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Legge concorrenza 2017, una guida alle novità
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
2 settembre 2017 9:52
 
Il 29 Agosto 2017 è entrata in vigore la cosiddetta “Legge concorrenza”  - Legge 124/2017- che investe vari ambiti di interesse del consumatore.

Si tratta in alcuni casi di novità assolute, in altri di adeguamenti a varia giurisprudenza, ed in altri di norme riprese da vecchie disposizioni che non hanno mai visto la luce. In ambito r.cauto, in particolare, vengono introdotte disposizioni che in forma diversa erano presenti già in un articolo contenuto in un decreto legge del 2013 non convertito in legge (art.8 Dl 145/2013), relativamente agli sconti obbligatori e al risarcimento del danno in forma specifica.
Il percorso di questa Legge è stato lungo e non tutte le novità annunciate nei mesi scorsi dai vari media sono arrivate in porto. Tra le altre cose, niente riforma del telemarketing, almeno non in questa occasione, e nessuna eliminazione del tacito rinnovo dai contratti di assicurazione danni.
 
Attenzione perché molte novità rimarranno sulla carta fino all’emanazione delle relative disposizioni attuative, cosa che nel caso viene evidenziata.

Questo un riassunto (indice scheda):
Macroargomenti:
R.C.AUTO
TELEFONIA, INTERNET, PAY TV
GAS, ELETTRICITA', ACQUA
BANCHE
Altre voci:
PUBBLICITA’ CARTACEA CON REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI
NOTIFICHE POSTALI ATTI GIUDIZIARI, POSSIBILI ANCHE TRAMITE POSTE PRIVATE MUNITE DI LICENZA
SANZIONE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON A NORMA
PREVENTIVI SCRITTI OBBLIGATORI PER PROFESSIONISTI ED AVVOCATI
CONTO CORRENTE DEDICATO PER VERSAMENTI DAL NOTAIO
ATTIVITA' ODONTOIATRICA, OBBLIGO DI POSSESSO DEL TITOLO
FARMACIE, VENDITA SCORTE CON FOGLIETTO SOSTITUTIVO DIGITALE
ALBERGHI, TOLTO L’IMPEDIMENTO A PRATICARE PREZZI PIU’ BASSI RISPETTO A QUELLI SUI PORTALI DI PRENOTAZIONE
TRASPORTO PUBBLICO, BIGLIETTI ONLINE E INFORMAZIONI DURANTE IL VIAGGIO
EDILIZIA LIBERA, AGGIORNAMENTO CATASTALE ENTRO 30 GIORNI
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (TAXI, NOLEGGIO CON CONDUCENTE), FUTURA REGOLAMENTAZIONE

R.C.AUTO
Contratto base
Il contratto base r.c.auto è una polizza standard a prezzo libero ma con clausole minime uniformi per tutte le compagnie, articolata in forme diverse a seconda della classe di merito e del tipo di assicurato.   
E’ stato introdotto cinque anni fa dal D.l.179/2012 senza mai diventare realtà in mancanza dei decreti attuativi.
Ora la Legge concorrenza ritorna sul tema prevedendo che le varie compagnie, prima della sottoscrizione di un contratto r.c.auto, debbano fornire al potenziale cliente informazioni sui propri contratti base tramite il collegamento telematico al sito del preventivatore dell’IVASS.
Se si tratta di un intermediario, l’informazione deve essere fornita relativamente ai contratti base di tutte le imprese di assicurazione di cui lo stesso è mandatario.
Sui contratti r.c.auto dovrà apparire la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni.
 
Si attendono disposizioni dell’IVASS che entrino più nel dettaglio ma soprattutto, perché questa novità si attui, si aspetta ancora il decreto ministeriale (Min.svil.economico) che deve darne attuazione legale.
 
Nota importante: attenzione! La suddetta novità si affianca all’eliminazione dell’obbligo per le compagnie di fornire in fase precontrattuale le offerte di TRE compagnie diverse, disposizione comunque mai resa applicabile.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 6 che introduce l’art.132bis sul D.lgs.209/2005, articolo 1 comma 30 che abroga i commi 1 e 2 dell’art.34 Dl 1/2012   
 
Sconti obbligatori sui contratti
Quando sul contratto r.c.auto, in sede di prima stipula o di rinnovo, sono presenti determinate clausole deve anche essere applicato uno sconto per chi le sottoscrive.
 
Gli sconti sono applicati per una o più di queste ipotesi:
- in caso di accettazione di sottoporre il veicolo ad un’ispezione da eseguire a spese dell’impresa di assicurazione;
- in caso di installazione sul veicolo di una “scatola nera” o un dispositivo equivalente, al fine di registrare l’attività dei veicolo e fornire prove di responsabilità in caso di incidente, su proposta della compagnia di assicurazione. 
- in caso di installazione, su proposta della compagnia, di meccanismi elettronici che impediscano l’avvio del motore quando riscontrano nel giudatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
 
Attenzione! Occorre che le caratteristiche di questi dispositivi vengano fissate da un decreto ministeriale che dovrebbe arrivare entro Novembre 2017. E' già stabilito tuttavia che il costo dei dispositivi e della loro installazione -nonchè manutenzione-  sarà a carico delle compagnie assicuratrici, e che  la titolarità spetterà invece all’assicurato. 
 
L’importo degli sconti è libero, determinato da ogni compagnia di assicurazione autonomamente, ma secondo i criteri dettati da un provvedimento dell’IVASS che dovrà arrivare entro fine Novembre 2017.
La Legge si limita a dire che deve trattarsi di sconti “significativi” che devono essere chiaramente evidenziati sul preventivo in valore assoluto e in percentuale rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. L’applicazione riguarda come già detto contratti nuovi o rinnovi di contratti esistenti, anche se cambia l’assicurato.
 
Inoltre, a chi installa una scatola nera, si trova in una zona dove le tariffe r.c.auto sono più alte a causa dell’elevato tasso di sinistrosità (individuate dallo stesso provvedimento IVASS di cui sopra), e non ha provocato incidenti con responsabilità esclusiva o principale o paritario negli ultimi quattro anni, deve essere praticato uno sconto aggiuntivo.
Anche questo deve essere chiaramente evidenziato in sede di preventivo sia in valore assoluto che in percentuale, con applicazione sui nuovi contratti o sui rinnovi di quelli in essere.
 
Attenzione, quanto sopra quindi va verificato PRIMA di sottoscrivere un contratto o di rinnovarlo.
In ogni caso gli sconti praticati da ciascuna compagnia devono anche essere pubblicati sul sito ufficiale della stessa sotto forma di pubblicità, entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono.
 
Eventuali violazioni possono essere segnalate direttamente alla stessa IVASS con conseguente riduzione automatica del premio e applicazione alla compagnia di sanzioni pecuniarie.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 6/7/8 che introducono l’art.132ter sul D.lgs.209/2005; si vedano anche i commi 34/35 per l’obbligo di pubblicazione degli sconti sui siti
 
Conseguenze dell’installazione della scatola nera 
Aumento del premio in caso di sinistro meno gravoso
Le variazioni peggiorative della classe di merito con conseguente incremento del premio devono essere meno gravose per chi ha installato una scatola nera o decide di installarla al verificarsi di un sinistro.
 
Piena prova in caso di incidente
I rilevamenti effettuati dalle cosiddette “scatole nere” o da dispositivi similari (tra quelli che saranno identificati da un decreto ministeriale) fanno piena prova nei processi civili, in caso di incidente, su come si sono svolti i fatti; ciò a meno che non venga dimostrato il mancato funzionamento o la manomissione di detti apparecchi.
 
Decadenza sconti in caso di manomissione o disinstallazione
All’assicurato è vietato disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante i dispositivi “scatola nera”. In caso di violazione non si applica più la riduzione del premio per tutta la durata residua del contratto e devono essere restituite le riduzioni già godute. A seconda del caso potrebbero scattare anche sanzioni penali.

Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 14 (modifica art.134) e 20 (inserimento art. 145bis del D.lgs.209/2005)
 
Sconto in caso di più polizze con guida esclusiva 
Le imprese di assicurazione devono praticare uno sconto significativo anche nel caso in cui l’assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso firmando per ciascuna di esse una clausola di guida in esclusiva (clausola che condiziona il risarcimento al fatto che alla guida al momento del sinistro ci sia una persona predeterminata, l’unica che può guidare il mezzo).
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 11
 
Risarcimento del danno in forma specifica
A tutt’oggi già alcuni contratti r.c.auto prevedono la possibilità per l’assicurato di ottenere il risarcimento del danno in forma specifca, ovvero direttamente la riparazione del mezzo danneggiato recandosi presso un autoriparatore indicato dalla compagnia di assicurazione e con questa convenzionato.
Ebbene la Legge concorrenza inserisce nel codice delle assicurazioni private una norma che prevede espressamente che l’assicurato possa ottenere questo tipo di risarcimento -più precisamente l’integrale risarcimento- anche rivolgendosi ad un autoriparatore di propria fiducia.
Le imprese di autoriparazione in questo caso devono fornire tutta la documentazione fiscale necessaria e una garanzia sugli interventi di minimo due anni per tutte le parti non soggette ad usura ordinaria.
Verranno emanate delle linee guida di riferimento per le imprese di autoriparazione che saranno pubblicizzate dal Ministero dello sviluppo economico.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 9/10 che modificano l’art.148 D.lgs.209/2005
 
Variazioni del premio in caso di sinistro sui preventivi
La variazione del premio conseguente al verificarsi di un sinistro, in aumento o in diminuzione,  deve essere indicata in valore assoluto ed in percentuale rispetto alla tariffa in vigore sul preventivo in sede di stipulazione o di rinnovo del contratto.
Ricordiamo che la predetta variazione, che consegue al passaggio ad una classe di merito più o meno favorevole, scatta automaticamente in sede di rinnovo annuale.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 12 che modifica l’art.133 D.lgs.209/2005
 
Maggiore uniformità per le classi di merito interne
Le classi di merito interne,  diverse dalle classi universali (CU) uniformi per tutte le compagnie, sono quelle utilizzate dalle imprese assicuratrici secondo parametri interni propri, utili poi per la determinazione del premio. Appaiono sull’attestato di rischio insieme a quelle universali, ma non sono un riferimento in caso di passaggio da una compagnia all’altra. 
Ebbene la Legge di concorrenza vieta alle compagnie di differenziare queste classi sulla base della durata del contratto o di parametri che ostacolano la mobilità tra imprese di assicurazione. In particolare le compagnie devono garantire a chi stipula un nuovo contratto le condizioni applicate agli assicurati che hanno identiche caratteristiche di rischio.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 13 che modifica l’art.133 D.lgs.209/2005
 
Testimoni di sinistri da identificare subito
In caso di incidenti con soli danni alle cose, i testimoni vanno identificati subito, all’atto della denuncia del sinistro alla propria compagnia di assicurazione o comunque al primo atto formale del danneggiato.
In mancanza, le compagnie devono chiedere all’assicurato notizie sulla presenza di eventuali testimoni, con raccomandata a/r da inviare entro 60 giorni dalla denuncia, precisando le conseguenze processuali in caso di mancata risposta (risposta che deve essere inviata con raccomandata a/r entro ulteriori 60 giorni). Ulteriori testimoni possono essere identificati direttamente dalla compagnia di assicurazione entro lo stesso termine.
Identificazioni fatte oltre i suddetti termini non costituiscono prova ammissibile ad eventuali processi relativi al sinistro, a meno che ovviamente la stessa identificazione non risulti da un verbale delle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente.
Il giudice può accettare testimoni non identificati secondo queste nuove regole solo se risulti una comprovata oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
I testimoni, come già si sa, vanno iscritti nella “banca dati sinistri” tenuta presso l’IVASS e vanno segnalati alla Procura della Repubblica se vi appaiono più volte negli ultimi cinque anni.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 15 che modifica l’art.135 D.lgs.209/2005

 
Tabella unica danno biologico
Entro fine 2017 al posto dell’attuale tabella del danno biologico (per lesioni gravi) ne verrà introdotta un’altra, uniforme su tutto il territorio nazionale. 
Sono stati anche riscritti i criteri per stabilire il danno biologico per lezioni di lieve entità, da completare con un decreto di prossima emanazione.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 17/18 che modificano gli art.138/139  D.lgs.209/2005
 
Rilevazione automatica della mancanza di copertura assicurativa
Le apparecchiature automatiche omologate (alcune anche come autovelox) per il rilevamento della mancanza di copertura assicurativa attraverso il controllo incrociato di varie banche dati potevano essere utilizzate, fino ad oggi, solo per controllo, con invito al proprietario del mezzo di mettersi in regola e dimostrare la copertura.
La legge concorrenza ha completato il quadro normativo inserendo questi tipi di rilevazione tra quelli per i quali c’e’ la deroga all’obbligo di fermo, come un normale autovelox per intendersi. Quindi le apparecchiature debitamente omologate possono ora essere utilizzate ai fini sanzionatori senza contestazione immediata (a distanza, con invio del verbale a casa) e senza la presenza dei vigili.
 
