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Notifiche atti giudiziari con società private solo se munite delle nuove licenze individuali (Cassazione sentenza n.23887 dell'11/10/2017)
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Sentenza 
11 ottobre 2017 10:45
 
I giudici si esprimono su un caso su cui si è espressa nel 2015 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ma -e questo è il punto importante- commentano e precisano anche la portata di una normativa del 2017 (Legge Concorrenza 124/2017) precisando che le notifiche degli atti giudiziari da parte dei privati possono avvenire dal 10/9/2017 (non prima) e comunque SOLO nel caso in cui gli stessi siano dotati delle nuove licenze individuali previste dalla legge 124.

Il principio di partenza dove l'orientamento è consolidato è che "sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni".
Detto questo però questa volta i giudici aggiungono che "appare necessario, però, dar conto di se ed in che modo incida su tale univoco orientamento e quindi sulla decisione della presente controversia l'entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza. La 1. 4 agosto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'art. 4 del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261. Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della 1. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 del d. lgs. n. 285/1992. Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all'art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica del ricorso da parte del ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata, avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato. Appare utile, peraltro, in questa sede evidenziare come il comma 57 dell'art. 1 della 1. n. 124/2017 abbia un contenuto più ampio e debba essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma. Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 261/1999 è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo: «il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 [...], deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi», stabilendo ancora il successivo comma 58 che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè dal 29 agosto 2017) «l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera uquater) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261» «determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 26,
introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi». Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato. "
 
 
 
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