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Movimento per la vita "invita" la piccola Alice alla messa. Opposizione al rigetto dell'esposto in Procura
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Documento 
3 maggio 2007 0:00
 

TRIBUNALE DI FIRENZE

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLE INDAGINI

Ill.mo Sig. Giudice per le Indagini Preliminari,

l'Avv. Claudia Moretti del Foro di Firenze, con studio in Firenze, V.le G. Matteotti n. 70, difensore della persona offesa dal reato nel procedimento penale n.r.g.n.r. 2347/07-44 a carico di esponenti e rappresentanti dell'associazione "Movimento per la vita" con sede in Firenze, Via San Remigio, pendente innanzi al Tribunale di Firenze, sig.ra Donatella Poretti, nata ad Arezzo il 14 febbraio 1968, residente in Firenze, Via Melchiorre Gioia n. 10, in proprio e in nome e per conto della figlia Alice Poretti, nata a Firenze il 15 marzo 2006, in qualità di esercente la potestà genitoriale ed in sua rappresentanza legale 

PREMESSO

- Che in data 28 gennaio 2007 la sig.ra Donatella Poretti riceveva presso la propria abitazione una lettera indirizzata "Al bambino/a Alice Poretti", con la quale il mittente "Movimento per la vita", con sede in Firenze, Via San Remigio, invitava la figlia, lei e il suo compagno, a partecipare alla "Giornata per la vita", consistente nella celebrazione di una Messa da parte del Cardinale per la domenica del 4 febbraio successivo, presso la Chiesa SS. Annunziata di Firenze;

- Che né Alice, né la sig.ra Poretti, né amici o parenti possono avere in alcun modo fornito al "Movimento per la vita" alcuna autorizzazione o liberatoria, né scritta né orale, né implicita, né esplicita, per l'utilizzo dei propri dati personali, quali la data di nascita, l'indirizzo anagrafico o quant'altro;

- Che tale comportamento è contrario alle norme che disciplinano il trattamento dei dati personali, cosi' come ampiamente illustrate in atto di esposto ne' in alcun modo poste in dubbio dal Pubblico Ministero procedente non essendo riportate fra i motivi della richiesta a cui oggi ci si oppone;

- Che, per il suddetto motivo, in data 31 gennaio 2007, veniva depositato esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;

    - Che, in merito a tale esposto, in data 5 febbraio 2007, il Pubblico Ministero presentava richiesta di archiviazione della notizia di reato al Giudice per le Indagini preliminari, motivando tale richiesta con il fatto che "esaminati gli atti e ritenuto che non sono emersi elementi utili per l'identificazione dei responsabili del reato per cui si procede e comunque per l'ulteriore prosecuzione delle indagini preliminari, Non emergono elementi utili per approfondire le indagini e identificare l'autore";

   - Che tale richiesta è stata notificata all'esponente in data 26 aprile 2007;

 - Che la notizia di reato deve ritenersi tutt'altro che infondata, in quanto si ravvisa un comportamento contrario alle norme che disciplinano il trattamento dei dati personali; in particolare, tale comportamento si concretizza in una violazione dell'art. 5; dell'art. 7; dell'art. 13; dell'art. 23; dell'art. 161 e dell'art. 167 della legge n. 196 del 2003, come detto, non poste in dubbio dal PM procedente;

- Che le indagini ben potevano essere svolte con maggior cura, potendo individuare il Pubblico Ministero il rappresentante legale o comunque il responsabile dell'associazione (se del caso mediante visura camerale o informativa presso l'omonima associazione operante sul territorio nazionale); il responsabile della firma delle missive, oltre che il responsabile del trattamento dei dati personali e della gestione degli archivi informatici e delle banche dati presenti.

- Che ben poteva delegare la polizia giudiziaria al compimento di accertamenti in loco     presso la sede dell'associazione il cui indirizzo era noto, essendo contenuto in atti e cioe' nella missiva ricevuta dalla parte offesa;

- Che, essendo la missiva sottoscritta dal Movimento per la Vita, associazione assai nota sul territorio nazionale con sedi periferiche, ed essendo nota la sede, non puo' sostenere il Pm che non si e' in grado di addivenire alla determinazione di chi, fra gli addetti, operatori e responsabile, abbia contravvenuto al rispetto e/o alla vigilanza delle regole sul trattamento dei dati personali.

Si consideri, infatti, che la Procura, nei procedimenti iscritti contro ignoti, ha sei mesi di tempo per chiedere l'archiviazione ovvero l'autorizzazione a proseguire l'indagine, ai sensi dell'art. 415 c.p.p. Cio' consente all'inquirente, nelle indagini ove non vi sia davvero alcun elemento utile ne' indizio evidente per risalire al colpevole, di operare nella ricerca e dell'individuazione del sottoposto alle indagini.

Nel caso di specie, poi, non si puo' neppure parlare di procedimento a carico di ignoti tout court, perche' l'indeterminatezza dei soggetti fisici del reato sul quale si indaga, e' del tutto superabile con una semplice indagine di polizia giudiziaria, fosse anche attraverso un sopralluogo, una telefonata, una richiesta di informativa pura e semplice.Attivita' che oggi si chiede siano effettuate dal Pm che ha l'obbligo di procedere nell'esercizio dell'azione penale, e che implicano ben poche energie processuali, e senza dubbio fattibili in poche ore e non gia' in sei mesi, come pure la legge consentirebbe!

Non puo' dunque, il Pm evadere il proprio obbligo accampando l'improbabile indeterminabilita' dell'autore di un reato, avendone tutti gli elementi utili, senza aver neppure fatto o fatto fare una telefonata un sopralluogo alla sede della ben nota associazione! Attivita' che solo l'inquirente puo' svolgere compiutamente e con pieni poteri, stante la resistenza che i privati possono frapporre ad altri privati al fine di reperire informazioni.

Si tenga presente infine che il Pm ha chiesto l'archiviazione dopo soli 5 giorni, e senza aver effettuato alcun atto di indagine. La tempestivita' con la quale si e' operato e l'inerzia all'inchiesta, impone la ragionevole prosecuzione dell'indagine e il rinvio degli atti a chi di competenza. E' altresi' auspicabile che il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, edotto della fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 410 terzo comma proceda ad avocare la stessa presso di se'.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 410 comma 2 c.p.p., fissare udienza di comparizione delle parti in Camera di Consiglio per la discussione, nonche' dia comunicazione della stessa al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ai sensi dell'art. 410 comma 3 c.p.p. affinche' valuti l'opportunita' di avocare a se' l'indagine in questione.

 

Chiede altresi' la prosecuzione delle indagini preliminari sui seguenti oggetti: 

 

1) individuazione del rappresentante legale, apparente o/e effettivo dell'associazione "Movimento per la vita" di Firenze, anche tramite visura camerale o registri Onlus, nonche' ogni altra indagine informativa presso la sede del "Movimento per la Vita" in Firenze, Via San Remigio n.4, 50122, Tel. 055 268247, ovvero quella nazionale volta a reperire infomazioni su chi opera attivamente in detta struttura, quali siano gli organici e i volontari, quali gli addetti al pubblico, quali gli addetti alla corrispondenza/pubblicita', ovvero ancora quant'altro possa consentire, tramite le ordinarie assunzioni a sommarie informazioni, di reperire chi ha avuto e ha utilizzato contra legem i dati personali di Alice Poretti.

 

2) individuazione del responsabile del trattamento dei dati personali, della gestione degli archivi informatici e delle banche dati,;

 

3) individuazione del responsabile della firma e dell'invio delle missiva ricevuta dalla parte offesa, di chi fisicamente la sottoscriva nonche' di chi ne risponde giuridicamente ai sensi e per gli effetti civile e amministrativi, anche recandosi presso la sede dell'associazione e parlando con gli operatori .

 

     4) chiamare a sommarie informazioni, ovvero sentire in qualita' di persone sottoposte alle indagini il rappresentante legale dell'associazione ovvero chiunque la rappresenti, a livello locale ovvero nazionale, di diritto e di fatto e chi si occupa del trattamento dei dati personali, chi si occupa della gestione degli archivi informatici e delle banche dati, oltre che chi si occupa della firma delle missive e del loro invio.

 

Si indicano e si producono, in una al presente atto, quali ulteriori elementi di prova estratti dal sito web relativi alla associazione Movimento per la Vita operante a livello nazionale e locale in Firenze.

 

 

Firenze, 30 aprile 2007                                                         Avv. Claudia Moretti

 
 
 
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