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Lettera 
11 gennaio 2002 0:00
 
Tipo_Form – CONSIGLI
RICHIESTA - Buongiorno,
In data 12/12/2001 ho ricevuto notifica di un verbale elevato ai sensi dell’articolo 180 comma 8 del C.D.S. (Senza giustificato motivo non ottemperava all’invito di presentarsi agli uffici di polizia). Detto verbale fa riferimento ad un precedente verbale del 11/07/2001 elevato ai sensi dell’articolo 142 comma 9 del C.D.S. (Alla guida di veicolo superava di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita').
Io non mai ricevuto notifica di quest’ultimo verbale, non l’ho mai ricevuto!!!
Volendo inoltrare ricorso al verbale art.180/8 C.D.S., devo addurre come motivazione ‘ESISTENZA DI VALIDO MOTIVO ‘ MANCATA NOTIFICA DEL verbale art.142/9’, oppure mi conviene agire in altro modo?
Vi ringrazio in anticipo e confido in un vostro consiglio, poiche' non ho ricevuto alcun aiuto dagli enti notificatori.

Risposta:
In primo luogo, dovrebbe verificare se sia o meno stato notificato -per avvenuta giacenza- il precedente atto di contravvenzione, controllando alle poste che vi sia stata anche la doppia notifica. In caso cosi' non fosse, e dunque la seconda notifica mancasse, potrebbe tentare una contestazione anche dell'attuale verbale, dimostrando come non si possa applicare la sanzione, mancando il presupposto (il quale, verrebbe meno se risulti ammissibile sostenere la mancanza di notificazione dell'atto precedente). Ma se l'atto preventivo risulta notificato, e vi e' anche la seconda notifica, delle Poste, il verbale risulta valido come se pervenuto. Nel qual caso, la questione e' dubbia. Infatti, in teoria manca la conoscenza della richiesta di esibizione dei documenti, e' vero: ma poiche' in pratica il verbale precedente risulta notificato ed esigibile, anche in assenza del ritiro materiale, se esistono le due notifiche di cui sopra, se ne dovrebbe desumere la legittimita', anche del secondo verbale. Il ricorso puo' essere presentato al giudice di pace (e' un tentativo e -visto l'importo- dovrebbe convenire). L'esito, pero', non e' determinabile.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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