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ASSISTENZA GRATUITA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
LA NOTA DELLA REGIONE TOSCANA CHE DA' RAGIONE ALL'ADUC
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Documento 
9 gennaio 2006 0:00
 
NOTA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUZIONE PER ANZIANI E DISABILI RIVOLTA AI PARENTI (RICHIESTA ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI UTENTI E CONSUMATORI - ADUC)


La nota dell'ADUC pone due ordini di questioni in merito alla contribuzione per servizi di cura ad anziani e disabili.

1. In primo luogo il riferimento che richiama le previsioni del codice civile in materia di "tenuti agli alimenti" è sicuramente inapplicabile nei regolamenti per i servizi residenziali e di cura agli anziani. In effetti in passato era consuetudine introdurre nei regolamenti dei Comuni e delle Asl, in particolare per quanto riguardava l'inserimento di soggetti in strutture residenziali, il riferimento alla determinazione della retta sulla base del reddito calcolato sui "tenuti agli alimenti" ai sensi delle previsioni del codice civile (art. 438 e seguenti). Numerose sentenze anche della Corte di Cassazione hanno ritenuto illegittima questa previsione sia perché le richieste al mantenimento possono essere avanzate solo dall'assistito, sia perché un altro soggetto, anche se pubblico, non può sostituirsi al Giudice nella determinazione della contribuzione. Infine bisogna ricordare che la L.R. 41/2005 in coerenza con la Legge 328/2000 all'art. 47 prevede come il concorso degli utenti ai costi delle prestazioni è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), D.L. 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal D.L. 3 maggio 2000, n. 130;

2. Per quanto riguarda invece le norme che regolano il calcolo dell'ISEE deve essere correttamente interpretata la previsione di cui all'art. 3 comma 2 ter del D.L. 109/98 modificato, quando si dice che per soggetti non autosufficienti e con handicap grave deve essere presa in considerazione la sola situazione economica dell'assistito. In questo caso nello stesso comma si specifica come tale previsione intende "favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza". E' chiaro che tale previsione sembra doversi applicare in caso di interventi domiciliari (es. assistenza integrata) ma non in caso di inserimento in strutture. Per altro non risulta ancora emanato il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che dovrebbe dare attuazione a tale previsione mentre risultano approvati altri decreti che regolano i criteri di valutazione economica di individuazione del nucleo familiare, di calcolo della situazione reddituale e patrimoniale (vedi DPCM 4 aprile 2001 n. 242).
Si può prevedere che nella definizione del prossimo Piano Sociale, in forma integrata relativamente alle funzioni sanitarie, siano emanati specifici indirizzi per l'applicazione del sistema ISEE in ambito regionale.


Aldo Ancona, direttore generale dell'assessorato del Diritto alla Salute della Regione Toscana.
(nota del 15/12/05, prot. n.125/32935/10.02)


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