"Ai sensi del R.D. del 14/09/1931 n. 1175, artt. 268, 269 e 270, i Comuni, in materia di rifiuti, devono istituire un apposita tassa annuale su base tariffaria la quale è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21508 del 07/11/2005). "
Si fa presente che la causa in questione riguardava un contribuente che aveva lasciato l'immobile vuoto, non utilizzato, cambiando residenza e poi presentando al Comune denuncia di cessazione dell'occupazione.
Ricordiamo che per la tarsu, così come per la tia, discorso diverso è quello ove l'immobile NON può produrre rifiuti a causa della sua natura, per l'uso al quale è destinato, o perche' palesemente inutilizzabie. Un caso tipico di esenzione è l'immobile non solo e non tanto non abitato ma privo dei servizi essenziali
(si veda sentenza di Cassazione n.13120/2018).