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Lettera 
17 dicembre 2001 0:00
 
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Cara Aduc, vorrei sottoporvi il mio caso in quanto mi sembra significativo.
Il giorno 15 dicembre ho ricevuto tramite raccomandata una contravvenzione per (come riportato sull'accertamento di infrazione) violazione dell'art. 173 comma 3 del codice della strada, con la descrizione: "Conducente che durante la marcia faceva uso di radiotelefono o cuffie sonore". Ora, premesso che e' il comma 2 e non il 3, dell'art. 173 a recitare la trasgressione che io avrei commesso, la cosa interessante e' che l'agente di Polizia Urbana che avrebbe accertato la mia infrazione non mi ha subito fermato e contestato la stessa, interrompendo cosi' il mio eventuale comportamento pericoloso - ragione fondamentale per cui l'agente doveva intervenire - perche', come citato sul verbale, lo stesso agente era "impegnato in altri compiti di istituto".
Ora mi chiedo: Se l'agente era impegnato in altri compiti di istituto come ha fatto ad accorgersi che io usavo il cellulare mentre guidavo? Dato che la presunta infrazione e' avvenuta alle ore 9.00 di mattina in v.le Monza a Milano, zona trafficata a tal punto che normalmente le auto procedono a passo d'uomo, perche' non sono stato fermato cosi' come prevede lo stesso codice della strada all'art.200 comma 1, 2 e 3? Chi puo' stabilire con certezza che sia stato veramente io a commettere l'infrazione e non forse l'automobilista accanto a me o che mi precedeva?
Adesso sono costretto a pagare una contravvenzione per una violazione che forse non ho commesso. Cosa potrei fare, considerando che il ricorso potrebbe anche non essere accettato e quindi oltre che in termini di tempo ma anche in termini di denaro dovrei poi pagare di piu'? Se i termini di questa contravvenzione che ho ricevuto sono giustificati, a questo punto chiunque potrebbe essere accusato di aver commesso una qualsiasi infrazione piu' o meno grave, e quindi obbligato a pagare una somma anche piu' importante di quella che devo sborsare io.
Vi chiedo cortesemente la Vostra opinione e quindi come mi dovrei comportare in questa situazione, precisandomi quali passi dovrei compiere secondo i miei diritti.
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra cortesia e per il servizio che offrite agli utenti.

Risposta:
er presentare un ricorso dovrebbe dimostrare in maniera certa di non essere lei il trasgressore, altrimenti la dichiarazione di un pubblico ufficiale vale sino a prova contraria.
La mancanza di fermo immediato, puo' essere di per se' ammessa, quando oggettivamente risulti ineseguibile la contestazione, a causa delle peculiari circostanze da valutarsi caso per caso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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