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Lettera 
17 dicembre 2001 0:00
 
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Salve, mi e' stata notificata una multa con l'autovelox a casa, volevo sapere se e come posso contestarla, io sapevo che non possono piu mandare delle multe a casa, ma devono essere notificate subito....pero' ci sono dei casi...quali sono?? Vi scrivo quello che c'e' scritto nel verbale alla voce: la violazione non e' stata contestata immediatamente causa: Impossibile la contestazione immediata della violazione in quanto lo strumento di rilevazione consente l'accertamento solo in epoca successiva e dal fatto che l'agente accertatore fosse solo e non puo' accertare e contestare contemporaneamente.
In attesa di un Vostro gradito riscontro Vogliate gradire i piu' cordiali saluti

Risposta:
La notifica a casa deve esserci, anche se ci fosse stato il fermo e dunque la consegna del verbale; la sua informazione circa la illegittimita' della notifica a casa e' errata, infatti non deve essere notificata la foto dell'infrazione, come e' stato ribadito in alcune sentenze.
Il mancato fermo potrebbe essere motivo di ricorso, ma sara' il giudice al quale verra' presentato a valutare sulla legittimita', sulla base anche delle motivazioni addotte dagli agenti.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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