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Tassa rifiuti TIA: non dovuta se l'immobile è non utilizzato e privo dei servizi essenziali (Cassazione sentenza n.13120 del 25/5/2018)
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Sentenza 
25 maggio 2018 10:34
 
Caso: Avverso una cartella esattoriale inerente la TIA il contribuente faceva ricorso documentando che l'immobile non era utilizzato e incapace di produrre rifiuti. L'inidoneità consisteva nell'assenza dei servizi essenziali, oltre al fatto che l'immobile non era occupato. Nella fattispecie il contribuente, come previsto dal regolamento comunale, aveva presentato richiesta di esclusione nel 2005 senza ripeterla però nel 2006 non essendo cambiato nulla riguardo lo stato dell'immobile. 

Principi importanti
- per fruire dell'esenzione l'immobile deve essere inidoneo a produrre rifiuti e tale inidoneità non può consistere nella sola NON occupazione dello stesso ma anche dall'assenza dei servizi essenziali in conseguenza della quale vi è la non abitazione.
- il vincolo previsto dal regolamento comunale riguardo l'invio annuale della richiesta di esclusione non è funzionale rispetto ad una corretta riscossione delll'imposta oltre a non essere previsto dalla disciplina statale. E' sufficiente una dichiarazione da ripetere solo se vi sono nel frattempo variazioni (non necessariamente ogni anno, quindi). Non deve essere negata, nella fattispecie, la possibilità di affermare e documentare che una certa area era in passato inidonea a produrre rifiuti.
 
 
 
 
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