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ADUC/EVOLUTION TRAVEL. IL TRIBUNALE SANCISCE LA LIBERTA' D'ESPRESSIONE
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Documento 
23 luglio 2007 0:00
 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA


Il TRIBUNALE, sezione II civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. EZIO BELLAVITIS Presidente
dott. FEDERICA SACCHETTO Giudice Rel.
Dott. LUCIA MARTINEZ Giudice
nel procedimento n. 6476/2007 R.G., promosso con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato il 11.5.2007 da ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) con gli avv.ti E. BERTUCCI e C. MORETTI

contro

DODOTOUR SRL e BALDISSEROTTO LUCA con gli avv.ti E. ANDREOLA e P. TROCCOLO

e contro

GERLI FRANCESCO con l'avv.to P. DE FAVERI

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.7.2007 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con reclamo depositato il 18.6.2007 l'associazione ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) contestava il provvedimento del G.I. Di questo Tribunale, sezione distaccata di Este, in data 22.5.2007, notificato il 4.6.2007, con il quale, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., era stato ordinato l'oscuramento di alcune, specifiche pagine del sito dell'associazione e di tutte quelle contenenti riferimenti al marchio Evolution Travel.
La reclamante lamentava l'illegittimita' ed abnormita' del provvedimento, lesivo dei propri diritti, in quanto emesso in corso di giudizio nel quale essa non era parte, trattandosi di causa di merito promossa da Dodotour S.r.l. e Luca Baldisserotto contro Francesco Gerli, prima dell'inizio della quale, nel novembre 2005, era stata emessa ordinanza ex art. 700 c.p.c., con cui era stato ordinato al Gerlie ad ogni altro terzo avente causa del medesimo, di astenersi da qualunque comportamento denigratorio ai danni della Dodotour e del Baldisserotto, nonche' del marchio Evolution Travel, e di astenersi dal mantenere in rete e nel sito www.caribeviaggi.com dei links che associassero alla Evolution Travel immagini, messaggi ed ogni altra comunicazione avente contenuto o natura denigratoria e offensiva nei confronti della Dodotour, del Baldisserotto e del marchio indicato. La reclamante sottolineava di non essere avente causa del Gerli e che nel provvedimento reclamato non era stato indicato su quali elementi fosse fondata una diversa valutazione, essendo l'ordine contenuto nel provvedimento del 22.11.2005 efficace esclusivamente nei confronti del Gerli stesso, verificandosi, in caso contrario, una lesione del diritto di manifestazione del pensiero, con violazione del corrispondente precetto costituzionale, violazione nella specie tanto piu' evidente in considerazione dell'avvenuto oscuramento anche di una missiva contenente un mero riferimento alla Evolution Travel, senza alcun commento negativo.
La reclamante sosteneva inoltre l'abnormita' del provvedimento, in quanto emesso in vuiolazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, oltre che del disposto degli artt. 2908 e 2909 c.c., e la nullita' dello stesso, in quanto del tutto privo di motivazione e tale da non consentire una adeguata difesa. I resistenti si costituivano in giudizio. La Dodotour ed il Baldisserotto in particolare deducevano l'inammissibilita' del reclamo avverso l'ordinanza ex art. 669 duodecies cp.c., trattandosi di provvedimento meramente esecutivo e in nessun modo integrante nuyovo esercizio di potesta' cautelare; nel merito rilevavano che l'Aduc era avente causa del Gerli, nei cui confronti pertanto era efficace il provvedimento cautelare, cui la stessa doveva conformarsi, avendo la medesima associazione recepito nel proprio sito internet pagine web create e diffuse da Gerli ed avente il contenuto oggetto di inibitoria nel suddetto provvedimento ed in via subordinata affermavano l'efficacia riflessa del provvedimento irrevocabile, equiparabile al giudicato su situazioni giuridiche dipendenti o subordinate a quelle regolate dal provvedimento stesso; i resistenti deducevano inoltre che era infondato l'assunto della reclamante, secondo cui, non essendo destinataria del provvedimento cautelare ed a conoscenza dello stesso, essa non sarebbe stata tenuta a darvi attuazione, atteso che tale conoscenza derivava invece dalla pubblicazione del medesimo su quotidiani a tiratura nazionale, disposta dal giudice, oltre che da comunicazioni dirette alla stessa Aduc ed al suo legale e negavano che il "sequestro" delle pagine web, integrante una mera modalità di attuazione del provvedimento, fosse lesivo del diritto di libera manifestazione del pensiero, essendo impediti soltanto i comportamenti gia' ritenuti giudizialmente meritevoli di tutela; i resistenti rilevavano infine che era applicabile nella specie l'art. 14 del d.lgs. 70/03, riferibile all'attivita' di trasmissione di informazioni aventi contenuti inibiti giudizialmente.
