testata ADUC
Contributi ai parenti di anziani non autosufficienti. Avvio della causa contro la Asl di Pisa
Scarica e stampa il PDF
Documento 
24 ottobre 2005 0:00
 
Al Prefetto della Provincia di Pisa
Al Direttore Servizi sociali - Az USL n. 5
Al Presidente della Regione
All'Assessore per il diritto alla salute
All'Assessore con delega alla "cultura della legalità"

Pisa, 24 ottobre '05

Oggetto: richiesta illegale di contributi ai parenti degli anziani non autosufficienti e avviso di messa in mora.

Con "soli" cinque mesi di ritardo (!?) l' Az USL n.5 (Prot. 1628/05) risponde alla nostra denuncia.
Risposta con la quale, di fatto, la Az. USL e la Regione Toscana negano il diritto degli anziani ultrasessantacinquenni e, quindi, anche ai disabili che supereranno questa età, in caso di malattia di essere curati gratis dalle Aziende sanitarie, ma solo di essere assistiti a pagamento dai servizi sociali! (cosi', tra l'altro, afferma verbalmente la Sig,ra Bacci Ombretta della Az Usl Valdera, non smentita dai signori Cecchi Giuseppe e Navazio dei Servizi sociali della Az. USL di Pisa).
L' Az. USL, nel tentativo "peregrino" di giustificare gli illegali comportamenti in oggetto, afferma, anche, che la legge quadro 328/2000 esce indebolita dalla riforma del Titolo V della Costituzione (!?) ciò è palesemente falso, tant'è che il "vigore" della 328 ha imposto alla Regione Toscana l'abrogazione della L. n. 72/97 e la nascita della L. n. 41/05. "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".
Infatti, con la riforma di cui sopra e la relativa modifica dell'art.117, le Regioni nelle materie di legislazione concorrente, tra le quali figura la "Tutela della salute", hanno acquisito la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, che resta riservata alla legislazione dello Stato. Principi fondamentali fissati dallo Stato che, nel caso, sono dettati proprio dalla legge quadro 328/2000. Principi secondo i quali, nella fattispecie, l' Az. USL deve "prendere in carico" l'anziano che per le patologie degenerative della vecchiaia ha perso la propria autosufficienza , fornendogli prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria e non essere "scaricati" ai Servizi socioassistenziali, come "strumentalmente" affermato nella risposta dell'Az. USl e come di fatto avviene.
Prestazioni, le prime, che in base alle disposizioni di legge in vigore, competono esclusivamente alla sanità e per le quali nessuna legge nazionale o regionale prevede la cosiddetta quota alberghiera, quota che è stata inventata per ingannare i cittadini e per sottrarre illegalmente denaro ai malati e ai loro congiunti. Mentre le seconde sono erogate con il contributo del "SOLO" assistito!
A tale proposito il D. L.vo 130/2000 richiama espressamente l'art. 3 septies, comma 4 del D. L.vo 281/97 che recita testualmente: "Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità sanitaria e attengano prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap (.) e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative" . IL successivo comma 5 stabilisce: "le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e da piani nazionali e regionali, nonché dai progetti obiettivo nazionali e regionali".
Decreto L.vo n. 130/2000 che la Az. Usl., nel caso di erogazione di servizi socio assistenziali per chiedere illegalmente un contributo ai parenti del'assistito, addirittura manipola estrapolando strumentalmente (nella sua risposta) dal comma 2 dell'art. 3 il seguente periodo: "Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.", afferma che il "POSSONO" è riferito anche al punto 2 ter del successivo comma 4 il quale ,invece, afferma testualmente::" Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto e' adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni." Articolo, quest'ultimo, che individuate le prestazioni di cui sopra, precisa i criteri di finanziamento dello Stato che competono alla USL e ai Comuni per garantire livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.
Lo stesso decreto, infine, "ordina" alla Pubblica amministrazione di non utilizzare strumentalmente l'art. 438 del c.c: (art. 3, punto 6 del comma 4) "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata". Art. 438, Comma primo, appunto, che recita: "gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento".
Si ricorda, infine, che il "Principio di sussidiarietà", art. 118 della Costituzione: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'" è istituto destinato unicamente ai cittadini, quale strumento per esercitare la propria sovranità, come del resto precisato dalla stessa L.R. n. 41/05 all'art. 47, comma 3: "La Regione assicura, anche tramite i consultori familiari, nel rispetto del PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA', il riconoscimento del ruolo delle organizzazioni del volontariato e l'associazionismo di settore, comprese le esperienze di autorganizzazione e di mutuo aiuto, hanno nell'attuazione degli interventi"!
Riassumendo, la legge dispone :
1) l'anziano ultrasessantacinquenne che, a causa delle patologie proprie della vecchiaia, è stato dichiarato non autosufficiente, ha diritto ad essere curato gratis dalle Aziende sanitarie come i malati di qualsiasi età e qualsiasi patologia;
2) in caso di richiesta di servizi socioassistenziali, per una eventuale partecipazione alle spese deve essere considerato il solo reddito dell'assistito (ISEE);
3) in nessun caso possono essere chiesti contributi ai parenti dell'assistito.
Tutto ciò premesso, la scrivente associazione
CHIEDE

Alla S.V. in qualità di rappresentante dello Stato e delle sue leggi, di prendere gli opportuni ed urgenti provvedimenti per ripristinare la legalità, pesantemente calpestata dai rappresentanti della pubblica amministrazione.
La presente vale come avviso di messa in mora della Az. USL n. 5

Gianfranco Mannini, delegato Aduc per Pisa

-------------

Le fasi precedenti della vicenda:
- clicca qui
- clicca qui
- clicca qui
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS