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INCENTIVI 2013: SCONTI IRPEF SULLA CASA E DETRAZIONI FISCALI VARIE
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
14 febbraio 2013 11:42
 
Ultimi aggiornamenti:  9/8/2013 e 21/1/2014

Per il 2013 continuano ad essere usufruibili sia la detrazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni edilizie (ex 36%), prorogata fino a tutto Dicembre, sia quella del 55% sugli interventi di risparmio energetico elevata al 65% dal 6/6/2013 e prorogata anch'essa fino a Dicembre. 

L'ultimo intervento normativo (DL 63/2013 diventato Legge 90/2013) ha infatti prorogato ambedue le detrazioni per tutto l'anno 2013. Se non vi saranno ulteriori proroghe, come del resto e' stato annunciato, la detrazione del 55% (diventata del 65%) cessera' del tutto a partire dal 1/1/2014 mentre quella del 50% tornera' al 36% a partire dalla stessa data. Quest'ultima non dovrebbe cessare perche' -gia' da anni- e' stata inclusa nel Testo unico delle imposte dirette insieme a tutte le altre detrazioni fiscali "permanenti".

Dal 6/6/2013 e' altresi' ritornata la detrazione fiscale sulle spese per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, quando relativamente a tale ristrutturazione si usufruisca della detrazione del 50%. Anche questa detrazione e' del 50% "spalmabile" per 10 anni e si applica su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro.

Rimangono sempre usufruibili, perche' trasferite sul testo unico delle imposte dirette, anche le detrazioni relative ai mutui per l'acquisto o costruzione della prima casa, ai canoni di affitto e alle provvigioni pagate ai mediatori immobiliari. 

Variate dalla legge di stabilita' 2013, invece, alcune detrazioni fiscali per le persone fisiche, che riportiamo in estratto.

Indice scheda
IMMOBILI: DETRAZIONE 55% (65% dal 6/6/2013) SUGLI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
IMMOBILI: DETRAZIONE 36% (50% fino a Dicembre) SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
IMMOBILI: DETRAZIONE INTERESSI MUTUI PER "CASA DI ABITAZIONE"
IMMOBILI: DETRAZIONE CANONI AFFITTO
IMMOBILI: DETRAZIONE PROVVIGIONE AGENTI IMMOBILIARI
ALTRE DETRAZIONI: RETTE ASILI NIDO
ALTRE DETRAZIONI: SPORT RAGAZZI
ALTRE DETRAZIONI: ACQUISTO FARMACI
ALTRE DETRAZIONI:FIGLI A CARICO E FAMIGLIE NUMEROSE
LINK UTILI

IMMOBILI: DETRAZIONE 55% (65% dal 6/6/2013) SU INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Per il 2013 questa detrazione e' usufruibile:
- per spese sostenute fino al 5/6/2013: nella misura del 55%;
- per spese sostenute dal 6/6/2013 fino al 31/12/2013: nella misura del 65%;
- per spese relative ad interventi su parti comuni condominiali o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il condominio, sostenute dal 6/6/2013 fino al 30/6/2014: nella misura del 65%.
In tutti i casi si fa riferimento, ai fini dell'imputazione, alla data di pagamento degli interventi, a prescindere dalla data di avvio degli stessi (si veda anche la Circolare Ag.entrate 29/E del 18/9/2013).

La detrazione, applicabile in sede di dichiarazione dei redditi sull'irpef lorda dovuta, riguarda:
1) SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
sostenute entro il 31/12/2013, documentate, per interventi che consentano un risparmio energetico annuale -sull'energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge (vedi allegato A del DM 11/3/08 riportato tra i link utili).
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55 o 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 100.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

2) SPESE PER MIGLIORAMENTO TERMICO DI PARETI, TETTI, PAVIMENTI, FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
sostenute entro il 31/12/2013, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, consistenti nella coibentazione (isolamento termico). La condizione per usufruire del beneficio e' che siano rispettati i "requisiti di trasmittanza termica U" , che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura (vedi allegato B del DM 11/3/08 riportato tra i link utili).
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% o 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

3) SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI DOMESTICI ED INDUSTRIALI
sostenute entro il 31/12/2013 e documentate. Sono comprese anche le spese per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita'.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% o 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

4) SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE
sostenute entro il 31/12/2013 e documentate. Sono comprese le spese di messa a punto del sistema di distribuzione.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% o 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 30.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

Attenzione! La detrazione e' stata prorogata e portata al 65% dal 6/6/2013 anche per le spese di sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonche' per le spese di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. L'esclusione di questi interventi dalla proroga, sancita nella prima stesura del Dl 63/2013, e' infatti stata eliminata in sede di conversione in legge dello stesso.


COME USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55/65%
I dettagli sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell'economia del 19/2/07 modificato piu' volte (dai DM 26/10/2007, DM 7/4/2008 e DM 6/8/2009) e dalla circolare dell'Agenzia delle entrante n.36 del 31/5/07.
Queste, in breve, le istruzioni che possono essere approfondite leggendo direttamente il decreto, riportato piu' avanti tra i link utili.

Soggetti ammessi alla detrazione
le persone fisiche o giuridiche che sostengono le spese per lavori su edifici esistenti da loro posseduti o detenuti. Tra le persone fisiche sono ammessi, oltre ai proprietari, i titolari di un diritto reale sul bene (usufrutto, etc.), gli inquilini o i comodatari e i condomini nel caso di lavori sulle parti condominiali. Le spese detraibili sono quelle sostenute -e rimaste a proprio carico- fino al 31/12/2013. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile, che abbiano sostenuto le spese.

Edifici interessati
Le agevolazioni riguardano sia gli edifici residenziali che quelli strumentali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, a patto che siano "esistenti". Sono quindi esclusi tutti gli edifici di nuova costruzione, ovvero gli interventi effettuati in fase di edificazione. La prova dell'esistenza dell'edificio puo' essere prodotta esibendo l'iscrizione al catasto e/o i pagamenti dell'ICI.
Per quanto riguarda tutti gli interventi agevolabili, inoltre, gli edifici devono essere gia' dotati di impianto di riscaldamento. Unica eccezione e' l'installazione di pannelli solari, per la quale non e' necessario tale requisito. Per le ristrutturazioni che prevedano il frazionamento dell'unita' immobiliare, il beneficio e' compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato che serva tutte le nuove unita' realizzate. Se invece gli interventi prevedono la demolizione con successiva ricostruzione, le detrazioni sono godibili solo nei casi di "fedele ricostruzione". Sono esclusi, quindi, i lavori di ampliamento.

Gli interventi agevolati
Sono inclusi gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro dell'edificio e delle finestre, e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda. Sono incluse inoltre le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonche' inerenti la redazione degli attestati. Sia il decreto ministeriale che la circolare dell'Agenzia delle entrate sono molto dettagliate nel definire i tipi di interventi per i quali si puo' beneficiare della detrazione.
Per i dettagli rimandiamo alla lettura degli stessi, disponibili piu' avanti, tra i link utili.

Adempimenti
A) affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla legge (con il cosiddetto "certificato di asseverazione"). Questa documentazione puo' essere:
- sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate;
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici emessa ai sensi della legge 10/91;
B) acquisire tutta la documentazione necessaria, ovvero la copia dell'attestato di certificazione energetica o dell'attestato di qualificazione energetica (a seconda del tipo di intervento) emesso da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati con determinati dati specificati dal decreto ministeriale (nell'allegato E). Dal 15/8/09 la certificazione energetica dell'edificio non e' necessaria in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione di pannelli solari, ovvero le detrazioni gia' viste ai punti 2) e 3);
C) inviare detta documentazione entro 90gg dal termine dei lavori all'ENEA attraverso il sito efficienzaenergetica.acs.enea.it.
In casi particolari puo' essere fatto l'invio per raccomandata a/r, sempre all'ENEA. Informazioni sul sito gia' detto;
D) pagare gli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il proprio codice fiscale e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario. Sul bonifico le poste e le banche applicano dal 6/7/2011 una ritenuta del 4% (prima, per la precisione dal 1/7/2010, era del 10%). Questa ritenuta e' praticata a titolo di acconto sulle imposte dovute dal beneficiario e non riguarda in alcun modo il soggetto che effettua il bonifico.
E) conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici, etc.) per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Invio comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Per le spese sostenute dal 2009 in poi relative a lavori che NON risultino iniziati e conclusi nello stesso anno, e' necessario inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate, introdotta dal Dl 185/08 (art.29 comma 6). Nella pratica, dal 1/1/2010 occorre inviare un'istanza telematicamente, utilizzando il modulo presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Attenzione! L'Agenzia delle entrate, con circolare 21 del 23/4/2010, ha precisato che il mancato rispetto di questo termine NON determina la decadenza della detrazione, ma rende applicabile una sanzione tributaria variabile da 258 a 2065 euro. Ne deriva, a nostro avviso, che inviando l'istanza successivamente, e comunque entro 1 anno, sia possibile sanare la violazione con il pagamento della sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso.
Cio', ovviamente, a meno che nel frattempo non sia stata gia' comminata la sanzione piena.

Per dettagli su questo adempimento si veda il sito dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, con informazioni e modulistica.

NOTE SPECIFICHE SULLA DETRAZIONE DEL 55/65%
Decesso dell'avente diritto
In caso di decesso dell'avente diritto la fruizione del beneficio si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione dell'immobile.

Trasferimento dell'immobile oggetto di intervento
La variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. Tale traslazione riguarda, in particolare, i casi di vendita o donazione della proprieta' o di un diritto reale (usufrutto, etc.). I benefici rimangono invece in capo al conduttore (inquilino) o al comodatario quando questi abbiamo sostenuto le spese di ristrutturazione anche nei casi in cui cessi nel frattempo il contratto di affitto o di comodato.

Cumulabilita' delle detrazioni
Le suddette detrazioni non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni di legge, come per esempio la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie da tempo in vigore. Dato che le opere agevolate del 55% rientrano tra quelle per le quali e' usufruibile la detrazione del 36%, e' ovvio che va fatta una scelta tra le due soluzioni. L'Agenzia delle entrate ha anche chiarito, con Risoluzione 3/2010, che la detrazione del 55% NON e' cumulabile -dal 1/1/2009- nemmeno con contributi comunitari, regionali o locali (province e comuni).

Iva applicabile
Non essendo state emanate particolari norme relative all'Iva applicabile sulle operazioni di riqualificazione energetica, il regime da utilizzare e' quello relativo alle opere di recupero del patrimonio immobiliare (manutenzione, ristrutturazione, etc.). In particolare c'e' da tener conto che e' stata prorogata definitivamente l'Iva ridotta al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali. Da precisare anche che per usufruire della detrazione non e' essenziale che sulla fattura vi sia divisione tra costo della mano d'opera e altri costi.
L'iva 10% definitiva e' dovuta alla Finanziaria 2010 (legge 191/2009) art.2 comma 11, che ha modificato l'art.1 comma 18 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) che a sua volta fa riferimento all'art.7 comma 1 della legge 488/1999 (Finanziaria 2000).

FONTE NORMATIVA per la detrazione del 55/65%
Regole generali e proroghe:
- Finanziaria 2007 (legge 296/2006 art.1 comma 344 e segg.);
- Finanziaria 2008 (legge 244/2007 art.1 commi dal 20 al 24 e comma 286).
- D.l.185/08 art.29 comma 6 e segg.;
- Finanziaria 2011 (legge 220/2010 art.1 comma 48).
- Finanziaria 2012 (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011 art.4)
- Decreto crescita (Dl 83/2012) convertito nella legge 134/2012, art. 11 c.2
- Decreto energia (Dl 63/2013) art.14
Nota: il Dl 83/2012 aveva dapprima diminuito la percentuale usufruibile dal 55 al 50% per il primo semestre 2013. La conversione in legge di questo decreto (legge 134/2012) ha invece eliminato questa diminuzione rendendo stabile la detrazione del 55% fino a tutto il Giugno 2013.
Ritenuta sui bonifici:
- Dl 78/2010 art.25 modificato dal Dl 98/2011 art.23 comma 8.
Decreti attuativi:
- Decreto del ministero dell'economia del 19/2/07 modificato dai DM 26/10/2007, DM 7/4/2008 e DM 6/8/2009;
- Decreto del ministero dello sviluppo economico dell'11/3/08.

LINK UTILI
- GUIDA FISCALE dell'Agenzia delle entrate (alla detrazione del 55%) aggiornata a Giugno 2013

IMMOBILI: DETRAZIONE 36% SU RISTRUTTURAZIONI (50% fino a Dicembre)
Il cosiddetto decreto "salva Italia" del Governo Monti (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011), ha reso definitiva, trasferendola del testo unico delle imposte dirette, la detrazione del 36%. La nuova norma di riferimento e' il Dpr 917/86 articolo 16 bis.

Successivamente il decreto crescita (Dl 83/2012 art.11 c.1) e il Decreto energia (Dl 63/2013, art.16) hanno rispettivamente incrementato e prorogato la percentuale della detrazione dal 36 al 50%, applicabile per le spese inerenti le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26/6/2012 al 31/12/2013 su un massimale di 96.000 euro per unita' immobiliare. 

Il Dl 63/2013 ha altresi' reintrodotto la detrazione fiscale sulle spese per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, quando relativamente a tale ristrutturazione si usufruisca della detrazione del 50%. Anche questa detrazione e' del 50% "spalmabile" per 10 anni e si applica su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro.

Per i lavori messi in atto nel 2013 le informazioni dettagliate sulla detrazione si trovano nella scheda RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE dal 2012: LE NUOVE REGOLE PER LA DETRAZIONE DEL 36%

IMMOBILI - DETRAZIONE INTERESSI MUTUI "CASA DI ABITAZIONE"
Attenzione: questa detrazione fiscale, attualmente prevista nella misura del 19%, potrebbe diminuire al 18% per il 2013 e al 17% per il 2014; la Legge di Stabilita' 2014 ha infatti previsto (art.1 commi 575/576) che questi sono i nuovi riferimenti in mancanza di una revisione (che potrebbe anche essere peggiorativa) che dovrebbe essere attuata entro Gennaio 2014. Per le aliquote definitive a cui riferirsi e' bene in ogni caso aggiornarsi al momento di preparazione della dichiarazione dei redditi.

Per l'acquisto

E' applicabile nei casi in cui venga acquistato un immobile che entro un anno viene adibito ad abitazione principale. L 'acquisto deve avvenire nei 12 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (termine non preso in considerazione nei casi in cui il contratto venga estinto per stipularne uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare). Per gli immobili locati, invece, deve risultare notificato l'atto di sfratto entro tre mesi dall'acquisto (stante la condizione ulteriore che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dal rilascio).

La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri. Dal 2008 (quindi dalle dichiarazioni presentate nel 2009) il nuovo tetto massimo di interessi e oneri su cui calcolare la detrazione e' di 4.000 euro, per un massimo detraibile di 760 euro annui (19% di 4.000).

Per la costruzione
La detrazione e' possibile quando il contratto di mutuo -stipulato dopo il 1998 ed intestato al proprietario dell'immobile- sia stato stipulato nei sei mesi antecedenti -o nei diciotto mesi successivi- all'inizio dei lavori di costruzione della casa di abitazione.

La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri per un massimo detraibile di 491 euro annui (19% di 2.582,28).

Ci pare opportuno aggiungere che ambedue le suddette detrazioni si applicano anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto (la cosiddetta "surrogazione"). Cio' e' stato ribadito da una recente risoluzione dell'agenzia delle entrate (n.390/E del 21/12/07) .

Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.15 comma 1 lettera b e comma 1 ter e D.lgs.446/97 art.49 comma 1

IMMOBILI - DETRAZIONE CANONI AFFITTO
Detrazioni per inquilini di case adibite ad abitazione principale:
Agli inquilini di qualsiasi tipo di contratto di affitto stipulato o rinnovato per la casa adibita ad abitazione principale ai sensi della legge 431/98 spettano queste detrazioni:
- euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Detrazioni per i giovani inquilini

Ai giovani di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 per una casa da adibire ad abitazione principale diversa da quella dei genitori o di coloro a cui sono affidati, spetta una detrazione per i primi tre anni di locazione di euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71.

Detrazione per i contratti di affitto a canone convenzionato, con esclusione dei contratti stipulati con gli enti pubblici:
- euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Detrazione per i contratti di affitto di case adibite ad abitazione principale da parte di lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, a condizione che l'abitazione sia situata nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. A questi spetta una detrazione per i primi tre anni di:
- euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Detrazione per studenti fuori sede

E' riconosciuta agli studenti che frequentano universita' in un comune diverso da quello di residenza (distante da quest'ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa) relativamente ai canoni di locazione di abitazioni poste nel comune ove ha sede l'universita' stessa, derivanti da contratti di affitto stipulati ai sensi della legge 431/98 oppure da contratti di ospitalita' o dagli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Entita' della detrazione:
- 19% dei canoni per un massimo di 2.633 euro: massimo detraibile dall'imposta lorda: 500 euro l'anno.

Note sull'applicazione
- le detrazioni suddette non sono cumulabili (chi avesse diritto a piu' di una deve scegliere quella piu' favorevole) e devono essere ripartite proporzionalmente tra gli aventi diritto se gli stessi sono piu' di uno;
- tutte le detrazioni suddette debbono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale la casa e' adibita ad abitazione principale, intendendo con essa quella nel quale il soggetto titolare del contratto di locazione (e i suoi familiari) dimorano abitualmente;
- le detrazioni si applicano all'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni previste dalla legge (carichi di famiglia, lavoro dipendente, etc.) Se l'imposta lorda non e' sufficiente perche' piu' bassa, la parte eccedente rimane a credito del soggetto;
- la detrazione dei canoni di affitto per l'abitazione principale puo' essere goduta anche se il contratto e' stato stipulato precedentemente all'entrata in vigore della legge 431/98, se su di esso non vi sono riferimenti alla stessa o se i riferimenti riguardano leggi precedenti (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 200 del 16/5/08);
- le detrazioni di cui sopra, spettanti a favore di lavoratori dipendenti o assimilati, pensionati, liberi professionisti, etc., devono essere usufruite evidenziandole sulle dichiarazione dei redditi (Decreto Min.Finanze 11/2/08);
- le detrazioni di cui sopra, spettanti dal 2008 in poi a favore di pensionati e lavoratori dipendenti o assimilati, possono essere erogate dai sostituti d'imposta in sede di liquidazione del conguaglio, ovvero dai datori di lavoro o dall'ente erogatore della pensione nel momento in cui questi liquidano le imposte per conto del dipendente o del pensionato. Cio' dietro presentazione di una specifica richiesta dove viene dichiarato il possesso dei requisiti, gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il numero di mesi per i quali l'immobile e' adibito ad abitazione principale. Per i percettori di altri redditi (liberi professionisti, etc.) la sede di detrazione rimane la dichiarazione dei redditi, anche in compensazione (Decreto Min.Finanze 11/2/08).

Fonte normativa
Dpr 917/86 art.16 e art.15 comma 1 lettera i-sexies (detrazioni studenti fuori sede)

IMMOBILI - DETRAZIONE PROVVIGIONE AGENTI IMMOBILIARI
Attenzione: questa detrazione fiscale, attualmente prevista nella misura del 19%, potrebbe diminuire al 18% per il 2013 e al 17% per il 2014; la Legge di Stabilita' 2014 ha infatti previsto (art.1 commi 575/576) che questi sono i nuovi riferimenti in mancanza di una revisione (che potrebbe anche essere peggiorativa) che dovrebbe essere attuata entro Gennaio 2014. Per le aliquote definitive a cui riferirsi e' bene in ogni caso aggiornarsi al momento di preparazione della dichiarazione dei redditi.

A partire dal 2007 sono detraibili i compensi pagati ai mediatori immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale. Se l'acquisto e' effettuato da piu' proprietari la detrazione deve essere ripartita in ragione della percentuale di proprieta'. Per fruire della detrazione devono essere rispettate le disposizioni introdotte dal cosiddetto Decreto Bersani (d.l.223/06, diventato legge 248/2006) riguardo al rogito, ovvero l'obbligo di riportare sullo stesso l'entita' dei compensi pagati e i dati fiscali del mediatore.
La detrazione e' del 19% della mediazione pagata, per un massimo di 1.000 euro.

Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.15 comma 1 lettera b-bis e D.lgs.446/97 art.49 comma 1

ALTRE DETRAZIONI: RETTE ASILI NIDO
Sono detraibili le spese sostenute nel corso di ciascun anno dai genitori, documentate, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (sia comunali che privati) di bambini di eta' compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il meccanismo e' lo stesso dello scorso anno (l'agevolazione e' stata prorogata), ovvero potranno beneficiare della detrazione solo i genitori, per ogni figlio naturale od adottato, affiliato o affidato.

Nota sull'applicazione
La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno per una quota del 19% delle spese per un massimo di 632 euro annui per ogni figlio (quota detraibile 120 euro).

Fonte normativa
Finanziaria 2006 (legge 266/05) art.1 comma 335, la cui validita' e' stata prorogata dalla Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.1 comma 201) per il 2007 e poi, definitivamente, dalla Finanziaria 2009 (legge 203/08 art.2 comma 6).

ALTRE DETRAZIONI - SPORT RAGAZZI
Attenzione: questa detrazione fiscale, attualmente prevista nella misura del 19%, potrebbe diminuire al 18% per il 2013 e al 17% per il 2014; la Legge di Stabilita' 2014 ha infatti previsto (art.1 commi 575/576) che questi sono i nuovi riferimenti in mancanza di una revisione (che potrebbe anche essere peggiorativa) che dovrebbe essere attuata entro Gennaio 2014. Per le aliquote definitive a cui riferirsi e' bene in ogni caso aggiornarsi al momento di preparazione della dichiarazione dei redditi.

Sono detraibili le spese sostenute per l'iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione e' del 19% delle spese per un importo non superiore a 210 euro.

Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.15 comma 1 lettera i-quinquies e D.lgs.446/97 art.49 comma 1

ALTRE DETRAZIONI - ACQUISTO FARMACI
Attenzione: questa detrazione fiscale, attualmente prevista nella misura del 19%, potrebbe diminuire al 18% per il 2013 e al 17% per il 2014; la Legge di Stabilita' 2014 ha infatti previsto (art.1 commi 575/576) che questi sono i nuovi riferimenti in mancanza di una revisione (che potrebbe anche essere peggiorativa) che dovrebbe essere attuata entro Gennaio 2014. Per le aliquote definitive a cui riferirsi e' bene in ogni caso aggiornarsi al momento di preparazione della dichiarazione dei redditi.

Sono detraibili le spese di acquisto di:
- medicinali con obbligo di prescrizione (ricetta da conservare insieme allo scontrino "parlante") oppure di fascia C (quelli detti "da banco", per i quali puo' bastare, oltre allo scontrino, un'autocertificazione);
- prodotti omeopatici (equiparati ai medicinali dal Ministero della sanita' ai sensi del d.lgs.178/81);
- occhiali da vista, lenti a contatto e relativi liquidi;
- attrezzature sanitarie (aerosol, macchine per misurare la pressione, aghi, siringhe, etc.);
- apparecchi acustici, apparecchi ortopedici;
- prodotti veterinari;
- specialita' elencate nel decreto del Ministero della sanita' n. 332/1999 relative a mezzi ausiliari di un organo carente o menomato (esempio: pannoloni per incontinenti).

E' detraibile il 19% della spesa che eccede la franchigia di 129,11.
Per i farmaci veterinari, stante la suddetta franchigia, il massimo detraibile e' 387,34 euro.

Scontrino "parlante"
La novita' in vigore dal 2008 e' che per usufruire di questa detrazione ci si deve munire di una fattura o di uno scontrino riportanti la la natura, qualita' e quantita' dei medicinali acquistati, oltre che il codice fiscale dell'acquirente (il cosiddetto "scontrino parlante" che dovra' essere specificatamente richiesto al farmacista fornendogli la tessera sanitaria).
Da sapere che dal 2010, grazie ad un intervento del garante della Privacy, gli scontrini non dovranno piu' menzionare il nome del farmaco ma il suo numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

Fonte normativa
D.p.r. 917/86 Art.15 comma 1 lettere c e c bis, D.lgs.446/97 art.49 comma 1 e Circolare Agenzia delle entrate 40 del 30/7/09

ALTRE DETRAZIONI: FIGLI A CARICO E FAMIGLIE NUMEROSE
Figli a carico
Dal 2013 -valevoli quindi per le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014- vi sono nuovi importi detraibili per i figli a carico
- 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Se il figlio ha eta' inferiore a tre anni la detrazione aumenta a 1.220 euro. Se il figlio e' portatore di handicap la detrazione aumenta di 400 euro.

In precedenza, quindi fino a tutto il 2012, la stessa detrazione era di
- 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Se il figlio ha eta' inferiore a tre anni la detrazione aumenta a 900 euro. Se il figlio e' portatore di handicap la detrazione aumenta di 220 euro.

Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.12 comma 1 lettera c) modificato, a decorrere dal 1/1/2013 dalla Legge 228/2012 art.1 comma 483

Famiglie numerose
Per le famiglie con almeno quattro figli a carico e' prevista una detrazione aggiuntiva rispetto a quelle gia' previste per i famigliari a carico dalla legge (Dpr 917/86 art.12), cumulabile con le stesse.
La fruizione e' possibile solo se i redditi dei figli non superano i 2.840,51 euro al lordo delgi oneri deducibili.
La detrazione e' di 1.200 euro da ripartirsi al 50% tra i genitori non separati. In caso di separazione o divorzio la detrazione spetta a ciascun genitore in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se un genitore e' a carico dell'altro la detrazione spetta tutta intera a quest'ultimo.

Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.12 comma 1 bis

LINK UTILI
Per una panoramica su tutte le detrazioni fiscali di interesse per le persone fisiche si rimanda alla lettura del Dpr 917/86: clicca qui

Schede collegate:
- DISABILI: AGEVOLAZIONI FISCALI & NON
Schede degli anni precedenti:
- INCENTIVI 2012: SCONTI IRPEF SULLA CASA E DETRAZIONI FISCALI VARIE
 
 
 
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