Il Gerli deduceva di condividere le argomentazioni della reclamante e chiedeva la revoca dell'ordinanza nella sua interezza.
Il reclamo e' ammissibile e fondato. Invero va premesso che l'ordinanza reclamata, sebbene emessa a seguito di istanza ex. Art., 669 duodecies c.p.c., non integra un mero provvedimento attuativo della misura cautelare gia' concessa in data 21.11.05, bensi' contiene un ampliamento del provvedimento reclamato, sula piano oggettivo e soggettivo, integrando nella sostanza una modifica dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. Invero il G.I. Ha di fatto inibito con l'ordinanza censurata (dandovi immediata attuazione) alcune attivita' di manifestazione del pensiero poste in essere dall'associazione odierna reclamante, attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet di immagini, messaggi e altre comunicazioni, contenenti, fra l'altro, riferimenti al marchio Evolution Travel, alla Dodotour Srl ed al Baldisserotto.
Il provvedimento e' illegittimo con riferimento ai profili evidenziati dalla reclamante. Invero esso e'0 stato emesso strumentalmente ad una causa di merito, successivamente iniziata, nella quale l'associazione colpita dalla misura non e' parte, nell'ambito della quale sono state svolte domande di merito (inibitoria di condotte asseritamente denigratorie e condanna al risarcimento del danno) esclusivamente nei confronti di Gelri Francesco, e l'Aduc non e' mai stata sentita, e dunque vi e' stata violazione delle norme sul contraddittorio e sulla competenza del giudice ai sensi degli artt. 669 bis e ss. cp.cp.
Va all'evidenza escluso che la reclamante possa considerarsi parte del giudizio di merito, in quanto "avente causa" del Gelri, per aver asseritamente riprodotto nel proprio sito internet immagini, messaggi e altre comunicazioni gia' diffuse dal Gerli e la cui pubblicazione e' oggetto dell'inibitoria di cui all'ordinanza del 21,11,2205, potendosi avere successione giuridicamente rilevante ai fini in discussione soltanto con riferimento a rapporti giuridici e non alla replica di condotte materiali, anche se in ipotesi illecite. In altre parole, il titolo giudiziale rappresentato nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. ottenuta da Dodotour e Baldisseroto Luca nei confronti del Gerli non e' opponibile ai terzi che in ipotesi tengano una condotta identica a quella del Gerli, pubblicando online sul proprio sito le immagini, i messaggi, le comunicazioni che al medesimo e' stato inibito di pubblicare, non essendo configurabile una fattispecie di successione nel rapporto controverso, con conseguente efficacia diretta nei confronti dei terzi del provvedimento giudiziale.
Va infine rilevato che non consente una diversa valutazione il richiamo contenuto nel provvedimento reclamato al disposto dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 70/03 che, nel consentire all'autorita' giudiziaria di impedire o porre fine alla trasmissione di informazioni, certamente non dergoa aiu principi che regolano il procedimento civile.
In conclusione dunque l'ordinanza reclamata deve essere annullata.
Le spese seguono seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo nei rapporti fra reclamante e reclamati Dodotour Srl e Baldisserotto Luca, che hanno resistito al reclamo, mentre nulla va statuito nei rapporti fra le parti reclamanti, trattandosi di provvedimento emesso in corso di causa fra le stesse.

PQM
visti gli art. 669 bis e ss. c.p.c.;
annulla l'ordinanza del G.I. Del Tribunale di Padova, Sezione distaccata di Este, in data 22.5.2007 emessa nel proc. n. 40016/06 nei confronti di Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori);
condanna la Dodotour Srl e Baldisserotto Luca a rifondere all'Aduc le spese del procedimento che liquida in complessivi euro 2137,00, di cui 1.500,00 per onorario ed euro 559,00 per diritti di procuratore, oltre accessori di legge.
Padova, cosi' deciso il 13.07.2007

Il Presidente
 
 
 
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