione in ogni momento del mio strumento senza darne preavviso?
Se non fossero in grado di soddisfare tale richiesta in tempi ragionevoli cosa posso fare?
E' lecito affidare in prova ai potenziali acquirenti gli strumenti che vengono messi in conto vendita?
Posso chiedere alla ditta che mi specifichi per iscritto cosa si intende per "sedi ritenute piu' opportune per ottenere lo scopo di vendita"?
Se la "sede ritenuta piu' opportuna per ottenere lo scopo di vendita" coincidesse con un'abitazione privata posso denunciarli per appropriazione indebita?
Se durante i 120 giorni la merce dovesse subire dei danni chi ne dovrebbe rispondere?
Grazie, distinti saluti

Risposta:
In realta', non ci sono norme di legge: e' solo una questione di accordi da stipulare espressamente tra le parti. In assenza di specifiche, sara' comunque possibile mettere in dubbio la legittimita' della prova, in quanto di fatto l'oggetto subirebbe una ulteriore ed indebita svalutazione; rilevando come la concessione in conto vendita non comporti un diritto all'utilizzo, ma consista esclusivamente nell'accordo finalizzato alla messa a disposizione dell'oggetto ai fini di vendita: il venditore si assume l'onere di procurarsi il compratore, promuovendo l'oggetto come crede, ma non puo' alterarlo, usurarlo e comunque consumarlo indebitamente.
Pertanto, potrebbe inoltrare una diffida in tal senso, tramite raccomandata A/R, specificando che si riserva di agire nei loro confronti se l'oggetto dovesse risultare deteriorato, intimando di confermare dove si trovi il pezzo e dunque di renderlo effettivamente disponibile al pubblico.
La difficolta', puo' consistere nel dimostrare le effettive condizioni.
In caso di dubbi, dovra' rivolgersi al giudice di pace.
Il rischio, in questi casi, e' di subire conseguentemente -da parte del rivenditore- la cessazione di ogni supporto alla vendita (perdendo 120gg.: ma in caso d'irregolarita' potrebbe pretendere la risoluzione del contratto medesimo).
 
 
 
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