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PRIVACY. OPPOSIZIONE AD ARCHIVIAZIONE CASO PORETTI
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Documento 
7 marzo 2008 0:00
 
TRIBUNALE DI FIRENZE
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
E RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLE INDAGINI


Ill.mo Sig. Giudice per le Indagini Preliminari,
l'Avv. Claudia Moretti del Foro di Firenze, con studio in Firenze, V.le G. Matteotti n. 70, difensore della persona offesa dal reato nel procedimento penale n.r.g.n.r. 16393/07 a carico di esponenti e rappresentanti dell'associazione "Movimento per la vita" con sede in Firenze, Via San Remigio, pendente innanzi al Tribunale di Firenze, sig.ra Donatella Poretti, nata ad Arezzo il 14 febbraio 1968, residente in Firenze, Via Melchiorre Gioia n. 10, in proprio e in nome e per conto della figlia Alice Poretti, nata a Firenze il 15 marzo 2006, in qualità di esercente la potestà genitoriale ed in sua rappresentanza legale, giusto nomina in atti
PREMESSO
- Che in data 28 gennaio 2007 la sig.ra Donatella Poretti riceveva presso la propria abitazione una lettera indirizzata "Al bambino/a Alice Poretti", con la quale il mittente "Movimento per la vita", con sede in Firenze, Via San Remigio, invitava la figlia, lei e il suo compagno, a partecipare alla "Giornata per la vita", consistente nella celebrazione di una Messa da parte del Cardinale per la domenica del 4 febbraio successivo, presso la Chiesa SS. Annunziata di Firenze;
- Che ne' Alice, ne' la sig.ra Poretti, ne' amici o parenti possono avere in alcun modo fornito al "Movimento per la vita" alcuna autorizzazione o liberatoria, ne' scritta ne' orale, ne' implicita, ne' esplicita, per l'utilizzo dei propri dati personali, quali la data di nascita, l'indirizzo anagrafico o quant'altro, ne' mai il Movimento per la vita ha fornito prova di tale possibile autorizzazione;
- che il fatto che la Poretti sia parlamentare, e abbia un sito internet sul quale sono pubblicate le foto della figlia, non puo' in alcun modo, e ovviamente, equivalere ad una autorizzazione al trattamento dei dati della bambina, posto che i suoi dati non figurano sul sito;
- Che, per il suddetto motivo, in data 31 gennaio 2007, veniva depositato esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
- Che, in merito a tale esposto, in data 5 febbraio 2007, il Pubblico Ministero presentava richiesta di archiviazione della notizia di reato di cui all'art. 323 c.p. al Giudice per le Indagini preliminari, motivando tale richiesta con il fatto che "esaminati gli atti e ritenuto che non sono emersi elementi utili per l'identificazione dei responsabili del reato per cui si procede e comunque per l'ulteriore prosecuzione delle indagini preliminari, Non emergono elementi utili per approfondire le indagini e identificare l'autore";
- Che avverso tale prima richiesta di archiviazione veniva proposta opposizione e il Gip, in data 22 Novembre 2007 disponeva l'archiviazione per il reato su citato ma rinviava gli atti alla Procura della Repubblica per l'iscrizione della notizia di reato contenuta e documentata nell'esposto a carico del Movimento per la Vita in merito al reato previsto dall'art. 167 della legge n. 196 del 2003;
- Che a seguito di tale iscrizione veniva nuovamente chiesta l'archiviazione dalla Procura della Repubblica con la motivazione seguente: "Dalle indagini svolte non appaiono integrati i requisiti della fattispecie incriminatrice";
- Che la notizia di reato deve ritenersi tutt'altro che infondata, in quanto si ravvisa un comportamento contrario alle norme che disciplinano il trattamento dei dati personali; in particolare, tale comportamento si concretizza in una violazione dell'art. 5; dell'art. 7; dell'art. 13; dell'art. 23; dell'art. 161 e dell'art. 167 della legge n. 196 del 2003.
- Che con il presente atto ci si oppone alla richiesta di archiviazione per i seguenti

MOTIVI

1. Le indagini condotte dal PM confermano la piena responsabilita' penale degli esponenti del Movimento per la vita che hanno proceduto all'invio della missiva;
Sono indubbie dichiarazioni confessorie quelle effettuate dai soggetti escussi a sommarie informazioni dalla PG nel procedimento in epigrafe:
- Il Professor Passaleva Angelo, legale rappresentante del Movimento per la vita di Firenze ha dichiarato che l'associazione ha ricevuto i dati anagrafici e l'indirizzo di residenza relativi ad Alice Poretti, in quanto inseriti in una lista relativa ai bambini nati nel 2006 fornita dalla Diocesi di Firenze. Lo scopo della missiva era la convocazione alla "giornata per la vita 2007". Dichiarava altresi' che l'associazione vive delle quote dei soci e di eventuali donazioni.
Emerge dunque che, senza autorizzazione alcuna al trattamento dei dati, senza alcuna informativa ne' liberatoria chi ha inviato detta missiva, ha violato l'art. 167, nei suoi elementi oggettivi e anche soggettivi. L'assenza di fine di lucro, similmente come per altre associazioni fra cui partiti politici, sindacati, associazioni dei consumatori, ecc...non significa immunita' dal reato. Infatti, non e' sufficiente ad escludere il dolo di profitto la mera assenza di un fine piu' propriamente commerciale, il profitto va inteso, secondo consolidata giurisprudenza, in senso lato, considerandolo sussistente anche nel vantaggio non patrimoniale. Nel caso di specie poi, e' indubbia anche la patrimonialita' dell'interesse dell'associazione che ha candidamente dichiarato di vivere del volontariato (che si veicola e si alimenta con questi incontri), delle quote dei soci (che si associano con incontri), con donazioni (che si ricevono anche grazie a questi incontri). Anche il proselitismo, cosi' come la propaganda politica e' considerato un vantaggio, un profitto, seppur (apparentemente) non patrimoniale.
Ne' puo' certo rilevare, per escludere lo scopo di lucro, il regalo promesso, il "bavaglino", che semmai conferma l'evidente - e legittimo - intento di allargare la cerchia dei sostenitori, anche economici, del Movimento per la vita.
Nulla si e' fatto per individuare chi materialmente abbia predisposto e inviato detta lettera e maneggiato in qualsiasi modo i dati in questione, come richiesto dal Pm in atto di delega alla PG, per questo l'indagine deve proseguire. Se ne chiede pertanto la prosecuzione in capo al titolare dell'indagine, previo accoglimento della presente opposizione.
2. E' emersa una ulteriore responsabilita' a carico di altri soggetti su cui non si e' indagato.
Le dichiarazioni summenzionate hanno anche allargato il campo di indagine e individuato ulteriori responsabili dei reati per cui si chiede che si proceda. L'illecito penale emerge anche per l'illegittimo trattamento effettuato da altri due soggetti ben individuati: La Diocesi di Firenze e il Gruppo Consiliare della Margherita del Comune di Firenze (oggi Gruppo Democratico).
In entrambi i casi ne' Alice, ne' la sig.ra Poretti, ne' amici o parenti possono avere in alcun modo ai soggetti in questione alcuna autorizzazione o liberatoria, ne' scritta ne' orale, ne' implicita, ne' esplicita, per l'utilizzo dei propri dati personali, quali la data di nascita, l'indirizzo anagrafico o quant'altro, ne' mai tali soggetti hanno fornito prova di tale possibile autorizzazione;
In merito alle dichiarazioni rese dall'esponente diocesiano, anch'esse pienamente confessorie, nulla si e' fatto per riscontrare la veridicita' di quanto asserito dallo stesso e l'indagine si e' misteriosamente fermata. Nessuna verifica, richiesta informativa o altro e' stato effettuato dalla PG o dal PM per giungere all'origine della catena di illecita diffusione dei dati personali di Alice Poretti, e cio' davvero del tutto inspiegabilmente. Se ne chiede pertanto la prosecuzione in capo al titolare dell'indagine, previo accoglimento della presente opposizione.
E' altresi' auspicabile che il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, edotto della fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 410 terzo comma proceda ad avocare la stessa presso di se'.
Tutto ciò premesso

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 410 comma 2 c.p.p., fissare udienza di comparizione delle parti in Camera di Consiglio per la discussione, nonche' dia comunicazione della stessa al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ai sensi dell'art. 410 comma 3 c.p.p. affinche' valuti l'opportunita' di avocare a se' l'indagine in questione.
Chiede altresi' la prosecuzione delle indagini preliminari sui seguenti oggetti:
1) individuazione degli autori del reato ovvero delle persone che, all'interno del Movimento per la vita, hanno acquisito, trattato e maneggiato illegittimamente i dati di Alice Poretti;
2) individuazione degli autori del reato ovvero delle persone che, all'interno della Diocesi di Firenze hanno acquisito, trattato e maneggiato illegittimamente i dati di Alice Poretti;
3) accertamento in ordina alla veridicita' delle dichiarazioni dell'esponente della Diocesi di Firenze, secondo cui tali dati sarebbero stati forniti dal Gruppo Consiliare della Margherita del Comune di Firenze (oggi Gruppo Democratico);
4) in tal, caso individuazione degli autori del reato ovvero delle persone che, all'interno del Gruppo Consiliare della Margherita del Comune di Firenze (oggi Gruppo Democratico) hanno acquisito, trattato e maneggiato illegittimamente i dati di Alice Poretti;
5) individuazione della fonte presso cui il Gruppo Consiliare della Margherita del Comune di Firenze (oggi Gruppo Democratico) ha acquisito i dati di Alice Poretti, indagando altresi' sull'eventualita' che tale cessione sia avvenuta a fronte di un corrispettivo;
6) tramite questo percorso di indagine, anche nell'eventualita' che i dati non risultino in realta' forniti dal Gruppo Consiliare della Margherita del Comune di Firenze (oggi Gruppo Democratico), risalire comunque al primo possessore dei dati di Alice Poretti che abbia operato la prima cessione

Firenze, 6 marzo 2008

Avv. Claudia Moretti
 
 
 
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