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Il vizio di notifica è sanato se l'atto è tempestivamente impugnato (Cassazione sentenza n.29996 del 13/12/2017)
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Sentenza 
13 dicembre 2017 11:38
 
Caso: notifica di una cartella esattoriale, nel 2008, con operatore privato anzichè Poste italiane.
La Ctr del Lazio aveva dato ragione ad un contribuente sancendo l'"inesistenza giuridica" della notifica di una cartella esattoriale fatta tramite poste private e non tramite Poste Italiane Spa (servizio universale). L'Agenzia delle entrate ricorre in Cassazione riferendosi agli artt.156 e 160 del codice di procedura civile che si esprimono sulla nullità della notificazione e sul fatto che la stessa non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. 
La Cassazione ha accolto ribadendo un principio consolidato: "La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo» (Sez. 5, Sentenza n. 654 del 15/01/2014). Trattandosi nel caso di specie della notificazione della cartella esattoriale impugnata.. avendo la società contribuente presentato tempestivo ricorso contro la stessa, è perciò evidente il "raggiungimento dello scopo" della procedura notificatoria dell'atto riscossivo, con conseguente sanatoria di qualsivoglia invalidità della medesirria."

Sulla notifica con società di poste private si veda anche l'importante sentenza n.23887/2017.
 
 
 
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