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Lettera 
29 agosto 2001 0:00
 
Subject: verbale da pagare
Mi chiamo M.M, sono Residente nella provincia di Milano, in data 21/7/01, alle ore 23:09, in via Francesca direz. Milano-BR, secondo la polizia municipale di Ciserano, viaggiavo con il mio autoveicolo alla velocita' di km/h58, 00 superando di km/h8 la velocita massima consentita e, secondo loro tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocita' con minimo di 5km/h, , comprensiva anche della tolleranza strumentale dell'apparecchiatura autovelox, la cui perfetta funzionalita' e' stata vefificata secondo loro prima dell'uso:velocita' indicata sulla rilevanza fotografica km/h63. Quindi in data 24/8/01, dopo piu' di un mese ricevo a mezzo posta la violazione da pagare pari a lire 73510 da pagare con bollettino postale, non ho neanche ricevuto la fotografia relativa all'infrazione, quella notte sempre secondo la polizia municipale la violazione non e' stata immediatamente contestata causa agenti impegnati nella contestazione di analoghe infrazioni. Mi appello alla vostra competenza per avere informazioni se possibile, per evitare il pagamento del verbale da me ricevuto, in attesa di un vostro gentile riscontro porgo distinti saluti.

Risposta:
la foto non possono mandargliela, poiche' l'interpretazione della legge sulla privacy non lo consente: puo' prenderne visione presso il comando.
Ovviamente, potrebbe tentare di presentare opposizione avverso la multa, a causa della mancanza di fermo immediato: tuttavia, vista l'esiguita' della multa, la presenza dell'infrazione e l'eccessiva aleatorieta' di un risultato giudiziale positivo, valuti bene se possa realmente valere la pena di ricorrere.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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