La fotografia scattata dall’apparecchiatura (che, lo ricordiamo, per volere del Garante della Privacy non viene allegata al verbale ma può essere visionata presso i vigili) costituisce atto di accertamento   del fatto che l’auto si trovava su strada. La mancata copertura assicurativa comporta l’applicazione di una sanzione variabile da 849 a 3.396 euro (art.193 c.d.s.), con alcune riduzioni se si ottempera entro certi termini.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 23 che modifica l’art.201 del Codice della Strada
 
Durata annuale anche ai contratti per rischi accessori
Com’è noto i contratti r.c.auto hanno durata annuale senza rinnovo automatico. La regola viene estesa anche ai contratti di assicurazione dei rischi accessori al rischio principale di responsabilità civile, se lo stesso contratto, ovvero un altro stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale che quelli accessori.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 25 che modifica l’art. 170Bis al D.lgs.209/2005
 
Massimali più alti per i bus
Per i veicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti (categorie M2 ed M3), i massimali di copertura assicurativa per danni alle persone salgono a 15 milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati; per danni alle cose il massimale rimane a 1 milione di euro.
I suddetti massimali si applicano dal 29/8/2017 e raddoppiano a decorrere dal 1/1/2018.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 28/29 che modificano l’art.128 D.lgs.209/2005

TELEFONIA, INTERNET,  PAY TV
Spese rescissione o trasferimento contratto ad altro operatore dettagliate ed esplicite
Come noto per i contratti telefonici, di servizi internet o di pay tv deve essere prevista la facoltà dell’utente di recedere o trasferire il contratto ad altro operatore senza vincoli temporali, ritardi e senza spese NON giustificate dai costi dell’operatore, con preavviso massimo di 30 giorni 
Ebbene, la Legge di concorrenza aggiunge che le spese devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda (o sostenuti per dismettere la linea o trasferire il servizio), RESE NOTE all’utente fin dalla fase precontrattuale di pubblicizzazione dell’offerta e comunicate all’AGCOM (autorità garante per le telecomunicazioni) esplicitando la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 41 che modifica l’art. 1 Dl 7/2007
 
Rescissione e migrazione semplici ed immediate, anche per via telematica
Le modalità di rescissione da contratti di telefonia o pay tv, o di cambio gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le stesse forme utilizzabili per le attivazioni e le adesioni ai contratti.  Viene quindi precisato che deve sempre essere consentita la rescissione o il cambio gestore comunicata telematicamente, ovvero attraverso un sito o per email.
 
Riguardo al passaggio telematico da un gestore all’altro (migrazione), un decreto ministeriale fisserà -entro sei mesi- le modalità operative di identificazione da parte delle compagnie del soggetto richiedente, anche tramite l’identità digitale unica (SPID).
 
Il nostro consiglio generale è comunque quello di procurarsi, pur procedendo telematicamente, una prova di invio della richiesta di rescissione o di migrazione, da esibire in caso di necessità o se si presentassero problemi.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 41 che modifica l’art.1 Dl 7/2007 e comma 46
 
24 mesi di durata massima delle offerte promozionali  
I contratti di telecomunicazione che comprendono offerte promozionali (di servizi o beni) devono avere una durata massima di 24 mesi.
Per la risoluzione anticipata le regole di addebito delle spese sono le stesse dei contratti “non promozionali” e gli eventuali costi addebitati devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla sua durata residua.  
I costi in caso di rescissione anticipata così come quelli eventualmente da recuperare relativi all’apparecchiatura in dotazione (telefonino, modem, router, etc.) devono essere riportati sul contratto.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 41 che modifica l’art.1 Dl 7/2007 e comma 42 che modifica l’art.70 D.lgs. 259/2003  
 
Servizi di terzi solo col consenso espresso dell’utente 
Prima di addebitare i costi di servizi in abbonamento offerti da terzi, il gestore di servizi di telecomunicazione deve acquisire la prova del consenso espresso dell’utente.
In ogni caso non deve essere possibile ricevere servizi in abbonamento da parte del proprio gestore/operatore o da parte di terzi senza un preventivo consenso espresso e documentato.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 41 che modifica l’art.1 Dl 7/2007
 
Micropagamenti col telefonino
Si estende la possibilità di utilizzare il credito telefonico agli acquisti di biglietti per l’accesso a luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento.
Ciò, in deroga alle normative del settore, con le stesse modalità con cui ad oggi si acquistano biglietti nell’ambito del trasporto pubblico.
L’utente che intende fruire di questa possibilità deve essere messo in condizioni, al momento dell’acquisto, di sapere se il proprio credito sia sufficiente e quanto ne rimane dopo.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 47
 
Donazioni col telefonino
Tramite il credito telefonico possono essere fatte anche erogazioni liberali alle organizzazioni private senza scopo di lucro (ONLUS), alle associazioni di promozione sociale iscritte nel “Registro nazionale del terzo settore”, alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in alcuni settori (assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza,  istruzione,  sport dilettantistico, etc., vedi art.10 comma 1 lettera a del D.lgs.460/1997).
Per le modalità operative occorre l’adozione di un decreto ministeriale attuativo che dovrebbe essere emanato entro fine Ottobre 2017.
Le erogazioni suddette non sono detraibili dalle tasse né sottoposte ad IVA.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 49/53
 
Chiamate a numeri a pagamento, tariffazione dalla risposta
Per tutti i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche (non precedute da prefisso geografico, come i numeri 895-899 etc. e i cellulari) la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell’operatore.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 55

GAS, ELETTRICITA’, ACQUA
Via il servizio di maggior tutela dal Luglio 2019
Dal 1 Luglio 2019 cesseranno i contratti di energia elettrica e gas sottoposti al controllo tariffario dell’Autorità garante per l’energia ed il gas, i cosiddetti contratti con “servizio di maggior tutela” o “del mercato vincolato”.
I clienti che hanno un contratto di questo tipo e che quindi non sono passati al mercato libero (o sono tornati al mercato vincolato) dovranno entro la data suddetta organizzarsi per valutare e scegliere un contratto del mercato libero optando per l’offerta più adatta alla propria utenza.
 
A questo proposito la Legge prevede che dal 2018 i venditori di energia elettrica e gas informino di queste novità i propri clienti “a maggior tutela”. In un secondo momento, a partire da Febbraio/Marzo 2018 gli stessi venditori dovranno proporre e pubblicare sui propri siti offerte a prezzo variabile e a prezzo fisso destinate ai clienti domestici e non domestici, con indicazione della composizione media della fonte energetica utilizzata e la quantità di gas sera emessi per chilowattora (kWh), redatte sulla base di schemi uniformi che saranno predisposti dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.
In merito l'Autorità garante per l'energia ed il gas ha già predisposto l'offerta denominata PLACET, con condizioni predefinite e che sarà sottoscrivibile dal 2018.
 
Per coloro che al momento della cessazione risulteranno “scoperti” ovvero senza fornitore, l’Autorità disporrà l’attivazione del cosiddetto servizio di salvaguardia creato per i consumatori e le piccole imprese.
 
Diversi quindi i provvedimenti che dovranno essere emanati dall’Autorità Garante relativamente a queste novità:
-entro Novembre 2017 dovranno essere specificate le modalità di pubblicazione sui siti dei venditori di energia elettrica e gas delle offerte obbligatorie disciplinate proprio dal Garante e da rendere disponibili a partire da Febbraio/Marzo 2018;
-sempre entro Novembre 2017 dovranno essere dettate le modalità con cui i venditori dovranno informare i clienti in maggior tutela riguardo alla novità;
-entro Gennaio 2018 dovrebbe essere creato un sito che raccoglierà in modalità open data le offerte vigenti del mercato libero, in modo che l’utente possa più facilmente fare confronti e scegliere.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 59/60/61/62/63/64 e 69 che modificano l’art.22 D.lgs.264/2000 (Gas) e l’art.35 D.lgs.93/2011 (Energia elettrica); riguardo l'offerta PLACET si veda la delibera AEEG 555/2017/R/com
 
Offerte per gruppi di acquisto
Entro la fine di Novembre 2017 l’Autorità garante per l’energia ed il gas dovrà emanare delle linee guida per promuovere le offerte commerciali di contratti di fornitura di energia elettrica e gas destinate a gruppi di acquisto prevedendo la pubblicità delle stesse su piattaforme informatiche di facile consultazione in modo che sia possibile la loro confrontabilità e l’aggregazione dei consumatori in gruppi.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 65


Rimodulazione dei bonus elettricità e gas
Entro Febbraio 2018 l’Autorità garante per l’energia ed il gas dovrà emanare disposizioni per fissare nuovi incentivi relativi alle bollette di energia elettrica e gas di clienti economicamente svantaggiati o presso i quali vi sono persone in gravi condizioni di salute in vita grazie ad apparecchiature alimentate da energia elettrica.
Gli incentivi ad oggi esistenti, relativi proprio a queste categorie, rimarranno in vigore fino all’adozione di questi nuovi provvedimenti.
Per informazioni si rimanda alla lettura di questa scheda pratica.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 75/76/77
 
Obbligo rateizzazione delle fatture esorbitanti
Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione prevista dai contratti oppure dovute a prolungata indisponibilità di letture effettive dei contatori, dovrà essere concessa da parte dei venditori in modo obbligato una rateizzazione del pagamento.
Tale obbligo con relative modalità di applicazione dovrà essere fissato dall’Autorità garante per l’energia ed il gas e comunque non dovrà riguardare i casi dove il probema è imputabile a cause riconducibili ai clienti finali.
Attualmente i criteri di rateizzazione, validi solo per i clienti del mercato vincolato (servizio di tutela) sono quelli spiegati in questa scheda.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 78
 
Elenco dei venditori di energia elettrica
Entro Novembre 2017 verrà istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un elenco dei venditori di energia elettrica. Per l’iscrizione i venditori dovranno avere dei requisiti; il tutto, modalità e requisiti, verrà fissato da un decreto dello stesso Ministero.
L’elenco sarà pubblicato sul sito del Ministero ed aggiornato mensilmente.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 80/81/82
 
Fatture acqua con indicazione consumi effettivi 
Le fatture di somministrazione dell’acqua devono contenere, almeno una volta all’anno, l’indicazione dell’effettivo consumo riferito alla singola utenza, se il contatore è accessibile e la lettura tecnicamente possibile.
Le modalità devono essere fissate dall’Autorità garante AEEGSI.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 74

BANCHE
Call center di banche e assicurazioni con tariffazione urbana
Le banche, le imprese di assicuraione e le società di carte di credito devono assicurare che l’accesso telefonico ai propri servizi di assistenza (anche da telefoni cellulari) avvenga a costi non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana.
Le violazioni possono essere segnalate all’Autorità per le telecomunicazioni (www.agcom.it) che può comminare sanzioni (10.000 euro) e disporre indennizzi a favore dei clienti (di minimo 100 euro).
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 130/131
 
Conto corrente base, online le comparazioni
Viene introdotto un altro tassello alla serie di normative inerenti il “conto corrente base”, ovvero il conto corrente con caratteristiche predefinite disciplinato dal D.lgs.37/2017 attuativo della Direttiva 2014/92/Ue con entrata in vigore delle varie novità molto diluite nel tempo in attesa di disposizioni attuative.
Più precisamente, entro Febbraio 2018 un decreto del Ministero dell’economia dovrà individuare i prodotti bancari più diffusi tra i clienti per i quali viene assicurata la confrontabilità delle spese -relative appunto al conto corrente base- attraverso un apposito sito internet.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 132/133
 
Novità per le polizze assicurative collegate a mutui o finanziamenti
Le banche e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione di un mutuo immobiliare o di un contratto di credito al consumo alla stipulazione di una polizza assicurativa, sono tenute ad accettare la polizza proposta dal cliente reperita liberamente sul mercato, senza modificare di conseguenza le condizioni del mutuo o finanziamento. Se essa è necessaria per ottenere il mutuo o finanziamento deve comunque avere dei contenuti minimi corrispondenti a quelli dettati dalla banca.
 
Se il cliente comunque sottoscrive una polizza assicurativa proposta dalla banca potrà recedere dalla stessa entro 60 giorni, senza che perda valore il contratto di mutuo o finanziamento. In questo caso, però, se la polizza è necessaria per mantenere il finanziamento, il cliente dovrà proporne in sostituzione una liberamente scelta sul mercato con le caratteristiche minime richieste dalla banca.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 135 che modifica l’art.28 Dl 1/2012
 
Locazione finanziaria
Viene ridefinito il concetto di “locazione finanziaria” come il contratto con cui la banca o l’intermediario finanziario si impegna ad acquistare o far costruire un bene su scelta e secondo le istruzioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.
Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito oppure, ha l’obbligo di restituirlo.
 
Nel caso di leasing immobiliari il mancato pagamento di sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi costituisce grave inadempimento; nel caso di altri tipi di locazione finanziaria il grave inadempimento si ha col mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi. La possibile conseguenza è la risoluzione contrattuale con restituzione del bene al concedente che corrisponde all’utilizzatore il ricavato della vendita dedotti i canoni non pagati di quelli a scadere e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto (nonché delle varie spese).
 
Si ricorda che per le locazioni finanziarie di immobili da adibire ad abitazione principale sono previsti incentivi fiscali fruibili fino al 2020. Si veda per i dettagli questa scheda pratica.

Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 136/137/138/139

PUBBLICITA’ CARTACEA CON REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI
Entro la fine di Novembre 2017 dovrebbe essere modificato il Regolamento che regola il registro delle opposizioni (Dpr 178/2010) nel quale, ricordiamo, possono iscriversi tutti coloro che, presenti nell’elenco telefonico, non vogliono essere contattati telefonicamente a scopo pubblicitario, commerciale (vendite, sottoscrizione di contratti) o per ricerche di mercato.
La modifica dovrebbe far si che l’iscrizione impedisca anche l’invio di comunicazioni commerciali o pubblicitarie per posta cartacea, in completa attuazione di quanto già previsto dal Codice della privacy (D.lgs.196/2003 art.130 comma 3bis).
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 54
 
NOTIFICHE POSTALI ATTI GIUDIZIARI, POSSIBILI ANCHE TRAMITE POSTE PRIVATE MUNITE DI LICENZA
Prossimamente le notifiche degli atti giudiziari nonché dei verbali di violazioni al codice della strada potranno avvenire anche tramite i servizi di posta privata oltre che tramite Poste Italiane.
 
In poche parole, per queste notifiche non ci sarà più l’affidamento in esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane). Le società private dovranno in ogni caso munirsi di una particolare licenza il cui rilascio, specifica la Legge “deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi”.
 
L’affidamento in esclusiva viene abrogato dal 10/9/2017 ma per l’effettiva attuazione della novità occorre l’emanazione di un provvedimento che fissi i requisiti per il rilascio delle licenze, per il quale sono stati dati 90 giorni di tempo (fino a fine Novembre 2017).
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 57/58 che modificano il D.lgs. 261/1999 (artt.4/5)

SANZIONE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON A NORMA
Per i piccoli impianti fotovoltaici (potenza tra 1 e 3 Kw) incentivati col “conto energia” viene introdotta una sanzione più aspra applicabile a seguito di verifiche dalle quali risulti l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non rispettose della normativa. Le incentivazioni non si annullano ma sono ridotte del 30% stante l’azzeramento delle maggiorazioni.
Si ricorda che gli ultimi decreti di incentivazione solo il DM 5/5/2011 e il DM 5/7/2012. Informazioni sulle tariffe incentivanti si trovano in questa scheda.

Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 89 che modifica l’art.42 D.lgs.28/2011

PREVENTIVI SCRITTI OBBLIGATORI PER PROFESSIONSTI ED AVVOCATI
I professionisti sono obbligati a rendere noto ai propri clienti, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell’incarico fornendo tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili e devono indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio della propri attività.
E’ obbligatorio un preventivo di massima scritto o digitale con indicazione di tutte le voci di costo per le singole prestazioni, comprensive di spese oneri e contributi. 
I professionisti iscritti ad ordini e collegi devono anche indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
 
Anche gli avvocati sono obbligati a rilasciare un preventivo scritto su richiesta del proprio cliente, con indicazione della prevedibile misura del costo della prestazione distinguendo tra oneri, spese, e compenso professionale.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 141 (che modifica la Legge 247/2012) , 150 (che modifica il Dl 1/2012) e 152
 

CONTO CORRENTE DEDICATO PER VERSAMENTI DAL NOTAIO
Le somme affidate ai notai devono essere da questi depositate su un conto corrente dedicato, restando comunque ovviamente separate dal patrimonio dello stesso.
Le somme depositate possono essere  utilizzate solo per gli scopi per i quali sono state affidate, con prova documentale, e possono essere svincolate nei modi e tempi opportuni rispetto alle esigenze e scadenze degli aventi diritto.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 142 che modifica la Legge 147/2013
 
ATTIVITA’ ODONTOIATRICA, OBBLIGO DI POSSESSO DEL TITOLO
L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso dei titoli abilitanti previsti dalla legge che prestano la loro attività come liberi professionisti.
Per le società dotate di un direttore sanitario i titoli devono essere posseduti dai soggetti che, al loro interno, erogano le prestazioni.
Entro Novembre 2017 il Ministero della salute deve regolare questi obblighi e le conseguenze del loro mancato rispetto (sospensione dell’attività).
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 153/154/155/156 
 
FARMACIE, VENDITE SCORTE CON FOGLIETTO SOSTITUTIVO DIGITALE
Nel caso in cui in farmacia vengano vendute scorte di farmaci per i quali sono stati modificati i foglietti illustrativi, al posto del foglietto sostitutivo cartaceo conforme il cittadino può scegliere il formato analogico o digitale.
 
Da aggiungere che le farmacie possono aprire anche in orari aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori informando la clientela con cartelli affissi all’esterno dell’edificio.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 164/165
 
ALBERGHI, TOLTO L’IMPEDIMENTO A PRATICARE PREZZI PIU’ BASSI RISPETTO A QUELLI SUI PORTALI DI PRENOTAZIONE
Le imprese turistico-ricettive sono libere di praticare prezzi, termini e ogni altra condizione migliorativa rispetto a quelle praticate da terzi (siti o agenzie) per proprio conto. Non possono più, per inciso, essere inseriti patti contrattuali che impediscono questa possibilità (i cosiddetti parity rate).
Cosa significa in termini pratici?: l’albergo X può applicare  ad una propria camera -direttamente o sul proprio sito- un prezzo più basso rispetto a quello applicato, per la stessa, attraverso un soggetto terzo come, per esempio, un sito di prenotazioni come Trivago o Booking.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 comma 166
 
TRASPORTO PUBBLICO, BIGLIETTI ONLINE E INFORMAZIONI DURANTE IL VIAGGIO
In futuro i biglietti per i servizi di trasporto pubblico dovranno poter essere acquistati -in alternativa ai modi tradizionali- in forma telematica tramite siti dedicati. Questa novità richiede tempo, perché riguarderà i contratti di servizio locali e regionali stipulati a partire dal 31/12/2017.
 
Ulteriormente viene disposto che i gestori dei servizi di trasporto -su gomma o rotaia in ambito nazionale, regionale e locale- dovranno  informare i passeggeri, entro la conclusione di ogni singolo viaggio, sulle modalità per accedere alle carte dei servizi e in particolare sui casi in cui sono previsti rimborsi o indennizzi. Tra le modalità per accedere ai rimborsi deve esservi quella di chiederlo durante o dopo il viaggio tramite la semplice esibizione del biglietto.
Ogni gestore può scegliere e adeguare a questi principi le proprie modalità organizzative.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 167/168/169
 
EDILIZIA LIBERA, AGGIORNAMENTO CATASTALE ENTRO 30 GIORNI
Per tutti gli interventi edilizi di edilizia libera, per i quali non occorre alcun titolo abilitativo, occorre comunque presentare entro 30 giorni l’atto di aggiornamento catastale.
 
Per le attività già avviate al 29/8/2017 la presentazione deve avvenire entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge concorrenza, ovvero entro la fine di Febbraio 2018.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 172/173
 
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (TAXI, NOLEGGIO CON CONDUCENTE), FUTURA REGOLAMENTAZIONE 
Entro un anno (Agosto 2018) il Governo dovrebbe emanare un decreto legislativo che disciplini gli autoservizi pubblici non di linea (servizi di taxi e di noleggio con conducente)
I criteri da adottare, tra le altre cose, prevedono che vengano promosse la concorrenza, la scelta consapevole del consumatore e il contrasto agli abusivismi.
 
Riferimento: Legge 124/2017 articolo 1 commi 179/180/181/182
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS