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CONTRIBUTI ILLEGALI PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.
LETTERA DI DIFFIDA ALLA ASL DI PISA
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Documento 
10 marzo 2006 0:00
 
Pisa, 10 marzo 2006


Al Direttore dei Servizi Sociali
Dott. Giuseppe Cecchi

Al Direttore Società della Salute
Zona Pisa
Carlo Maccaluso


Errare humanum est, perseverare diabolicum". Nel caso è, anche, "doloso".

Oggetto: richiesta illegittima di contributi ai sensi della legge 1580 del 1931

Premesso che la Regione Toscana, nella persona del dott. Aldo Ancona, con nota del 15.12.05 (prot. n. 125/32935/10.02) ha dichiarato che le richieste di contributi per integrazione retta imposte, ai sensi dell'art. 433 c.c, ai parenti degli anziani ricoverati in RSA sono illegali.
Prima di tale dichiarazione, coerentemente, codesta Az. USL, ha sempre affermato con estrema decisione che tale richiesta era, appunto, imposta dalla normativa regionale secondo la quale:
1) Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 dei codice civile sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2) In presenza dei coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
Oggi, in risposta a coloro che hanno chiesto il rimborso di quanto pagato ingiustamente dal 2001 ad ora, l'Az. USL nega tutto ciò affermando che "non ha mai inteso sostituirsi ai familiari nella percezione del credito alimentare previsto dal codice civile", ma che i contributi richiesti sono "espressione di un principio generale contenuto già nell'art. 1 L. 1580/1931"(!?).
Affermazione veramente sorprendente perché si rifà, non solo al periodo storico, ma anche alla cultura del regime "fascista" per, comunque, esigere contributi non dovuti dai parenti di persone vecchie e malate. Complimenti, oltre che un difficile esercizio di arrampicata sugli specchi, anche. una bella sterzata a destra!
Affermazione, peraltro, boomerang in quanto la legge 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali), oltre che, essere espressione dell'allora Governo fascista che considerava i "matti" soggetti da sorvegliare e tenere chiusi, nascosti alla società e non, come negli attuali ordinamenti democratici persone malate da curare, si fondava proprio sul principio del ricorso al codice civile, da Ella appena negato: "i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile possono essere obbligati a contribuire al pagamento della retta di ricovero dei loro congiunti assistiti che non posseggono le risorse occorrenti per provvedervi direttamente".

Solo per Sua informazione, mi permetto di ricordarLe che l' Italia, dopo l'anno 1931, ha scelto, insieme alla democrazia e Stato di diritto di varare la Costituzione (artt. 32 e 38), di chiedere i manicomi (Legge 180 del 1978), di attuare la riforma della sanità (Legge 833 del 1978), di tutelare le persone disabili varando la legge 104/92, i decreti legislativi 502/92, 109/98 e 130/2000, la legge 328/2000 e la legge 289/2002 Quest'ultima, all'art. 54 afferma: "Dal 1º gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni." Livelli tra i quali rientrano, appunto, le malattie croniche della vecchiaia.

La sentenza della Cassazione del 2004, alla quale Ella sembra ispirarsi, riguarda una vertenza sorta nel 1994 per un ricovero in un ex ospedale psichiatrico di natura socio assistenziale e che rimanda ai "tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c.. Pertanto, concerne una questione antecedente all'entrata in vigore della legge 328/2000 (art. 25) e ai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali è stato definitivamente ed esplicitamente disposto che a partire dalla fine dell'anno 2000 "gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti non conviventi con gli assistiti, né dai congiunti, inclusi quelli conviventi, richiamando le norme del codice civile." Sentenza con la quale, peraltro, la Cassazione ha stabilito che fino al 2000 si poteva, ai sensi della legge 1580, invocare l'art. 433 del c.c. per chiedere la compartecipazione dei "tenuti agli alimenti" relativa ai soli costi dei servizi "socio-assistenziali a richiesta" e non diversamente (come la ASL cerca di mistificare ) estesa anche ai ricoveri di natura "socio-sanitaria" dovuti agli anziani non autosufficienti, garantiti dal combinato disposto della legge 328/2000 e dei decreti legislativi 109/1998 e130/2000 che ha abrogato la legge 1580/1931.
In tale contesto, il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, riconosciuto ai disabili e agli anziani ospitati in strutture residenziali (in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati), è contemperato dal precetto dell'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento, a diretto beneficio dell'assistito (art. 2, 2° comma, e art. 24, 1° comma, lett. g), L. n. 328/2000): sotto questo profilo, data la previsione della garanzia di un limite minimo di reddito comunque garantito agli inabili, è inibita anche concettualmente agli enti pubblici ogni eventuale azione di rivalsa di carattere sociale che, traendo spunto dalla supposta estensione della rivalsa sanitaria anche alle fattispecie di ordine assistenziale, si dirigesse, ex artt. 433 e 438 c.c., nei confronti di soggetti diversi dai destinatari dei servizi e degli interventi garantiti dall'art. 38 della Costituzione e assicurati dalle leggi che vi hanno data attuazione.
Quanto all'art. 25 della legge 328/2000, ed all'art. 3, comma e ter del D.Lvo n. 109/98, come modificato dall'art. 3, comma 4 del D.Lvo 130/2000, La invito a leggere tale norma in corretto italiano (come devono essere lette le leggi). Cioè a dare una giusta interpretazione alla norma di cui sopra, partendo dall'analisi grammaticale della congiunzione "e" che nel caso è posta tra il periodo da Voi citato: "al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza" e quello seguente, da VOI omesso: "di evidenziare la situazione economica del solo assistito". Convenuto che si tratta di una congiunzione semplice, coordinante, copulativa, la sua funzione è quella di "Copula congiuntiva" che mette in relazione coordinante due periodi indipendenti che si trovano sullo stesso piano logico. Ragioni per le quali l'intera frase va letta così: "Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano (omissis)", "al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza", e (al fine) "di evidenziare la situazione economica del solo assistito".
Infine, circa il continuo richiamo alla mancata emanazione del decreto previsto dal Comma 2ter dell'art. 3 del testo unificato di cui si parla, siamo stanchi di ripetere che, trattandosi di un decreto avente valore meramente amministrativo, non può bloccare o sospendere l'applicazione delle norme sui contributi economici per i seguenti motivi:

1 - i decreti amministrativi non possono modificare in nulla le disposizioni aventi valore di legge, come lo sono i Decreti legislativi 109/98 e 130/00;
2 - il decreto amministrativo di cui sopra non è più necessario in quanto la legge 328/00, approvata dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 130/00, indica in modo dettagliato le misure dirette a "favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare e di evidenziare la sola situazione economica del solo assistito";
3 - se la mancata emanazione di un decreto amministrativo potesse bloccare o sospendere una legge, il Presidente del Consiglio avrebbe il potere di tenere in ostaggio il Parlamento, compiendo una semplice omissione.

Tutto ciò premesso, con la presente La invito a provvedere al rimborso di quanto richiesto da coloro che hanno pagato cifre non dovute e le rinnovo la diffida a chiedere illegalmente contributi ai parenti degli anziani non autosufficienti ricoverati nelle RSA.

Gianfranco Mannini, delegato Aduc, presidente del "Coordinamento etico dei cargivers"


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