testata ADUC
Senza Titolo
Scarica e stampa il PDF
Lettera 
14 dicembre 2001 0:00
 
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Vi chiedo se posso contestare una multa contestatami per eccesso di velocia' rilevata da autovelox mod.104c che ha misurato una velocia' di 115 Km/h in autostrada (l'apparecchio viene piazzato, direi appositamente, in prossimia' di un uscita, dove e' posto, 200 metri prima, un cartello con il limite di 100). Premetto che gia' 2 anni fa me ne era stata contestata una per lo stesso motivo (viaggiavo a 120!), che non mi e' stata contestata immediatamente l'infrazione, benche' 2 km piu' avanti ci sia il casello ed e' quindi obbligatorio fermarsi e inoltre questa volta non guidavo io e lo posso dimostrare, perche' ero per lavoro, lontano dalla localita' dove e' stato effettuato il rilevamento. Vi chiedo, visto anche le recenti sentenze della corte di cassazione, se sussistono le condizioni per un reclamo che abbia successo. Grazie.

Risposta:
Che guidasse o meno lei, non cambia molto.
La questione avrebbe rilevanza nel caso in cui fosse richiesta la sospensione della patente del guidatore.
Ma il mancato fermo rimane un motivo di opposizione, pur non dando certezze: il giudice decidera' -caso per caso- se ritenerlo immotivato e dunque annullare la contravvenzione, ovvero se legittimarlo.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS