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SMALTIMENTO RIFIUTI: DALLA TASSA (TARSU) ALLA TARIFFA (TIA)
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
30 novembre 2006 0:00
 
Ultimi aggiornamenti: 10/9/2009,  10/2/2010 e 27/1/2012

Il Decreto Ronchi (d.lgs.22/97, art.49) e il suo regolamento attuativo (d.p.r. 158/99) hanno previsto l'introduzione progressiva della T.I.A. "tariffa di igiene ambientale" al posto della TARSU, la "tassa rifiuti solidi urbani".

I Comuni italiani hanno iniziato ad adeguarsi a quanto previsto dalla legge, introducendo la TIA al posto della TARSU e disciplinandone la riscossione tramite specifici regolamenti. In prima fase era previsto che la quasi totalita' di essi dovesse procedere al passaggio entro Dicembre 2006, ma le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 hanno congelato i termini decretando che i Comuni debbano mantenere, fino a tutto il 2009, lo stesso sistema di tassazione del 2006.  
Nel frattempo e' infatti intervenuto, a ridefinire la TIA, il cosiddetto "decreto ambientale", D.lgs.152/2006, che ha introdotto quella che viene comunemente chiamata la "TIA 2", "tariffa integrata ambientale".  Questa nuova tariffa pero' non e' mai stata attivata, perche' non e' stato emesso il decreto attuativo da parte del Ministero dell'ambiente. I passaggi dalla Tarsu alla Tia sono stati in un primo tempo sospesi proprio in attesa di questo decreto che avrebbe consentito ai Comuni di adottare la TIA (2) secondo le nuove disposizioni del codice ambientale.
L'ultimo termine a partire dal quale i Comuni hanno comunque facolta' di adottare la TIA (1) in base alle "vecchie" leggi vigenti, in mancanza del suddetto decreto attuativo che dia lumi sulla determinazione di componenti e costi della nuova tariffa, e' stato via via prorogato fino al 30 Giugno 2010 (per le precedenti proroghe vedi Dl 208/08, 78/09 e, per ultimo, il "milleproroghe" 2010, Dl 194/09).

Si e' quindi creata una situazione, non poco confusa, dove continuano a convivere il vecchio e il nuovo sistema, ovvero TARSU e TIA. Cio' in attesa che vengano rese attuative anche le "nuove" disposizioni tariffarie del Codice ambientale (vedi nota in fondo alla scheda).

Vediamo, in pratica, cosa cambia per i contribuenti che risiedono nei comuni dove la TIA e' gia' stata introdotta.
La principale differenza riguarda il metodo di calcolo, che prevede l'uso, oltre a dati fissi come la superficie dell'immobile (tarsu), di parametri piu' variabili e personali, come il numero degli occupanti l'immobile e l'effettiva produzione di rifiuti in termini sia quantitativi che qualitativi. Gli addebiti, pertanto, dovrebbero risultare piu' equi e meno gravosi per le famiglie numerose che abitano immobili di dimensioni ridotte.
Le tariffe e le agevolazioni continuano ad essere determinate dai Comuni, nel rispetto delle regole e dei metodi di calcolo fissati dalla legge. Cambia la gestione, che diventa totalmente esterna (possono essere utilizzate societa' private specializzate od agenti di riscossione locali), con ovvie conseguenze negative sui costi, e quindi sulle tariffe. Un altro principio che pesa sulla TIA e' che essa deve, per legge, coprire il 100% dei costi del servizio, mentre per la Tarsu parte di essi erano coperti, nel bilancio comunale, da entrate diverse.
Le conseguenze di un mancato o ritardato pagamento non variano molto, perche' nonostante si passi da una "tassa" ad una "tariffa", i metodi di riscossione possono ancora prevedere la cosiddetta "iscrizione a ruolo". Essa comporta l'avvio -in caso di morosita' - di un procedimento di riscossione che passa dall'emissione di una cartella esattoriale a provvedimenti amministrativi come il fermo dell'auto, il pignoramento dei beni o addirittura l'ipoteca della casa (tutto dipende dall'entita' del credito che il comune vanta nei nostri confronti considerando, oltre alla Tarsu o Tia, gli altri tributi locali nonche' le multe al codice della strada).

Entriamo piu' nel dettaglio.
Indice scheda 
TARSU - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
TIA - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE
RICORSI
RIFERIMENTI NORMATIVI
NOTE IMPORTANTI (Iva sulla Tia non dovuta/La Tia2 del codice ambientale/La Tares, nuova tassa sui rifiuti dal 2013)

T.A.R.S.U., LA "TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI"
Istituita dal decreto legislativo 507/93, che ne detta i criteri generali, la Tarsu e' gestita e regolamentata dai singoli comuni, quelli che ancora non sono passati alla TIA, in modo autonomo attraverso regolamenti propri.
Visto che tale tassa interessa, via via, sempre un numero minore di utenti, ci limitiamo a riportarne i tratti generali previsti dalla legge in modo molto schematico:

Quando e' dovuta
La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.
Obblighi dei contribuenti
Coloro che iniziano o cessano di occupare o detenere locali ed aree scoperte hanno l'obbligo di presentare, rispettivamente, "denuncia di nuova utenza" entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o "denuncia di cessazione" al momento del rilascio, su appositi moduli predisposti dal comune. La tassa decorre o cessa dal bimestre successivo a quello di denuncia. Nello stesso termine dev'essere denunciata ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
Criterio di calcolo della tassa
Il criterio base e' l'applicazione di una tariffa al metro quadro, tenendo conto dell'uso specifico del locale e dell'area: casa, ufficio, negozio (diversita' tra merce venduta), campeggio, banca, etc L'ammontare da pagare dipende sia dalla quantita' e qualita' medie dei rifiuti solidi urbani che sono producibili nei locali e aree urbane secondo il loro uso, sia dal costo dello smaltimento rapportato all'utenza tramite dei coefficienti.
Da sapere che dal 1/1/2005 la superficie di riferimento -per gli immobili di proprieta' privata a destinazione ordinaria (quindi anche per le abitazioni)- non puo' essere inferiore all'80% della superficie catastale. Per gli immobili gia' denunciati al fini Tarsu i comuni modificano d'ufficio le superfici che risultano inferiori, dandone comunicazione agli interessati.  Se al catasto mancano gli elementi per determinare la superficie i comuni possono chiedere ai contribuenti che venga presentata la planimetria. Si veda per ogni riferimento l'art.1 comma 340 legge 311/2004 (Finanziaria 2005) e la circolare Ag.Territorio n.13/T del 7/12/2005.
Esclusioni
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora la cosa sia documentabile. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti (a meno che non siano di uso esclusivo di uno o piu' condomini).
Riduzioni
La tariffa è dovuta in misura non superiore al 40% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta. La tariffa su cui applicare la riduzione deve essere determinata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita. Stessa cosa nel caso di servizio attivato ma non svolto oppure svolto in grave violazione delle prescrizione del regolamento relativamente alla frequenza di raccolta e alla capacità dei contenitori.

Inoltre la tariffa unitaria puo' essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:
* abitazioni con unico occupante;
* abitazioni o locali adibiti ad uso diverso tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, quando cio' sia stato opportunamente dichiarato.
* utente che, versando nelle circostanze di cui sopra (uso stagionale o discontinuo), risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale.
Riscossione e sanzioni
La riscossione avviene tramite iscrizione a ruolo, con emissione di cartelle suddivise in quattro rate.
Le sanzioni applicabili (in caso di mancata o infedele presentazione delle denunce o di mancato o ritardato pagamento) sono quelle "tributarie" previste dalla legge (per approfondimenti clicca qui).
Le attivita' di riscossione coattiva (avviso di accertamento e cartella esattoriale) sono descritte in questa scheda.
Si fa presente che per questo tributo e' possibile regolarizzare errori ed omissioni, prima che arrivino accertamenti, tramite il "ravvedimento operoso". Approfondimenti in merito possono essere trovati sulla scheda suddetta.

T.I.A., LA "TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE"
Ogni comune si adegua alla nuova tariffa, introdotta dal d.lgs.22/97, con uno specifico regolamento che deve stabilire, oltre alle tariffe vere e proprie, i soggetti passivi, i casi di esclusione, le agevolazioni, le classi di attivita' per le utenze non domestiche e le modalita' di accertamento e riscossione adottate.

Come regola generale, per quanto prevede la legge:
Chi deve pagare, adempimenti a carico dell'utente
Riguardo ai soggetti passivi la legge e' chiara e stabilisce che la tariffa e' dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato (non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi) a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

Gli adempimenti a carico dell'utente, invece, sono stabiliti soggettivamente da ogni comune. A quanto ci risulta, conformemente alle regole valide per la vecchia tassa, sono previsti precisi obblighi in fase di inizio e cessazione dell'occupazione dei locali, ovvero invio di denunce scritte entro precisi termini (che in genere ci risultano di 60gg dall'evento). Comprensibilmente i regolamenti disporranno l'obbligo di denuncia anche qualora accadano eventi che possono incidere sul calcolo della tariffa (cambio di residenza familiare, variazione della superficie, cambio attivita' delle utenze non domestiche). Ci risulta, invece, che quando cambia il numero di componenti del nucleo familiare (per nascita, morte o trasferimento della residenza di uno di essi) normalmente non e' necessario comunicare alcunche', poiche' il comune segnala direttamente la variazione al gestore. In caso di morte dell'intestatario dell'utenza, invece, e' in genere previsto l'obbligo di denuncia da parte degli eredi.

Presso ogni comune -e spesso anche sui loro siti Internet- sono disponibili i regolamenti e i moduli per le denunce, con istruzioni rispetto al contenuto e alla modalita' di presentazione. Si consiglia, quindi, di informarsi sugli obblighi che riguardano la propria utenza recandosi presso il comune ove si trova l'immobile.

Com'e' calcolata la tariffa
La tariffa e', normalmente, calcolata per anno solare e dovuta dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui e' iniziata l'occupazione (per le variazioni e le cessazioni e' applicato lo stesso criterio). La legge non specifica niente al riguardo, e di solito i comuni si rifanno ai criteri precedentemente validi per la tarsu, pur avendo la possibilita' di crearne di nuovi.

La normativa, invece, e' piuttosto chiara e dettagliata riguardo al metodo di calcolo della tariffa. Per quanto riguarda le utenze domestiche esso si deve basare sia sulla superficie dell'immobile che sull'effettiva -o presunta- produzione di rifiuti calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare (secondo 6 categorie prestabilite), in modo da privilegiare i nuclei familiari piu' numerosi e le minori dimensioni dei locali.
Per le utenze non domestiche (attivita' commerciali, industriali, produttive, etc.etc.) il criterio e' simile, solo che la potenziale produzione di rifiuti viene calcolata prendendo in considerazione l'attivita' svolta (secondo 30 categorie prestabilite).

Come regola generale, la tariffa e' divisa in due componenti
* quella fissa
e' riferita alla copertura dei costi generali e quelli relativi alle attivita' di spezzamento e pulizia strade e aree pubbliche, oltre agli ammortamenti ed investimenti. Viene imputata alla singola utenza in base alla superficie dei locali occupati e al numero dei componenti del nucleo familiare residente.
* quella variabile copre i costi di gestione (raccolta, trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti) ed e' imputata sull'utenza in base alla quantita' di rifiuti -differenziati e non- prodotti, misurata sulla base di specifici criteri. Se non possono utilizzare criteri oggettivi vengono applicati sistemi presuntivi prendendo a riferimento, per le utenze domestiche, la produzione media comunale pro-capite (quindi riferita al numero dei residenti) e per quelle non domestiche il tipo di attivita' svolta.

Per le occupazioni temporanee (che di solito si considerano tali quando durano meno di 183 giorni di un anno solare, come prevede la legge istitutiva della Tarsu) di locali od aree pubbliche di uso pubblico o di aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, i comuni normalmente fissano una tariffa giornaliera calcolata sui metri quadri di superficie occupata e stabilita -per ogni categoria- proporzionalmente rispetto a quella ordinaria.

Attenzione! Per gli immobili dove non figurano residenti, ogni comune ha la facolta' di applicare la tariffa basandosi su un numero di occupanti convenzionale (che puo' essere fisso o variabile da uno a sei a seconda della superficie dei locali).

Riduzioni, agevolazioni, esclusioni
La legge stabilisce che i comuni devono avviare servizi di raccolta differenziata (tramite organizzazione di isole ecologiche, raccolta porta a porta, etc.) e prevedere agevolazioni per gli utenti che aderiscono a specifiche iniziative (raccolta delle frazioni umide tramite "compostaggio", in special modo). Tali agevolazioni devono consistere, in pratica, in riduzioni della quota variabile della tariffa in modo proporzionale rispetto ai risultati raggiunti (singolarmente o da un gruppo di utenze). Per le utenze non domestiche devono essere previste riduzioni, invece, nei casi in cui gli utenti dimostrino di aver avviato i rifiuti prodotti al recupero.

Al di la' di questo, in tema di esenzioni e riduzioni i comuni godono di ampia liberta' e discrezionalita', pertanto e' bene informarsi presso agli uffici preposti o consultare il regolamento comunale.

Solitamente, le riduzioni riguardano utenti con redditi inferiori ad un determinato tetto o in stato di disagio familiare, abitazione stagionale dell'immobile, residenza dell'utente all'estero, lontananza dai punti di raccolta, etc.
Le esclusioni, invece, riguardano di solito i locali dello stesso comune, i luoghi di culto, i locali e le aree dove non possono essere prodotti rifiuti a causa della loro natura, per l'uso al quale sono destinati, o perche' palesemente inutilizzabili. Esempi: centrali termiche, cabine elettriche, silos, aree di centri sportivi dedicate esclusivamente all'esercizio dell'attivita' (campi da gioco o da tennis, piscine, etc.), unita' immobiliari prive di mobili ed arredi, chiuse, inutilizzate e non allacciate ai servizi pubblici di rete (acqua, gas, etc.etc.), immobili non agibili, inabitabili o in ristrutturazione.

Riscossione
I comuni godono di una discreta liberta' anche nel gestire la riscossione, sia volontaria che coattiva. Quest'ultima, in particolare, puo' avvenire sia con l'avvio di un procedimento ingiuntivo presso un giudice, sia tramite iscrizione a ruolo (con emissione di cartella esattoriale) mediante affidamento della gestione al locale concessionario delle riscossioni (come Cerit, Gestline, Esatri, etc.etc.).

L'ente che gestisce la TIA per conto del comune emette delle fatture con cadenza annuale o inferiore (trimestrale, semestrale, etc.) ,comprendenti l'iva al 10% (vedi nota *) ed i tributi ambientali provinciali. La scadenza viene fissata liberamente dal gestore ed il pagamento, oltre che con il classico bollettino postale, puo' avvenire in molti casi attraverso Internet (si veda per esempio il servizio pagoclic organizzato dalla Cerit).
Alcuni comuni prevedono la possibilita', in alcune circostanze come il temporaneo disagio economico, di pagare a rate a determinate condizioni (con limiti di importo e di rate), corrispondendo ovviamente gli interessi legali.

Anche In caso di morosita' ogni comune si muove piuttosto liberamente, considerando il vuoto normativo creatosi soprattutto dopo la sentenza che ha sancito la natura tributaria della TIA.  Al classico avvio di procedimenti ingiuntivi con addebito di spese ed interessi si affianca la riscossione coattiva  con addebito delle sanzioni amministrative previste per i tributi locali, le stesse applicate alla Tarsu (vedi sopra). 
Riguardo alle sanzioni, infatti, una normativa specifica di riferimento non c'e', a parte quella per l'omesso o tardivo pagamento che prevede l'applicazione di una sanzione del 30% (vedi art. 13 Dlgs 471/97 riferito genericamente ai tributi). Per l'omessa o infedele denuncia, quindi, quando prevista, ogni comune puo' muoversi come meglio crede. 

E' indispensabile, se si vogliono conoscere le regole che riguardano la propria utenza, consultare il regolamento del Comune dove questa si trova.

Link utili
Non esiste un "sito ufficiale" nazionale riguardo alla Tia, perche' la gestione e' locale. Per i comuni dell'area fiorentina in particolare, e in termini generali per tutti, e' attivo il sito gestito dalla Quadrifoglio SpA.

RICORSI
In ambedue i casi, quindi sia che si tratti di TARSU che di TIA, l'organo competente in caso di ricorso contro avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, cartelle etc. e' il giudice tributario.
Informazioni e dettagli in merito si trovano nella scheda COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA (GIUDICE TRIBUTARIO): RICORSO: clicca qui

RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs.507/93 istitutivo e regolatore della Tarsu
- D.lgs. 22/97 istitutivo e regolatore della Tia
- Dpr 158/99 regolamento attuativo del D.lgs.22/97
- D.lgs. 152/06 decreto ambientale che ha "riformato" la Tia, art.238 e segg.
- Legge 296/06 (finanziaria 2007), art.1 comma 184 ("congelamento" del passaggio Tarsu/Tia)
- D.l. 208/08 art.5 comma 2 quater (differimento termine per emissione decreto attuativo del D.lgs.152/06)

NOTE IMPORTANTI
(*) Nota IVA su TIA: La questione dell'applicabilita' dell'IVA sulla TIA, ovvero della natura di questo onere (tassa o tariffa?) e' stata ampiamente dibattuta con pareri divergenti. A conclusione sembra essersi pronunciata la Consulta (Corte Costituzionale), che con la sentenza 238/2009 ha sancito la natura TRIBUTARIA della TIA con conseguente inapplicabilita' dell'IVA. Al momento non sono intervenute leggi ne' -per quanto sappiamo- vi sono state modifiche ai regolamenti comunali tali da spianare la strada dei rimborsi (teoricamente richiedibili per i cinque anni pregressi). La questione e' stata ulteriormente complicata da una sentenza della Commissione Tributaria della Toscana (n.27/13/2010) che ha legittimato l'applicazione dell'Iva sulla TIA nei casi in cui il servizio sia reso, e fatturato, da una societa' privata in regime di impresa, cosa frequente dato che i Comuni spesso "appaltano" il servizio proprio a societa' private.
Il Ministero dell'economia e l'Agenzia delle Entrate hanno comunque annunciato provvedimenti legislativi, certamente opportuni, che speriamo giungano presto. Nel frattempo chi vuole puo' avanzare domanda di rimborso al proprio comune (rifacendosi alla sentenza della Corte Costituzionale), cosi' da tenersi pronti ad eventuali azioni legali future. 
QUI il nostro modulo per la richiesta di rimborso, corredato di informazioni.
Nota su TIA e Codice ambientale
Come gia' detto, la disciplina di gestione dei rifiuti, e la TIA,  sono state riformate dal codice ambientale (d.lgs.152/06, entrato in vigore il 29/4/06, articoli 195 e 238) che -pur abrogando il decreto Ronchi- ha praticamente confermato la disciplina generale da esso introdotta. La TIA diventa "tariffa integrata ambientale" (chiamata, per distinguerla dall'altra, TIA2) e vengono annunciati nuovi criteri di calcolo per la tariffa e per le agevolazioni, da emanarsi a cura del ministero dell'Ambiente entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Ad oggi pero' il codice e' praticamente inattivo, perche' -per lo meno per la parte che riguarda la TIA- non risulta emesso alcun regolamento. Rimangono quindi valide le norme precedenti, ovvero il decreto Ronchi (d.lgs.22/97) e il suo regolamento (d.p.r. 158/99) trattati in questa scheda.
Dal 2013 arriva la nuova tassa (Tares)
Il Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011, ha introdotto con l'art.14 una nuova tassa sui rifiuti (Tares, tassa sui rifiuti e sui servizi) che decorrera' dal 2013 in sostituzione di quella (o meglio di quelle) esistenti, Tarsu e Tia. La nuova tassa sara' disciplinata nel dettaglio (la legge ne delinea i tratti generali) da un regolamento che dovra' essere emanato entro Ottobre 2012.

Ha collaborato Katia Moscano
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS